Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 7-00034

Atto n. 7-00034 (in 6ª Commissione)

Pubblicato il 10 febbraio 2026, nella seduta n. 389

GARAVAGLIA

La 6ª Commissione permanente,

premesso che:

il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante performance operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell’energia e delle materie prime); l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l’esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;

l’attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;

tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l’accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell’impresa;

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) promuove, agli articoli 64-bis e 84, il principio del favor per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;

esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

gli strumenti di premialità legati agli indici ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;

considerato che:

è necessario valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;

lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'Erario senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l’effettiva piena operatività dei principi di favor per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-bis e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa);

2) a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali:

a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;

b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;

c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;

3) a prevedere che l’Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all’impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.