Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01697

Atto n. 3-01697

Pubblicato il 19 febbraio 2025, nella seduta n. 275
Svolto question time il 20 febbraio 2025 nella seduta n. 276 dell'Assemblea

GELMINI, BIANCOFIORE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alloccupazione, disciplinato dagli articoli 41-47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche;

il contratto di apprendistato si articola in tre tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (detto di primo livello); b) apprendistato professionalizzante (detto di secondo livello); c) apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dellalta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi relativi agli istituti tecnici superiori (detto di terzo livello);

lapprendistato di primo e di terzo livello integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel repertorio nazionale di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2023, n. 13, nellambito del quadro europeo delle qualificazioni;

il XXII rapporto di monitoraggio sullapprendistato in Italia, presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 21 novembre 2024 ai sensi dellarticolo 17, comma 6, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha messo in evidenza i dati relativi al triennio 2020-2022 (estesi al 2023 per lapprendistato di primo e terzo livello);

esso evidenzia il rafforzamento delloccupazione complessiva in apprendistato, contestualmente alla ripresa economica ed occupazionale post crisi pandemica, attestandosi ad un valore medio di rapporti di lavoro in apprendistato pari complessivamente a 569.264, con una variazione positiva del 4,5 per cento rispetto al 2021, ed un incremento che riguarda tutte le ripartizioni geografiche;

sussiste un andamento positivo delle assunzioni e delle trasformazioni: nel 2022 i rapporti di lavoro avviati con un contratto di apprendistato sono 365.886 (11,6 per cento in più rispetto al 2021), mentre i rapporti di lavoro trasformati da apprendisti in operai o impiegati a tempo indeterminato sono 114.554 (4,4 per cento in più rispetto al 2021);

aumentano gli iscritti alle attività formative con contratto di primo e terzo livello: nel 2023 gli apprendisti con contratto di primo livello erano 9.586 (7,8 per cento in più rispetto al 2022), gli apprendisti con un contratto di terzo livello erano invece 1.417 (63 per cento in più rispetto al 2022);

parallelamente allaumento dei contratti di apprendistato di primo livello, negli ultimi due anni si registra il raddoppio del numero di percorsi di istruzione e formazione professionale attuati in modalità duale;

lincremento è frutto delle maggiori risorse messe a disposizione col PNRR (missione 5, componente 1, investimento 1.3 "sistema duale") e dalle azioni intraprese dal Ministero del lavoro, in accordo con le Regioni e con lunità di missione del PNRR, a sostegno del processo di innovazione dellofferta formativa regionale;

il Ministero, il 10 dicembre 2024, ha diffuso i risultati del secondo ciclo dellindagine PIAAC-OCSE sulle competenze degli adulti di età compresa tra i 16 e i 65 anni, da cui emerge una notevole distanza da colmare per raggiungere i risultati medi OCSE;

restano elementi di criticità sul pieno sviluppo del contratto di apprendistato, tra cui i divari territoriali (circa il 90 per cento degli apprendisti di primo livello si trova al Nord e oltre la metà degli apprendisti di secondo livello si concentra in sole tre regioni, cioè Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere: 1) per rafforzare anche a livello normativo la diffusione dell’apprendistato, in particolare quello formativo, come contratto di primo ingresso dei giovani nel mercato del lavoro; 2) per superare i divari territoriali della diffusione del contratto di apprendistato, in particolare di quello duale al Sud, che riflette la più bassa incidenza dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogata da enti accreditati dalle Regioni; 3) per garantire il sostegno finanziario del processo di innovazione dell’offerta formativa regionale, anche secondo una logica di filiere, inclusive delle istituzioni formative della IeFP, in modo da garantire l’effettivo esercizio della libertà di scelta formativa anche per questo segmento del sistema di istruzione e formazione come livello essenziale di prestazioni costituzionalmente garantito; 4) per estendere l’apprendistato formativo per l’acquisizione di un titolo di studio anche alle fasce più adulte della popolazione, finalizzato al mantenimento dell’occupazione o alla ricollocazione nel mercato del lavoro.