Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01599
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Atto n. 3-01599
Pubblicato il 15 gennaio 2025, nella seduta n. 262
CASTELLONE - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
circa un anno fa, tramite il progetto europeo CERV (“Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”) della durata di 7 anni (2021-2027), che mira a sostenere e sviluppare società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, fondate sullo Stato di diritto, le associazioni "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica", "Eumans" e "Prossima democrazia" hanno organizzato, con il patrocinio del Comune di Milano e presso l’università Statale di Milano, un’assemblea civica estratta a sorte sulla genitorialità sociale;
l’assemblea ha visto la partecipazione di 152 cittadini e cittadine, di cui 7 provenienti da Paesi europei, per parlare di genitorialità non biologica, dunque adozioni, fecondazione assistita e status dei minori;
a seguito dell’assemblea i cittadini hanno votato delle raccomandazioni, grazie all’aiuto di esperti e la facilitazione di professionisti, al fine di sottoporre alle istituzioni proposte di riforma o di intervento nelle questioni oggetto dell’assemblea. Relativamente al tema delle adozioni, l’assemblea si è concentrata su determinati aspetti che ancora rappresentano delle criticità relativamente all’attuazione di norme già esistenti;
grazie al contributo di Monya Ferritti, presidente del coordinamento CARE, sono state infatti evidenziate alcune criticità. In particolare, il riferimento è alla legge n. 149 del 2001, che interviene nell’ordinamento giuridico a modificare la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, peraltro già innovata con la legge n. 476 del 1998, che istituisce la Commissione per le adozioni internazionali e gli enti autorizzati per le adozioni internazionali, adeguando la disciplina italiana al dettato della convenzione de L’Aja;
la novella del 2001 riguarda in particolare l’affidamento dei minori, l’adozione (i requisiti per l’adozione, la procedura per la dichiarazione di adottabilità, l’affidamento preadottivo, la dichiarazione di adozione), l’adozione in casi particolari e le modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile;
il comma 1 dell’articolo 40 della legge n. 149 istituisce, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili (BDA), nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 149 del 2001. Il comma 2 stabilisce che la banca dati sia resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e che debba essere aggiornata con cadenza trimestrale. Il comma 3 prevede che, con regolamento del Ministro della giustizia, siano disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
il funzionamento della BDA è regolamentato dai decreti del Ministero della giustizia 24 febbraio 2004, 14 luglio 2004 e 15 febbraio 2013;
la piena efficienza della BDA è stata condizionata dal completamento dei processi di informatizzazione dei tribunali per i minorenni, i quali consentono il caricamento automatico dei dati e la loro elaborazione ai fini previsti dalla legge n. 149 La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero ha ultimato, nell’ottobre 2016, le operazioni di diffusione a tutte le sedi dei tribunali per i minorenni del sistema informatico SIGMA;
a seguito dell’intesa raggiunta il 29 gennaio 2019 tra le articolazioni dipartimentali del Ministero corresponsabili del funzionamento della banca dati (ufficio di gabinetto del Ministro, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica), sono state avviate le operazioni di revisione dei parametri di censimento degli elementi procedurali acquisiti dalla BDA al fine di migliorarne la funzionalità;
per consentire la verifica, in sede di consultazione centralizzata, del numero effettivo di “minorenni adottabili”, corredato dall’indicazione degli eventuali “bisogni speciali”, e di “coppie o persone singole aspiranti all’adozione”, è stato concordato di uniformare, su scala nazionale, i codici differenziati già applicati dai singoli tribunali nella catalogazione dei provvedimenti rilevanti, affinché i dati significativi di riferimento possano confluire nella banca dati secondo un metodo innovativo di estrazione ordinato per “soggetti” e non più per tipologia di provvedimento;
restano però da portare a compimento gli interventi, curati dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di adeguamento del software della BDA al flusso dei dati archiviati nei registri informatici dei tribunali;
la normativa avrebbe dovuto stimolare azioni dirette a rendere maggiormente snelle e trasparenti le procedure in tema di adozione attraverso l’intensificazione della collaborazione interistituzionale e la creazione di un più ampio raccordo tra autorità giudiziaria, enti locali ed enti autorizzati (per le adozioni internazionali). Nella pratica, però, non sempre è dato sufficiente spazio al raccordo interistituzionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti in merito allo stato di attuazione dell'articolo 40 della legge n. 149 del 2001, affinché la banca dati istituita sia resa operativa ovvero utilizzata da tutti i tribunali per i minorenni e che i dati contenuti possano essere elaborati per indirizzare le politiche dell'accoglienza dei bambini nei sistemi di protezione, con particolare attenzione ai bambini e alle bambine con bisogni speciali.