Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01374
Azioni disponibili
Atto n. 3-01374
(già n. 4-01398)
Pubblicato il 1° ottobre 2024, nella seduta n. 226
DURNWALDER - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e certificare la situazione economica delle famiglie e per dare a coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate la possibilità di accedere ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali;
il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, stabilisce che il patrimonio immobiliare delle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa deve essere dichiarato nell’ISEE;
considerato che:
ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, all’articolo 9, comma 3-bis, disciplina il carattere di ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, che presuppone un’attività di impresa;
ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito degli agricoltori è costituito dal reddito agrario e dal reddito dominicale. Nella determinazione del reddito dominicale rientra anche la rendita catastale dei fabbricati rurali,
si chiede di sapere se, ai fini della determinazione dell’ISEE, i fabbricati rurali, in quanto beni strumentali all’attività agricola, siano da indicare nella dichiarazione sostitutiva unica.