Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00939
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Atto n. 3-00939
Pubblicato il 7 febbraio 2024, nella seduta n. 155
ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, BORGHI Claudio, DREOSTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, comma 183, ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. In precedenza, il possesso di BTP e altri titoli di Stato italiani influiva sul calcolo del patrimonio degli italiani, e quindi sulla determinazione dell’ISEE. Questo significava che le famiglie che possedevano BTP avevano un ISEE più alto, e quindi avevano accesso a meno prestazioni sociali agevolate;
sulla base del recente forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione si è delineata una dinamica che ha visto un grande successo della vendita dei titoli di Stato. Di fatto sono stati raccolti oltre 32 miliardi di euro nelle due emissioni di giugno e di ottobre 2023;
la misura prevista in legge di bilancio per il 2024 ha sicuramente incentivato gli italiani a investire in titoli di Stato, in quanto questi titoli non saranno più penalizzanti ai fini dell’ISEE;
con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha chiarito che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE, ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell’articolo 1 della legge di bilancio;
resta quindi immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere al fine di garantire effettiva attuazione alla misura di cui sopra, attraverso una tempestiva approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE.