Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00641

Atto n. 3-00641

Pubblicato il 1° agosto 2023, nella seduta n. 94
Svolto il 10 aprile 2025 nella seduta n. 294 dell'Assemblea

VALENTE, BAZOLI, NICITA, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ROSSOMANDO, CAMUSSO, DELRIO, MISIANI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, MALPEZZI, MANCA, PARRINI, ROJC, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

ampio risalto continuano ad avere, sugli organi di stampa e nel dibattito pubblico, notizie di sentenze e provvedimenti giudiziari in materia di violenza contro le donne nei quali la valutazione della fattispecie pare risentire di una visione stereotipata della posizione delle vittime; altrettanto spesso emerge dalla lettura di tali decisioni l’uso di un linguaggio poco attento all’esigenza di evitare la colpevolizzazione delle persone offese e la loro vittimizzazione secondaria;

il rapporto tra adeguata formazione degli operatori e rischi di vittimizzazione secondaria, derivanti dalla stereotipizzazione dei profili delle persone offese dal reato ma anche dall’uso di un linguaggio inadeguato, è stato oggetto di grande attenzione a livello sovranazionale;

l’articolo 15 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, prevede, al comma 1, che “le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria” e, al comma 2, incoraggia le parti a integrare i programmi di formazione anche con riferimento alle forme di “cooperazione coordinata interistituzionale”;

il settimo report sull’Italia elaborato dalla CEDAW invita espressamente il nostro Paese, al paragrafo 18, raccomandazione c), “a dare priorità alle misure per accelerare i procedimenti giudiziari, a migliorare il trattamento delle vittime di violenza contro le donne e a eliminare gli stereotipi di genere all'interno del sistema giudiziario”; e constata con preoccupazione, al paragrafo 25, raccomandazione a), il radicamento, nel nostro Paese, “di stereotipi riguardanti i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società” raccomandando infine all’Italia, al paragrafo 28, lett. b), di introdurre strumenti obbligatori di formazione (capacity building) per giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e altri funzionari delle forze dell'ordine sulla rigorosa applicazione delle disposizioni del diritto penale in materia di violenza di genere contro le donne e su procedure sensibili al genere (gender sensitive) nell’ascolto delle donne vittime di violenza;

la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza resa il 27 maggio 2021 nel caso J.L. contro Italia, ha condannato il nostro Paese in relazione all’uso di stereotipi di genere e di un linguaggio gravemente irrispettoso della dignità della persona offesa nelle sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Firenze al termine di un procedimento relativo a un grave caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna; nella decisione, in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stigmatizzato l’utilizzo, da parte degli organi giudicanti, di “stereotipi sessisti”, di espressioni dirette a “minimizzare la violenza di genere” ed “esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia” (paragrafo 141);

a livello nazionale, il rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria elaborato nel corso della XVIII Legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato il 17 giugno 2021, ha evidenziato il carattere ancora complessivamente “piuttosto carente” dell’offerta formativa in materia, relativamente alla magistratura; e, fatto ancor più significativo, ha messo in luce il limitato tasso di partecipazione alle attività formative da parte della magistratura giudicante, come elemento “sintomatico di una insufficiente attenzione e specializzazione del giudice, a cui è fondamentale porre rimedio, e ciò con riguardo a tutti i gradi del giudizio, quindi anche all’appello, se si vuole che l’azione di contrasto sia efficace ed effettiva in tutte le fasi processuali” e auspicando infine che la formazione costituisca un presupposto inderogabile per il magistrato delegato a trattare questa materia;

da ultimo l’articolo 1, comma 23, lett. b), della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, include tra i principi e i criteri direttivi della delega in materia di procedimenti relativi a persona e famiglia l’introduzione di “specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria”; tale previsione ha ricevuto soddisfacente attuazione per quel che riguarda il trattamento dei minori nei giudizi, mentre appare ancora insufficiente l’attuazione di tali misure in relazione alla posizione delle donne in giudizio, anche e soprattutto con riferimento all’intreccio tra rischi di vittimizzazione secondaria e qualità della formazione degli operatori;

ancor più di recente, gli “Orientamenti in materia di violenza di genere” diffusi il 3 maggio 2023 dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, nel raccogliere le buone prassi maturate nei diversi uffici giudiziari, concludono nel senso di un forte impulso alla formazione periodica e alla specializzazione degli uffici, al fine di favorire l’ulteriore consolidamento di buone prassi e con l’esplicito obiettivo di evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria;

considerato che:

il contrasto della violenza contro le donne è il risultato della virtuosa sinergia di un complesso di fattori, che vedono nella sensibilizzazione di tutti gli operatori coinvolti e nella promozione di una cultura del rispetto un elemento centrale e propulsivo;

tale opera di sensibilizzazione deve riguardare tutti gli operatori coinvolti, a diverso titolo, nel trattamento di casi di violenza contro le donne, dalla polizia giudiziaria alle figure professionali che intervengono a titolo di consulenti nelle fasi di indagine e di giudizio, anche in funzione di concreta assistenza alle persone offese; essa deve riguardare altresì i magistrati, sia inquirenti che giudicanti, affinché sviluppino una compiuta e complessiva consapevolezza della complessità della materia; tale consapevolezza non può limitarsi, come evidente, ai soli aspetti giuridici ma deve investire anche la dimensione strutturale dei fenomeni di violenza contro le donne e dunque riguardare anche gli elementi sociologici, psicologici e culturali che determinano e condizionano la persistenza della violenza di genere nel nostro Paese,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per rafforzare la formazione di tutti gli operatori coinvolti nel trattamento di casi di violenza contro le donne, ivi compresa la magistratura giudicante, al fine di superare l’uso in giudizio di stereotipi e di un linguaggio non rispettoso della dignità delle persone offese ed evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria.