Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00539
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Atto n. 3-00539
Pubblicato il 28 giugno 2023, nella seduta n. 82
CASTELLONE - Al Ministro dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
con la legge n. 160 del 2019 (art. 1, commi 470-471), come integrata dall’art. 19-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2022, il Parlamento ha attribuito al Ministero dell’università e della ricerca importanti competenze nel settore della formazione specialistica universitaria di area sanitaria, legate alla programmazione e all'armonizzazione dei fabbisogni formativi degli atenei con la programmazione dei fabbisogni professionali definiti dal Ministero della salute e dalle Regioni. La norma aveva previsto a tal fine l’istituzione e il finanziamento, con 3 milioni di euro annui, di una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale;
in particolare, alla struttura tecnica di missione si attribuivano, oltre al compito di fornire supporto all’Osservatorio per la formazione sanitaria specialistica e all’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, anche le ulteriori importantissime competenze relative alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari e, quindi, all’attuazione, per quanto di competenza del Ministero dell’università, delle materie disciplinate dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, armonizzando le azioni con le connesse competenze del Ministero della salute in tema di programmazione dei fabbisogni di personale sanitario;
il Ministro in indirizzo il 15 dicembre 2022, rispondendo all’atto di sindacato ispettivo 3-00091, aveva dato amplissime rassicurazioni in ordine al fatto che, sotto la sua guida, il Ministero avrebbe dato immediata operatività alla struttura tecnica di missione di cui all’art. 19-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2022;
tuttavia, un mese dopo la risposta a quell'interrogazione parlamentare, e nello specifico il 23 gennaio 2023, il Ministero ha ritirato l’interpello che era stato avviato a settembre 2022 per l’attribuzione dell’incarico di direttore generale della struttura tecnica di missione;
il Ministero, non curante dell’importanza delle competenze attribuite dalla legge n. 160 del 2019, come integrata dal decreto-legge n. 4 del 2022, ha successivamente favorito l’inserimento nel decreto-legge n. 44 del 2023, e in particolare all’art. 9, di una disposizione che, in ragione di una non meglio identificata riorganizzazione del Ministero stesso, abrogando i commi 1, 2 e 6 dell’art. 19-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2022, ha eliminato quelle competenze così rilevanti che il legislatore aveva attribuito al Dicastero (e, con esse, anche la struttura tecnica di missione destinata alla loro attuazione), destinando così i relativi fondi e risorse per la creazione, presso lo stesso Ministero, di due nuove e diverse direzioni generali, dalle non meglio precisate competenze, in aggiunta alle 6 direzioni che erano state previste dal decreto-legge istitutivo del Ministero;
il comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge n. 44 del 2023, ormai convertito in legge, si è limitato a prevedere, tra le competenze ministeriali indicate all’art. 51-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999, solamente il supporto agli osservatori citati, competenza che peraltro non è affatto nuova per il Ministero, essendo i due osservatori incardinati da sempre presso il Ministero;
il comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, in corso di conversione, ha anticipato al secondo anno di corso la possibilità di assunzione dei medici in formazione specialistica, col rischio di compromettere il percorso formativo dei futuri specialisti, con potenziali ripercussioni anche sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti, come lamentato dalle associazioni dei giovani medici specializzandi;
il decreto interministeriale n. 138 del 2023, laddove all’articolo 1 è intervenuto a modificare l’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 68 del 2015, ha determinato una sensibile riduzione dei volumi di attività assistenziali minimi che debbano essere posseduti ai fini dell’attivazione delle scuole di specializzazione sanitarie,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravità della situazione in cui si trovano le scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e delle criticità che si riscontrano nell’ambito della formazione specialistica universitaria del settore sanitario, in particolare a causa dell'assenza di adeguato supporto ai processi di accreditamento finalizzati a monitorare la qualità della formazione degli specializzandi in rispondenza agli standard ed ai requisiti previsti dalla legge;
alla luce di quanto evidenziato, se non ritenga indispensabile, ineludibile e necessario, intervenire con una norma che ripristini le competenze attribuite al Ministero dall’art. 19-quinquies del decreto-legge n. 4 del 2022, e conseguentemente la struttura tecnica di missione ivi prevista, apportando eventualmente i correttivi che si renderanno necessari per renderla pienamente operativa;
se non ritenga in alternativa necessario prevedere che una delle due nuove Direzioni generali del Ministero sia interamente dedicata alle materie connesse al settore della formazione universitaria sanitaria;
se non ritenga che il combinato disposto di quanto previsto dal comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto-legge enti pubblici e dall’articolo 1 del decreto interministeriale n. 138 del 2023 configuri il rischio di un sensibile abbassamento degli standard e dei requisiti di qualità delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
se concordi con la necessità di rilanciare il sistema universitario sanitario, ponendolo nuovamente al centro dell’agenda politica e garantendo la necessaria attenzione alla valorizzazione della qualità della formazione specialistica medica e sanitaria, in particolare garantendo che i 3 milioni di euro annui (che il legislatore, in sede di conversione in legge del decreto-legge n.4 del 2022 aveva appositamente destinato alla realizzazione di una struttura tecnica di missione ed al suo fondamentale ruolo di rafforzamento della qualità della formazione specialistica sanitaria) continuino a rimanere saldamente vincolati e destinati a quel medesimo rilevantissimo obiettivo che, invece, l’articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha praticamente azzerato.