Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00465
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Atto n. 3-00465
(già n. 4-00083)
Pubblicato il 24 maggio 2023, nella seduta n. 71
SIRONI, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, TREVISI, DE ROSA, NAVE, MARTON, BILOTTI, PIRONDINI, ALOISIO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CATALDI, LOREFICE, DAMANTE, DI GIROLAMO, NATURALE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010, ha bandito un concorso pubblico per 175 posti da dirigenti di seconda fascia;
tra i titoli menzionabili dai partecipanti vi era anche l’aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l’Agenzia delle entrate, anche tramite assegnazione, senza concorso;
considerato che:
la Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, come convertito, che ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica;
a seguito della sentenza della Consulta, che ha pertanto sancito l’illegittimità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell’Agenzia dell'entrate non titolari di qualifica dirigenziale secondo l’art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, alcuni partecipanti al concorso impugnarono il bando chiedendo di dichiararne l’illegittimità con riferimento proprio ai titoli di cui sopra;
il TAR del Lazio nel 2016 diede ragione ai ricorrenti con la sentenza n. 7636 contro la quale l’Agenzia fece ricorso, al Consiglio di Stato, ma senza trarne esito favorevole;
il concorso riprese quindi il suo iter secondo i dettami del TAR Lazio e del Consiglio di Stato;
con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito, poi rettificata con determinazione n. 0198385 in data 22 luglio 2021;
tale graduatoria è stata impugnata presso il TAR del Lazio da alcuni tra i partecipanti al concorso in quanto, a loro avviso, la commissione esaminatrice aveva arbitrariamente attribuito eccessivo valore alla valutazione del colloquio rispetto a quella data ai titoli e ciò in contrasto con quanto previsto dallo stesso bando;
nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo del Lazio, seconda sezione ter, come portato in evidenza da "Italia Oggi" del 16 novembre 2022 e "La Verità" del 1° dicembre 2022 nonché dai siti internet "unsognoitaliano.eu" e "italianioggi.com", ha accolto diversi dei ricorsi presentati dai partecipanti avverso lo svolgimento del concorso proprio in relazione alla mancanza di un equilibrato bilanciamento nell’attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio. Il giudice amministrativo nella sentenza n. 14859 del 14 novembre 2022 evidenzia che l’Agenzia delle entrate, nel bando, aveva "chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell’art. 7 del Bando, quali i titoli accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall’altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell’ambito della prova orale)";
il giudice amministrativo, chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento della graduatoria finale di merito, ha osservato che la commissione esaminatrice, nell'attribuzione del peso ai titoli, ha "talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale";
in particolare dalla sentenza si apprende che, nell’ambito dei titoli accademici e di studio, per i quali "il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia, il punteggio di appena 0,5, per ogni master universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all'attività dell'Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5.; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti";
la stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni per le quali nel bando "era previsto un punteggio massimo di 10 punti. La Commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun ‘Libro’ pubblicato dal candidato come ‘Autore’, 0,3 per ciascun ‘Libro’ pubblicato dal candidato come ‘Coautore’, 0,05 per ciascun ‘articolo’ pubblicato sulle ‘riviste di settore’ e quello di 0,01 per ‘Pubblicazioni in atti congressuali’: ciò significa in altri termini che pure se si fosse verificata l’ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore e 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto";
considerato infine che la sentenza del TAR Lazio ha annullato la graduatoria del concorso con conseguente presumibile sospensione delle funzioni di coloro i quali le avessero assunte a seguito della pubblicazione della graduatoria stessa e dell’immissione nei ruoli,
si chiede di sapere:
quali siano le conseguenze per l’amministrazione a seguito dell’annullamento della graduatoria da parte del TAR del Lazio;
quali iniziative si intenda assumere per garantire la prosecuzione dell’ordinaria attività degli uffici;
quali iniziative infine si ritenga di intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze.