Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00463

Atto n. 3-00463

Pubblicato il 24 maggio 2023, nella seduta n. 71
Svolto question time il 25 maggio 2023 nella seduta n. 72 dell'Assemblea

BERRINO, MALAN, SISLER, SALLEMI, RASTRELLI, CAMPIONE, RAPANI - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

nel corso della XVII Legislatura la legge 23 giugno 2017, n. 103, ha delegato il Governo a procedere alla riforma delle intercettazioni;

tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell’esercizio della delega, spiccavano quelli volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della Costituzione;

in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, che ha introdotto diverse disposizioni, soprattutto con riferimento alla fase dell'esecuzione delle intercettazioni, nonché a quella in cui i risultati delle captazioni devono essere riversati agli atti del procedimento;

anche la fase della selezione dei colloqui rilevanti è stata oggetto di specifica disciplina, in base alla quale le intercettazioni ritenute non rilevanti sono sottoposte al divieto di pubblicazione, anche parziale, del loro contenuto e di esse non può essere autorizzata la copia, nemmeno se richiesta dai difensori;

nonostante ciò, accade spesso che le intercettazioni giudiziarie finiscano sulla stampa, anche quelle giuridicamente irrilevanti e quelle tra persone non imputate né indagate;

la pubblicazione delle intercettazioni, oltre a violare il diritto di privacy e riservatezza, soprattutto quando esse concernano soggetti estranei alle investigazioni, viola anche la segretezza delle indagini in corso, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima fuga di notizie;

considerato che si ritiene importante assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e delle comunicazioni oggetto di intercettazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa, che ha riformato la disciplina delle intercettazioni e se il Governo intenda intervenire al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati, nel rispetto dell’articolo 15 della Costituzione.