Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00211
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Atto n. 3-00211
Pubblicato il 14 febbraio 2023, nella seduta n. 37
MANCINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, prevede che “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva";
nel sistema sindacale italiano, tra legge e contratto collettivo si instaurano rapporti di gerarchia, fondati sull’inderogabilità della norma legale da parte del contratto collettivo, oltre che di integrazione funzionale, incentrati sui rinvii operati dalla legge alla disciplina pattizia;
ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, le clausole che si pongono in contrasto con le norme inderogabili di legge sono nulle; è, invece, normalmente ammessa la deroga in melius della disciplina legale da parte del contratto collettivo (principio del favor), a meno che la stessa legge non preveda un’inderogabilità assoluta;
considerato che, negli ultimi anni, il congedo parentale sta subendo modificazioni notevoli, in quanto ritenuto strumento efficace per contrastare il crollo demografico, favorire la natalità e sensibilizzare i genitori per quanto riguarda i doveri relativi alla cura dei propri figli;
valutato inoltre che la legge di bilancio per il 2023, all’articolo 1, comma 359, ha previsto l’incremento del trattamento economico del congedo stesso dal 30 all’80 per cento per la durata massima di un mese, in alternativa tra i genitori, e fino al compimento di 6 anni del figlio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che le previsioni diverse riservate alla contrattazione collettiva, relative ai contratti collettivi conclusi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2022 all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, possano essere solo migliorative e non anche peggiorative rispetto alle disposizioni di legge.