Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00149

Atto n. 3-00149 (in 10ª Commissione)

Pubblicato il 19 gennaio 2023, nella seduta n. 30
Svolto il 30 novembre 2023 nella seduta n. 138 della 10ª Commissione

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale hanno attualmente un incarico convenzionale nell’ambito della medicina generale di cui all’accordo collettivo nazionale del 28 aprile 2022 (medici di famiglia, ex guardia medica, medici del 118, medici del distretto e della penitenziaria);

ad oggi per più del 75 per cento i medici in formazione, ossia più di 6.000 medici, sono in attesa di ottenere un incarico temporaneo come titolare, garantiscono assistenza medica sul territorio ai cittadini come medici con incarico a tempo determinato (di sostituzione o provvisorio), compatibile dalla normativa e dall’accordo nazionale vigente e, nell’esercizio della propria attività convenzionale, le ore sono riconosciute come attività formativa pratica da computare ai sensi del monte ore previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999;

nonostante ciò, per questi incarichi alcuni funzionari responsabili di alcune Regioni e Province autonome hanno sollevato dei dubbi circa il riconoscimento delle attività convenzionali come ore di formazione pratica che, secondo alcuni, non sarebbero più valide a partire dal 1° gennaio 2023, vista la decadenza al 31 dicembre 2022 dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, rendendoli di fatto incompatibili con il corso di formazione e portando i suddetti medici a dimettersi;

questi dubbi apparirebbero tuttavia infondati, in quanto la normativa vigente che ha de facto integrato e sostituito quanto previsto dal precedente art. 2-quinques, ossia l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, emendato il 19 maggio 2022 dall’articolo 12, comma 3-bis, della legge n. 52 del 2022, sancisce: “Fino al 31.12.2024 i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’Accordo Collettivo Nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. (...) Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999”;

appare quindi esplicito e incontrovertibile che la normativa vigente preveda la piena compatibilità e il riconoscimento ore di tutti gli incarichi convenzionali previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente, ossia: a) incarichi provvisori e di sostituzione, come specificato dall’articolo 19, comma 6, lettera c), dell’accordo del 28 aprile 2022 (per la partecipazione alle graduatorie aziendali per il conferimento degli incarichi, nonché secondo articolo 36, comma 1, e articolo 37, comma 1, dello stesso accordo); b) incarichi temporanei (come determinato dall’articolo 33, comma 4, sempre dell’accordo vigente);

come evidente nella legge, nonché nell’accordo collettivo nazionale vigente a cui essa fa riferimento esplicito, risulta assente qualsiasi riferimento che espliciti l’esclusione degli incarichi a tempo determinato (provvisori e di sostituzione) dall’applicazione della stessa, contrariamente a quanto supposto da alcune Regioni e Province autonome attraverso una libera interpretazione restrittiva limitata ai soli incarichi temporanei,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per chiarire la situazione, in modo da permettere ai medici di mantenere gli incarichi convenzionali, continuando a garantire l’assistenza sanitaria territoriale ai cittadini in un momento di storica carenza di medici di medicina generale su tutto il territorio nazionale.