Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00141

Atto n. 3-00141

Pubblicato il 18 gennaio 2023, nella seduta n. 29
Svolto question time il 16 febbraio 2023 nella seduta n. 39 dell'Assemblea

MUSOLINO, UNTERBERGER, SPAGNOLLI - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il mese scorso in Sicilia, due diverse Corti d’assise d’appello (Palermo e Messina) hanno “annullato” la condanna di imputati accusati di reati gravissimi (in sintesi, in un caso si trattava di omicidi correlati a fatti di mafia, e nell’altro di un caso di contagio volontario da AIDS) sul presupposto che due giudici popolari avevano superato i 65 anni di età al momento della pronuncia della sentenza;

a seguito di queste due eclatanti pronunce, pende allo stato attuale un ulteriore appello avverso una sentenza della Corte d’assise di Messina, con la quale è stato inflitto l’ergastolo all’autore di un odioso caso di femminicidio (che tanto sconvolse l’opinione pubblica anche perché il delitto venne consumato durante l’oscuro periodo della pandemia) ai danni di una giovanissima studentessa universitaria specializzanda in medicina. I genitori di questa giovanissima dottoressa, alla cui memoria l’università di Messina volle poi fare conseguire la laurea in Medicina, si trovano in queste ore costretti a rivivere l’angoscia del rischio, più che concreto, stante la precedente pronuncia della Corte d’assise d’appello di Messina, di dover nuovamente affrontare il dramma della ricostruzione processuale della verità dei fatti e dell’affermazione della responsabilità del colpevole (peraltro, reo confesso);

allo stesso modo, i parenti ed il figlio dell’avvocato morta a seguito di contagio da AIDS, dopo avere ottenuto la pronuncia della Corte d’assise di Messina che ha riconosciuto la colpevolezza del suo untore, dopo l’annullamento del processo da parte della Corte d’assise di appello, si trovano costretti a dover rivivere il trauma del processo per l’affermazione della responsabilità del colpevole;

considerato che:

la legge che ha istituito le corti d’assise e introdotto la figura dei giudici popolari (legge n. 287 del 1951, e successive modifiche ed integrazioni) sancisce all’art. 3 che i magistrati ed i giudici popolari costituiscono un unico collegio giudicante;

prevede espressamente l’obbligo di sostituzione dei giudici popolari solo in caso di loro assenza, impedimento o per i casi di astensione o ricusazione (art. 26), mentre in alcuna disposizione normativa (né all’interno della legge né in altre disposizioni) è previsto l’obbligo di sostituzione dei giudici popolari che nel corso del dibattimento abbiano superano il limite del 65° anno di età;

la mancata previsione di tale obbligo di sostituzione non è da imputare ad una dimenticanza, né ad un errore di coordinamento normativo, costituendo al contrario espressione della chiara volontà del legislatore che, nel corso dell’esame del disegno di legge, volle rendere chiaro che il requisito dell’età (ovvero il limite dei 65 anni) doveva ricorrere al momento in cui i giudici popolari assumevano l’incarico, e non già al momento precedente (ossia nella fase della loro iscrizione nelle liste di giudici popolari), né in quello successivo (ossia in quello in cui i giudici partecipavano al dibattimento);

a conferma di quanto esposto, si richiamano i lavori parlamentari di cui alla seduta del 4 maggio 1950 della III Commissione della Camera dei deputati, nel corso della quale il deputato Riccio (relatore per la maggioranza) così dichiarava: “Vorrei chiarire che il requisito della età è richiesto per l’assunzione dell’ufficio di giudice popolare, e non per l’iscrizione nelle liste. È evidente che il requisito dell’età si riferisce al momento in cui deve essere costituito il collegio; e quindi, se in quel momento una persona ha superato il 65° anno di età, egli non potrà far parte del collegio”;

nonostante l’evidente volontà del legislatore, il chiaro dettato normativo, l’assenza di un'espressa previsione di decadenza e di obbligo di sostituzione, le due Corti d’assise d’appello (a Messina anche su parere conforme del procuratore generale facente funzioni) si sono uniformate ad una datata sentenza del 1998, che a sua volta aveva dato un'interpretazione errata e palesemente forzata, annullando due processi con le relative condanne, mentre un altro processo sarà a breve sottoposto al vaglio della medesima eccezione pregiudiziale di rito;

risulta evidente che la portata di una simile interpretazione, qualora assumesse il carattere della stabilità e dell'uniformità, esporrebbe numerosi processi al rischio di essere annullati, vanificando l’attività giudiziaria posta in essere e minando alle radici la fiducia dei cittadini verso la giustizia e verso gli operatori del diritto;

è fuor di discussione che tutti gli imputati hanno diritto ad un giusto processo (articolo 111 della Costituzione) così come le vittime e le persone offese hanno diritto a fare affidamento sulla giustizia e sullo Stato e non possono essere abbandonate all’idea che a causa di una “svista”, processi così delicati possano naufragare per ragioni che nulla hanno a che vedere con il merito di vicende che avevano trovato prove sufficienti per infliggere pesanti condanne,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario disporre una verifica sulla vicenda descritta e se non ritenga di intervenire con urgenza per scongiurare, anche mediante un provvedimento di interpretazione autentica, che un caso simile possa verificarsi ancora.