Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00066

Atto n. 3-00066

(Già n. 4-00037)

Pubblicato il 29 novembre 2022, nella seduta n. 12
Svolto il 1° dicembre 2022 nella seduta n. 14 dell'Assemblea

DE PRIAMO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

con l'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è stato introdotto nell'ordinamento l'istituto dei riposi e delle ferie solidali;

la disposizione stabilisce che "Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";

l'istituto trova applicazione con riferimento ai lavoratori sia del settore pubblico che del settore privato ed è altresì applicabile al personale delle università e degli enti di ricerca, fermo restando che le condizioni e le modalità per disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro;

la norma deve essere altresì letta in combinato disposto con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante la disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro, da cui discende che la cessione di ferie e riposi è consentita con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e dei giorni minimi di riposo stabiliti;

considerato che:

a fronte delle meritorie finalità espresse dalla norma, permangono profili escludenti e talune limitazioni; in particolare, la norma trova applicazione nei confronti di coloro i cui figli minori necessitano di cure costanti con l'effetto di precludere il ricorso all'istituto ai lavoratori i cui figli abbiano raggiunto la maggiore età, seppure abbiano comunque necessità di costante assistenza;

la limitazione fondata sulla età è quindi tale da pregiudicare l'accesso alla misura malgrado sussista una situazione di oggettiva necessità caratterizzata dal bisogno di assistenza del figlio;

non solo, ad avviso dell'interrogante la misura dovrebbe trovare, in prospettiva, applicazione anche nel caso in cui il soggetto bisognoso di cura e assistenza sia il coniuge del lavoratore al preciso fine di dare ulteriore attuazione ai principi e alle finalità sottese alla norma e, quindi, tutelare l'intero nucleo familiare,

si chiede di sapere se si intenda valutare di assumere le iniziative ed i provvedimenti volti a riconoscere l'applicazione dell'istituto dei riposi e delle ferie solidali introdotto dal decreto legislativo n. 151 del 2015 anche ai lavoratori i cui figli abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano bisogno di cure e di assistenza costanti e ad estendere l'ambito di applicazione anche al coniuge al fine di riconoscere le tutela previste dalla misura all'intero nucleo familiare.