Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07055

Atto n. 4-07055

Pubblicato il 24 maggio 2022, nella seduta n. 436

GRANATO Bianca Laura - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, recante obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ha previsto fino al 31 dicembre 2022 che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati (stabilendo, anche, la sospensione per gli inadempienti);

l'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 dispone "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza", nonché prevede da parte della pubblica amministrazione il rispetto dei principi della collaborazione e della buona fede;

ordini professionali e federazioni degli ordini, in quanto enti pubblici non economici, sono vincolati al rispetto della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, come confermato, tra l'altro, dalla delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014;

i vaccini per la prevenzione della patologia COVID-19 sono soggetti a prescrizione limitativa obbligatoria (RRL);

valutato che:

in data 11 febbraio 2022, la Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia ha emesso un comunicato (sottoscritto da tutti i presidenti dei vari ordini territoriali provinciali facenti parte della federazione), intitolato "Vaccino anti Sars-Cov-2 - Indicazioni per il Medico di Medicina Generale in ambito dell'attività prescrittiva", nel quale è stato asserito (punto 2) che: "I vaccini utilizzati non sono prescrivibili con le normali ricette in quanto non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica italiana";

il comunicato è apparso anche sul sito della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

alcuni medici lombardi, sospesi per non aver ottemperato agli obblighi vaccinali, hanno scritto alla federazione regionale lombarda per avere spiegazioni circa il contenuto del documento, chiedendo nello specifico le ragioni per le quali sia stata espressamente esplicitata la non ammissione della distribuzione territoriale nella Repubblica italiana di tali farmaci,

si chiede di sapere per quale ragione non sia ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica italiana dei vaccini "anti COVID" e quale significato sia da attribuire all'espressione "distribuzione territoriale".