Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03063
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Atto n. 3-03063 (in Commissione)
Pubblicato il 8 febbraio 2022, nella seduta n. 400
FENU , SANTILLO , GIROTTO , CORBETTA , CASTALDI , CROATTI , D'ANGELO , SANTANGELO , PAVANELLI , NATURALE , TRENTACOSTE , DI PIAZZA , LUPO , FEDE , MAUTONE , GARRUTI , PIARULLI , LICHERI , MARINELLO , VANIN , CAMPAGNA , RICCIARDI , CASTELLONE , CATALFO , FERRARA , PELLEGRINI Marco , GAUDIANO , MANTOVANI , GALLICCHIO , AGOSTINELLI , AIROLA , ANASTASI , AUDDINO , BOTTICI , CASTIELLO , CIOFFI , COLTORTI , CRIMI , DE LUCIA , DELL'OLIO , DI GIROLAMO , DI NICOLA , DONNO , ENDRIZZI , GUIDOLIN , L'ABBATE , LANZI , LEONE , LOMUTI , LOREFICE , MAIORINO , MATRISCIANO , MONTEVECCHI , NOCERINO , PERILLI , PESCO , PETROCELLI , PIRRO , PISANI Giuseppe , PRESUTTO , PUGLIA , QUARTO , ROMAGNOLI , ROMANO , RUSSO , TAVERNA , TONINELLI , TURCO , VACCARO , LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il decreto-legge n. 34 del 2020, nell'ambito delle misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce all'art. 119 l'incremento al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute in interventi in ambito di efficienza energetica delle abitazioni, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici oltre che delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto "Superbonus");
nello stesso decreto-legge n. 34 del 2020 viene istituito il meccanismo per cui, in luogo della detrazione fiscale, il soggetto avente diritto può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto o la cessione del credito;
in particolare, l'articolo 121 dello stesso decreto prevede che, nella fattispecie dello sconto sul corrispettivo dovuto, esso si formuli in un credito d'imposta a vantaggio del fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
tale strumento è stato ulteriormente prorogato fino al termine del 30 giugno 2022, introdotto dall'art. 1, comma 66, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020);
da ultimo, l'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto "decreto Sostegni-ter ") ha modificato la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti;
valutato che:
è notizia degli ultimi giorni la rilevazione di frodi inerenti al sistema di cessione dei crediti d'imposta maturato a partire da prestazioni inesistenti, per un ammontare di circa 4 miliardi di euro;
sempre negli ultimi giorni è emersa l'indagine della Guardia di finanza, in cui l'ipotesi di reato è l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, coordinata dalla Procura di Perugia, che ha portato al sequestro di beni e crediti per un valore di 103 milioni di euro, che si aggiungono ai circa 440 milioni di euro sequestrati nell'indagine della Procura di Rimini;
con il citato decreto-legge n. 4 del 2022, all'art. 28, viene posta la limitazione ad una sola cessione alla circolazione dei crediti derivanti da interventi edilizi ed energetici, con il rischio di sopravvenienze degli accordi in essere tra committenti, fornitori, principali operatori di mercato e banche cessionarie, la cui entrata in vigore è differita al 7 febbraio 2022. In particolare, in capo ai fornitori che abbiano attuato lo schema dello sconto in fattura sorgono i crediti d'imposta e restano legittimati ad una prima cessione;
considerato che:
con la limitazione citata risulta squilibrato il mercato dei prezzi dei crediti, concretizzandosi in una compressione della liquidità disponibile sul mercato e di un ribasso dei prezzi di acquisto;
specificamente, l'assetto di mercato venutosi a formare a seguito del decreto-legge n. 34 del 2020 individua negli istituti finanziari i terminali di una sequenza di cessioni dei crediti d'imposta, in quanto si creava l'aspettativa di cedere le eventuali eccedenze rispetto alla propria tax capacity e di cogliere opportunità di business ricavando plusvalore dalla cessione stessa;
pertanto, dal 7 febbraio 2022, si interrompe quel mercato secondario di compravendita rotativa dei crediti, causando, data la non-retroattività della norma, la suddetta compressione della liquidità, non essendo più favorevoli le condizioni per operare un business incentrato sul plusvalore dei crediti, e la possibilità di risolvere tali contratti solo nel caso in cui gli stessi possano essere assorbiti dalla tax capacity del titolare;
inoltre, la Nota di lettura del febbraio 2022 del Servizio Bilancio del Senato, dedicata al decreto-legge n. 4 del 2022, nel commentare l'art. 28 sulla limitazione della circolazione dei crediti d'imposta, sostiene che il meccanismo della cessione del credito sia correlato all'accesso al finanziamento degli interventi agevolati, in maniera tale che nella stima degli effetti finanziari legati alla detrazione fiscale, di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 erano state contabilizzate anche le maggiori entrate IVA, IRES e IRAP ascrivibili ai maggiori investimenti nel settore;
su "Italia Oggi" del 2 febbraio 2022 si riporta la notizia dell'intenzione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di chiudere il servizio di cessione dei crediti in edilizia, indiscrezione confermata dall'agenzia "ANSA" il 3 febbraio 2022, che, pur evidenziando che non ci sarebbero decisioni definitive in atto, sottolinea, però, la ricaduta dell'effetto-annuncio sul mercato dei crediti;
su "Milano Finanza" del 4 febbraio 2022 si legge una dichiarazione del dottor Stefano Pesci, procuratore aggiunto di Roma, che, a proposito delle indagini circa la cessione di crediti fiscali fraudolenti, individua una soluzione nella condivisione dell'apparato documentale con l'Agenzia delle entrate, affinché i dati emersi, quindi le eventuali anomalie, siano poste a conoscenza degli enti e degli istituti di credito acquirenti, i quali hanno l'interesse ad evitare l'acquisto di quei crediti cosiddetti "tossici",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità riscontrate nel meccanismo previsto dall'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia in quali delle circostanze si siano verificate in misura maggiore le frodi, per quale ammontare di denaro e con quali modalità, quali siano i soggetti maggiormente a rischio, nonché le misure maggiormente interessate dalle frodi, oltre alla ripartizione regionale delle frodi rilevate;
inoltre, se siano per la loro totalità lavori non effettuati, in circostanza di quale fase dell'accertamento siano state evidenziate le irregolarità, se afferiscano a presunzioni o se siano stati già oggetto di verifica l'inesistenza degli interventi dichiarati;
se nella ratio della misura siano state considerate le mancate entrate IVA, IRPEF/IRES ed IRAP relative al plusvalore derivante dalla circolazione dei crediti fiscali;
se si stia considerando l'ipotesi di allegare al credito la documentazione relativa all'intervento che lo origina, in modo tale da rimettere all'acquirente, disincentivato all'acquisto di crediti fittizi, la possibilità di rilevare eventuali anomalie in anticipo;
se non ci sia margine d'intervento per quanto riguarda modifiche relative ai parametri di certificazione dei crediti fiscali, in luogo delle modifiche disincentivanti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, agendo soprattutto nell'indicazione di caratteristiche funzionali all'individuazione con maggiore certezza di soggetti che, effettivamente, operano nell'ambito dell'edilizia;
se non ritenga, proprio complice la costruzione di un più efficace modello di controllo a monte, di dovere intervenire su Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane, al fine di scongiurare il blocco da parte di queste due istituzioni finanziarie del fondamentale servizio di cessione crediti d'imposta.