Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02732
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Atto n. 3-02732
Pubblicato il 21 luglio 2021, nella seduta n. 349
CONZATTI , FARAONE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il 4 marzo 2021, a Cles, in Trentino, è scomparsa Sara Pedri, ginecologa trentunenne di Forlì, che da pochi mesi aveva preso servizio all'ospedale "Santa Chiara" di Trento. Il giorno 3 marzo, inoltre, la dottoressa aveva inviato le sue dimissioni all'Azienda sanitaria trentina, dichiarando successivamente alla sorella, tramite conversazione telefonica, di essersi tolta un peso importante;
da quanto si apprende, infatti, i familiari hanno riportato che, nei pochi mesi in cui aveva prestato servizio, la dottoressa aveva riscontrato sintomi da stress da lavoro, dovuti a numerosi episodi di cosiddetto mobbing, tra i quali figura un calo ponderale certificato dal suo medico. Nella sua deposizione ai Carabinieri di Forlì, la sorella aveva invece dichiarato: "Sara era terrorizzata e le sue colleghe hanno confermato quello che ci diceva lei: turni massacranti, abusi di potere, minacce continue", situazione della quale si apprendono maggiori particolari da un'intervista che la stessa ha rilasciato al telegiornale di Italia 1, raccontando, per esempio, che, durante un'operazione con taglio cesareo, uno dei colleghi aveva persino colpito la sorella Sara al braccio con uno strumento, per poi allontanarla malamente urlando;
con atto di sindacato ispettivo depositato lo scorso 23 giugno (4-05693), la prima firmataria ha sollecitato un intervento da parte del Ministro della salute, del Ministro in indirizzo e del Ministro della giustizia proprio al fine di fare luce su eventuali responsabilità della struttura sanitaria circa le cause che hanno condotto alla scomparsa della dottoressa Sara Pedri;
nei giorni successivi, il ministro Speranza ha inviato gli ispettori ministeriali all'ospedale Santa Chiara, mentre si sono allargate le indagini e sono proseguite le ricerche della giovane ginecologa scomparsa: la commissione ministeriale ha quindi concluso il suo lavoro, e si attende ora di conoscerne nel dettaglio i risultati;
contestualmente, sono arrivate anche le scuse dell'assessora per la salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, la quale, in un'intervista, aveva definito "fragile" Sara Pedri, salvo poi scusarsi anche con la famiglia. La stessa assessora è stata inoltre destinataria, negli scorsi giorni, di una mozione promossa dalle minoranze in Consiglio provinciale, in cui si impegnava la Giunta "a promuovere azioni politiche e amministrative che si collochino in sostanziale discontinuità nella gestione del comparto sanitario";
tali circostanze contribuiscono a mettere in risalto la profonda crisi in cui versa la sanità trentina, in relazione alle criticità di ordine organizzativo interno e di tutela dei dipendenti e della qualità del lavoro. E tuttavia, analizzare il caso Pedri in un'ottica meramente localistica rischierebbe di essere profondamente fuorviante, nonché scorretto dal punto di vista giuslavoristico: la vicenda, infatti, spinge a fare una riflessione generale su alcuni fenomeni che compaiono sempre più spesso e che contribuiscono a distorcere la regolarità dei rapporti di lavoro;
si fa riferimento, nella fattispecie, al mobbing e allo straining, intendendosi, sinteticamente, con il primo una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori, allo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Lo straining, invece, è una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo;
considerato che:
la normativa vigente non disciplina nello specifico, né il fenomeno del mobbing, né quello dello straining, principali condotte persecutorie sul posto di lavoro. La tutela apprestata dall'ordinamento deriva da un'opera di "supplenza giurisprudenziale" che, attraverso una lettura evolutiva dell'art. 2087 del codice civile, ha fino ad oggi veicolato entro gli ordinari strumenti civilistici le fattispecie del mobbing e dello straining;
e tuttavia, questa tutela creata dal diritto vivente si dimostra ormai da anni inadeguata alle esigenze di tutela delle vittime, a causa di un pesante onere probatorio, acuito dal clima di omertà lavorativa che spesso impedisce di accertare la verità dei fatti, e di compendi risarcitori non di rado scarsamente satisfattivi e per nulla dissuasivi;
è necessario, a ben vedere, che l'ordinamento italiano si conformi alle disposizioni internazionali approvate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, con la convenzione OIL n. 190 del 21 giugno 2019 e con la raccomandazione OIL n. 206 del 2019, che hanno definito un sistema completo di norme di prevenzione e di contrasto alle condotte violente e moleste sul lavoro, in un'ottica di "tolleranza zero". Tali disposizioni internazionali, inoltre, sono state di recente ratificate nell'ordinamento italiano dalla legge n. 4 del 2021, dovendo tuttavia essere ancora attuate dal legislatore italiano ed essendo vincolanti ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
preziosa, in questo senso, è la proposta di legge (AS 1339) depositata dalla prima firmataria in data 12 giugno 2019 e recante "Disposizioni per il contrasto ai fenomeni del mobbing e dello straining": il disegno di legge, composto da 4 articoli e contenente la novella della normativa antidiscriminatoria, di cui al decreto legislativo n. 216 del 2003, appresta una tutela completa ed innovativa ai fenomeni di ostilità lavorativa, in aderenza alle indicazioni contenute nella disciplina internazionale dell'OIL,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno adottare, in collaborazione con il Ministero della salute ed il Ministero della giustizia, interventi normativi specifici e pertinenti, volti a disciplinare più compiutamente il fenomeno del mobbing, dello straining e più in generale di tutte le condotte lavorative violente e moleste, al fine di conformarsi ai cogenti obblighi internazionali, di rilievo costituzionale, derivanti dalla convenzione OIL n. 190/2019 e dalla raccomandazione OIL n. 206/2019, nonché allo scopo di garantire maggiore protezione alle vittime di tali condotte, considerando, a tal proposito, anche la direzione indicata dal citato disegno di legge AS 1339, attualmente assegnato alla 11ª Commissione permanente del Senato.