Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02472
Azioni disponibili
Atto n. 3-02472
Pubblicato il 28 aprile 2021, nella seduta n. 321
BERGESIO , DE VECCHIS , ALESSANDRINI , PIZZOL - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono avere una durata massima di 12 mesi, salvo nel caso in cui vi siano esigenze temporanee ed oggettive, esigenze di sostituzione di altri lavoratori o esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, ferma restando una durata massima di 24 mesi;
il decreto-legge n. 87, noto come decreto "dignità" ed improntato al ragionevole obiettivo di favorire la costituzione di rapporti di lavoro sempre più stabili, era però pensato per un assetto socio-economico del tutto differente da quello attuale, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'emergenza epidemiologica, infatti, sta compromettendo importanti settori economici del nostro Paese che, prima della pandemia, erano in forte crescita (ad esempio il settore del turismo) e sta determinando gravissime conseguenze occupazionali con rapporti a termine in forte riduzione, senza un'adeguata crescita dei contratti a tempo indeterminato;
secondo i più recenti dati, a dicembre 2020 risultavano quasi 393.000 contratti a tempo determinato in meno rispetto a un anno prima, considerando gli occupati, mentre per quanto concerne quelli di nuova attivazione nel corso del 2020 si sono registrati 1,4 milioni di contratti in meno rispetto al 2019;
le imprese, nonostante gli sforzi del Governo, hanno una visione limitata del proprio futuro e ciò per i tempi non certi di rientro alla normalità, per la variazione delle abitudini di consumo e per l'incertezza generale sull'effettivo superamento della pandemia, anche a causa delle nuove varianti del virus;
già il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in ragione dell'emergenza epidemiologica, aveva previsto la possibilità di rinnovare o prorogare sino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 81;
a sua volta, l'articolo 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i contratti a tempo determinato possano essere rinnovati o prorogati per massimo 12 mesi, e per una sola volta, anche in assenza delle condizionalità previste a normativa vigente, ferma restando la durata complessiva massima di 24 mesi;
le misure sinora adottate non sono però sufficienti, in quanto l'emergenza in corso impone una riflessione più ampia sull'attuale assetto normativo dei rapporti a termine, affinché siano introdotti meccanismi di maggiore flessibilità che rendano più semplice il ricorso ai contratti a termine, superando il vincolo della condizionalità per i rinnovi e quello dei 24 mesi massimi di durata;
il rapporto di lavoro a tempo determinato può e deve diventare un vero strumento di rilancio per le imprese in modo da superare il difficile momento congiunturale, garantendo nuove opportunità occupazionali senza ridurre le tutele destinate ai lavoratori,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito ai contratti di tipo subordinato a tempo determinato, al fine di consentire il rinnovo di tali contratti anche in assenza di causali e per una durata anche superiore ai 24 mesi.