Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02239
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Atto n. 3-02239 (in Commissione)
Pubblicato il 20 gennaio 2021, nella seduta n. 294
PEROSINO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto "ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus;
con l'art. 1 è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, contributo al quale non possono accedere le "imprese che già si trovano in stato di difficoltà";
con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, in ossequio a quanto disposto dall'Unione europea, l'Agenzia delle entrate rispondendo a specifico quesito con il quale veniva richiesto di fornire una precisa definizione di "impresa in difficoltà", ha precisato: "In particolare, per quanto di interesse ai fini della soluzione del presente quesito, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)";
tale interpretazione ha però dato adito ad un'incertezza sulla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto da parte delle imprese che non sono soggette a procedure concorsuali e che alla data del 31 dicembre 2019 avevano in corso un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare (di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche), e, in particolare, di quei soggetti che, pur avendo in corso un piano di risanamento, non hanno avuto aiuti specifici per la ristrutturazione o nuova finanza da destinare a tale scopo, ma abbiano esclusivamente ottenuto il consolidamento del debito e la possibilità di rimborso dello stesso secondo un piano di ammortamento a lunga scadenza con tassi di interesse inferiori a quelli che regolavano il debito ristrutturato con le banche o con i fornitori, e di quei soggetti che al 31 dicembre 2019 avevano in corso piano attestato di risanamento, con rimborsi regolari, e continuavano regolarmente l'attività;
si tratta di una questione rilevante, in quanto l'esclusione di tali soggetti dall'accesso ai contributi a fondo perduto li rende ancora più vulnerabili, essendo minata la loro continuità di impresa per effetto della sospensione della loro attività prevista dai recenti provvedimenti in materia di contenimento della pandemia;
sarebbe quindi opportuno un chiarimento al fine di specificare che non possono accedere ai contributi solo quelle imprese che, pur se oggetto di un piano di ristrutturazione, al contempo abbiano anche ricevuto aiuti per la ristrutturazione, come si evince dal tenore della circolare citata,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che tali soggetti possano richiedere e ottenere i contributi fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto ristori, ovvero, qualora fossero scaduti i termini, a successivi contributi a fondo perduto (ad esempio, quelli previsti dal decreto ristori bis).