Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02082
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Atto n. 3-02082 (in Commissione)
Pubblicato il 10 novembre 2020, nella seduta n. 273
MONTEVECCHI , CIOFFI , VANIN , ANGRISANI , LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali e per il turismo. -
Premesso che:
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, reca "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
in particolare, l'articolo 90 prevede che "la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della medesima legge", e che, "con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione";
l'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 30 aprile 2020, adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito che "i contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari";
considerato che:
la mancata indicazione specifica sulla natura del contributo di cui all'articolo 90 citato ha generato un'interpretazione disomogenea delle disposizioni e, conseguentemente, a seguito un'applicazione disomogenea da parte degli organismi di gestione collettiva, si è generata una discrepanza di trattamento a danno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi del settore;
il Ministero dell'economia, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero per i beni culturali, ha specificato che le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'art. 90, sono considerate redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in quanto tale, assoggettabili a imposizione;
valutato che, al fine di tutelare i lavoratori del settore, risulta opportuno ed urgente specificare la natura del contributo di cui all'articolo 90, nel senso di stabilire che la misura di sostegno al reddito sia esente da ogni ritenuta e non concorra alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico,
si chiede di sapere, tenuto conto delle ragioni fondanti della misura di sostegno al reddito e delle previsioni contenute in altre disposizioni dello stesso decreto, quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di ristabilire, con riferimento al regime fiscale da applicare, omogenee modalità di erogazione del contributo.