Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01408
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Atto n. 3-01408
Pubblicato il 19 febbraio 2020, nella seduta n. 193
DURNWALDER , UNTERBERGER , STEGER , LANIECE - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
la riforma della politica agricola comune (PAC) 2014-2020 ha introdotto un sistema di pagamenti diretti che, a partire dal 1° gennaio 2015, ha sostituito il regime di pagamento unico (RPU);
il nuovo sistema ha previsto un'impostazione "a pacchetto", con l'articolazione in 7 componenti di aiuto, di cui tre devono essere obbligatoriamente previste dallo Stato membro (pagamento di base, pagamento verde e pagamento per i giovani agricoltori) mentre le restanti quattro (aiuto ridistributivo per i primi ettari, aiuto per le aree con vincoli naturali, sostegno accoppiato e pagamenti per i piccoli agricoltori) sono facoltative;
tra le componenti facoltative, il sostegno accoppiato, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, riguarda comparti specifici di produzione agricola ed è mirato a sostenerne l'attività, potendo "essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà";
in Italia, con particolare riferimento al settore bovino, si è deciso di concedere un sostegno accoppiato (sotto forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per capo animale ammissibile) per le produzioni di latte bovino, per le vacche nutrici e per la macellazione;
a tal fine, le aziende agricole presentano, attraverso i centri di assistenza agricola (CAA) e sempre all'interno della domanda unica, anche l'apposita richiesta;
per l'erogazione del pagamento accoppiato, l'AGEA (o l'organismo pagatore regionale) prende in considerazione il reale patrimonio zootecnico con riferimento all'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per il quale l'agricoltore ha presentato apposita domanda, e controlla, attraverso la banca dati nazionale (BDN), la reale registrazione e movimentazione dei capi;
considerato altresì che:
nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, è in uso una banca dati provinciale (VET), che concorre a costituire, a sua volta, la banca dati nazionale (BDN), all'interno della quale, al momento della nascita di ciascun nuovo capo, il "marcatore" provvede ad inserirvi i relativi dati;
a causa dell'inserimento tardivo da parte del "marcatore" o per problemi comunicativi tra le due banche dati, è avvenuto che, in sede di controllo da parte dell'organismo pagatore per la provincia autonoma di Bolzano, siano in molti casi emerse delle difformità tra il numero di capi dichiarati e quello correttamente accertato, con percentuali che, in taluni casi, superano il 50 per cento per cento del totale;
l'AGEA, all'interno del documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'articolo 52 del regolamento (prot. n. 0044753 del 20 maggio 2019), nel riassumere le disposizioni e i rilievi europei, ha evidenziato che i servizi della Commissione, riscontrando ritardi notevoli nell'aggiornamento della base dati (la cui responsabilità, nella stragrande maggioranza dei casi, sarebbe da addebitarsi alle associazioni di agricoltori APA o ai servizi veterinari locali delle ASL), oltre a ribadire che essi compromettono l'affidabilità dei controlli incrociati effettuati nella banca dati, avrebbero concluso che "è opportuno che le sanzioni siano applicate anche se l'agricoltore ha provveduto a comunicare in tempo, poiché egli è l'ultimo soggetto responsabile della notifica dei movimenti";
alle aziende agricole alle quali è stata contestata tale difformità tra i capi, non solo sono state revocate parzialmente le domande presentate, ma è stata altresì applicata una sanzione corrispondente ad una volta la differenza riscontrata, così come stabilito dall'articolo 31 del regolamento (UE) 640/2014, pari quindi a importi che per le piccole aziende si aggirano intorno ad alcune centinaia di euro e che non dovranno essere versati, ma saranno recuperati direttamente tramite compensazione su eventuali futuri pagamenti entro i prossimi 3 anni;
in relazione ai controlli sul primo pilastro della PAC, la UE ha recentemente ribadito che deve essere presa in considerazione esclusivamente la banca dati nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione che va a colpire duramente le aziende agricole di alta montagna, peraltro in alcun modo responsabili degli errori rilevati, e se non intenda intervenire per verificare le reali responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.