Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01171

Atto n. 3-01171

Pubblicato il 9 ottobre 2019, nella seduta n. 153
Svolto nella seduta n. 154 dell'Assemblea (10/10/2019)

ROMEO , BERGESIO - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

le eccellenze italiane contraddistinte dal marchio "made in Italy" rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese testimoniata anche della costante crescita delle nostre esportazioni, soprattutto nell'agroalimentare dove i nostri marchi sono riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo;

il made in Italy è tuttavia un marchio sottoposto ad alto rischio di contraffazione;

questo fenomeno, noto in agricoltura come "italian sounding", consente di evocare l'origine italiana attraverso simboli, nomi, marchi, immagini, che richiamano in modo ingannevole l'italianità di un alimento privo di qualunque legame col nostro Paese;

la maggioranza dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura in etichetta delle informazioni relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati, ritenendo importante avere un quadro informativo corretto e completo per compiere una scelta consapevole;

con lo scopo di rendere obbligatorio, per specifiche categorie di alimenti, l'indicazione del luogo di provenienza quando esista un nesso tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza è stato introdotto l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

il Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha dato mandato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di realizzare appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole;

la modifica introdotta ha previsto che, successivamente al nulla osta della Commissione europea e al risultato degli studi di ISMEA, un decreto interministeriale fra Ministro delle politiche agricole, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute desse attuazione alla norma individuando specifici alimenti per i quali in etichetta fosse specificato il luogo di provenienza. Terminati i primi due passaggi, il decreto è stato trasmesso dal ministro Centinaio al ministro Di Maio e al ministro Grillo;

il ministro Di Maio si è impegnato pubblicamente a portare avanti, in tutte le sedi competenti, prima fra tutte l'Europa, il percorso virtuoso avviato dal ministro Centinaio per affermare con forza il rapporto fra la qualità e l'origine dei prodotti agroalimentari commercializzati;

l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 ha previsto che gli Stati membri possono adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie di alimenti, laddove si agisca per la protezione dei consumatori, la prevenzione delle frodi e la repressione della concorrenza sleale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di portare avanti il percorso intrapreso dal Governo Conte I in materia di etichettatura obbligatoria e se non ritenga oggi stesso di controfirmare il decreto interministeriale per tutelare i consumatori e, al contempo, salvaguardare le imprese agroalimentari del nostro Paese, esempio unico di qualità in tutto il mondo, colpite dalla diffusione del fenomeno dell'italian sounding.