Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01900
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Atto n. 4-01900
Pubblicato il 9 luglio 2019, nella seduta n. 130
DONNO , ANGRISANI , CASTALDI , CORRADO , GAUDIANO , GRASSI , LANNUTTI , LANZI , LOMUTI , PRESUTTO , RICCARDI , MAIORINO - Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione. -
Premesso che:
con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;
coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;
il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;
da ciò l'amministrazione ha ricavato la conseguenza, a parere degli interroganti alquanto discutibile, che questa immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;
considerato che:
il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;
il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", afferma che: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione" e aggiunge che "L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno";
la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;
a giudizio degli interroganti parrebbe evidente che il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione è illegittimo perché posto in violazione di precise disposizioni di legge;
a parere degli interroganti tale decisione rischia di ledere diritti fondamentali dei concorrenti: 1) violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) per aver disposto un trattamento differenziato per situazioni legislativamente dichiarate omogenee; 2) violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione), sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni. Ciò ha comportato un enorme danno economico e di progressione della carriera dei partecipanti; 3) violazione dell'art. 76 della Costituzione per la violazione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato. È evidente infatti come il Governo delegato non si sia attenuto al criterio direttivo stabilito dal Parlamento;
rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia,
si chiede di sapere:
come i Ministri in indirizzo valutino la situazione;
se non ritengano opportuno intervenire, mediante atti di propria competenza, per tutelare e consentire l'attuazione in maniera piena ed effettiva di alcuni diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano assumere al fine di evitare, per il futuro, che si determinino situazioni come quelle descritte.