Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00133
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Atto n. 1-00133 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 29 maggio 2019, nella seduta n. 115
LUPO , COLTORTI , SANTILLO , DESSI' , DI GIROLAMO , FEDE , RICCIARDI , DONNO , LEONE , GIANNUZZI , PELLEGRINI Marco , GALLICCHIO , D'ANGELO , BOTTICI , LANNUTTI , PIRRO , RICCARDI , FLORIDIA , MONTEVECCHI , MOLLAME , CORBETTA , CASTELLONE , AIROLA , ANASTASI , CIOFFI , CROATTI , CRUCIOLI , DI MICCO , DELL'OLIO , FENU , GARRUTI , GAUDIANO , GIROTTO , GUIDOLIN , L'ABBATE , LA MURA , LICHERI , EVANGELISTA , LOREFICE , MAIORINO , MANTOVANI , MARINELLO , MATRISCIANO , MAUTONE , MININNO , MORONESE , MORRA , PAVANELLI , PESCO , PIARULLI , PISANI Giuseppe , PRESUTTO , ROMANO , SANTANGELO , TAVERNA , TONINELLI , LANZI , ANGRISANI , ACCOTO , CAMPAGNA , MARILOTTI , TRENTACOSTE , DE LUCIA , GRANATO , NATURALE , PACIFICO , LEZZI
Il Senato,
premesso che:
il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001 e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali (Convention on international interests in mobile equipment) e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;
sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;
tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC (2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";
con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel predetto registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, dry lease) alle compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;
la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (Protocol on matters specific to aircraft equipment) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;
l'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti. Ciò comporta che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di leasing finanziario o di dry lease, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (lessor), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo anziché nel registro aeronautico nazionale (RAN);
il 29 aprile 2009 si è concluso il procedimento di adesione da parte dell'Unione europea che, con decisione del Consiglio, ha reso possibile l'entrata in vigore nell'ordinamento europeo della convenzione e del protocollo sul materiale aeronautico a partire dal successivo 1° agosto;
considerato che:
gli articoli da 8 a 15 della convenzione e gli articoli IX e XVI del protocollo sul materiale aeronautico disciplinano l'efficacia e l'opponibilità ai terzi della garanzia iscritta nel registro internazionale e, in particolare, stabiliscono i rimedi di cui il creditore dispone per recuperare il possesso del bene anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore;
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione, l'iscrizione al registro telematico, e la conseguente applicazione del regime di opponibilità ed efficacia a favore del soggetto erogatore del finanziamento che ha provveduto ad iscrivere la relativa garanzia, è possibile solo se il debitore è situato in uno Stato contraente;
l'articolo IV, paragrafo 1, del protocollo dispone inoltre che la convenzione si applichi anche agli elicotteri e alle cellule di aeromobili facenti parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che sia lo Stato di immatricolazione, o qualora l'immatricolazione venga effettuata in applicazione di un accordo in forza del quale saranno registrati;
rilevato che:
il protocollo disciplina, all'articolo XI, le modalità di restituzione del materiale aeronautico che costituisce la garanzia del creditore per insolvenza del debitore ma, specifica chiaramente al paragrafo 1, che l'articolo possa essere applicato solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX;
all'atto dell'adesione, l'Unione europea non ha effettuato la specifica dichiarazione prevista dagli articoli XI e XXX, paragrafo 3, del protocollo sul materiale aeronautico, lasciando agli Stati membri la competenza sull'eventuale ratifica e recepimento della disciplina per i casi di insolvenza. Nelle more di tale recepimento devono applicarsi le previsioni contenute nel regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, come sostituito dal regolamento (UE) 2015/848;
considerato, infine, che:
la richiamata normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai lessor di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;
il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo sul materiale aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i lessor e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
la difficoltà a ratificare da parte dell'Italia è probabilmente dovuta al fatto che la convenzione è caratterizzata da meccanismi che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori. Proprio in ragione della differenza tra gli ordinamenti di common law e civil law, la convenzione ha previsto un meccanismo di ratifica suscettibile di consentire agli ordinamenti di civil law, quale quello italiano, di aderire con alcune riserve;
affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);
l'articolo 760 del codice, in particolare, richiede un'attesa dell'aeromobile in Italia di 60 giorni nel caso di richiesta di cancellazione dello stesso dal RAN, termine a tutela dei creditori entro il quale possono far valere i loro diritti proponendo la loro opposizione alla cancellazione all'ENAC, costringendo, di fatto, gli operatori del settore a rivolgersi alle autorità di aviazione civile di altri Paesi UE che hanno procedure più rapide per le attività amministrative di registrazione e cancellazione anziché rivolgersi ad ENAC,
impegna il Governo:
1) a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Cape Town e del relativo protocollo aeronautico, firmati a Cape Town il 16 novembre 2001, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo, concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali, mediante specifica dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 3, del protocollo, con le eventuali riserve e dichiarazioni previste;
2) a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale.