Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00621

Atto n. 3-00621

Pubblicato il 21 febbraio 2019, nella seduta n. 92
Svolto nella seduta n. 92 dell'Assemblea (21/02/2019)

DE PETRIS , ERRANI , GRASSO , LAFORGIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede che possano essere attribuite "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" alle Regioni a statuto ordinario (autonomia cosiddetta differenziata o asimmetrica);

i diritti coinvolti, in particolare, nelle materie di cui alle lettere n) ed s) del secondo e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in primo luogo: salute, istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente, mobilità locale) sono disciplinati, a livello di principi fondamentali, dalla legge dello Stato;

nella riunione del Governo del 14 febbraio 2019, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, dopo gli incontri bilaterali che ha avuto con i Ministri interessati, ha illustrato i contenuti delle intese raggiunte con le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che ne avevano fatto specifica richiesta. Il Consiglio dei ministri ne ha preso atto e condiviso lo spirito;

in assenza di un quadro chiaro e definito entro il quale costruire le intese, la richiesta delle Regioni che si sono attivate, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, potrebbe portare, insieme alle nuove competenze, anche il trasferimento delle risorse ritenute necessarie calcolate in base ai «fabbisogni standard», che tengano conto dei bisogni della popolazione e dei territori e soprattutto del gettito fiscale territoriale, determinando, di fatto, che il livello dei diritti dei cittadini di quelle regioni verrebbe garantito a seconda del reddito dei loro residenti, e quindi, per avere maggiori diritti non basterebbe essere cittadini italiani, ma cittadini italiani che abitano in una regione ricca;

pur nella differenza tra i percorsi amministrativi regionali avviati, la proposta di autonomia differenziata, di cui non si conosce con precisione il merito, mette a rischio il principio sancito dalla Carta costituzionale, all'articolo 5, ossia l'unità e indivisibilità della Repubblica. Altrettanto importante è la questione relativa alla redistribuzione delle risorse e dei costi standard, che va fatta in modo da garantire l'equilibrio delle diverse aree territoriali a partire da quelle più in difficoltà, come il Sud;

l'articolo 117 della Costituzione, alla lettera m), stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul territorio nazionale, ma dal 2001 nessun Governo ha mai proceduto alla loro definizione, creando un vuoto normativo dentro cui diventa più agevole immaginare forme di distribuzione delle risorse legate alla ricchezza territoriale e di fatto discriminatorie;

data la rilevanza costituzionale degli atti in discussione, non è accettabile l'opacità e l'indeterminatezza dei lavori avviati nel percorso di autonomia regionale differenziata, che esautora, di fatto integralmente, il Parlamento dalla necessaria funzione di discussione, decisione e controllo, anche in fase di verifica dell'attuazione e degli impatti. Si pone innanzitutto il problema del rispetto delle prerogative e del ruolo del Parlamento,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla necessità insopprimibile del Parlamento di poter intervenire per definire il quadro complessivo dei principi di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e, quindi, di correggere e modificare le leggi di approvazione delle intese, tutelando il complesso di garanzie, che poggia sui principi della rappresentanza e dell'ordinamento parlamentare;

se il Governo, prima di procedere a qualsiasi trasferimento di competenze a una o più Regioni, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, intenda definire preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), quali livelli inderogabili di quantità e qualità dei servizi offerti da garantire su tutto il territorio nazionale, come sancito dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e dalla legge delega n. 42 del 2009, ad oggi ancora in larga parte disattesa, ancorando il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle Regioni esclusivamente con parametri validi per l'intero territorio nazionale, escludendo ogni riferimento a indicatori collegati all'introito fiscale, al fine di attuare in modo responsabile il principio del federalismo solidale, consentire l'esercizio dei diritti fondamentali di tutti i cittadini e ridurre il differenziale con le aree più svantaggiate del Paese, in particolare del Sud.