Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00397
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Atto n. 3-00397
Pubblicato il 21 novembre 2018, nella seduta n. 61
BERNINI , MALAN , DAMIANI , SCIASCIA , CONZATTI , PEROSINO , ROSSI , PICHETTO FRATIN , SACCONE , FERRO , FANTETTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il decreto-legge n. 119 del 2018, i cui saldi incidono sulla legge di bilancio per il 2019, reca misure sia nell'ambito della cosiddetta pace fiscale, sia nell'ambito della disciplina IVA, a seguito della imminente entrata in vigore della fatturazione elettronica;
a giudizio degli interroganti non è sufficiente limitare alla sola fase di avvio dell'obbligo, vale a dire fino al 30 giugno 2019, la scelta di non sanzionare o di applicare sanzioni ridotte in caso di lievi ritardi nella trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio, che non invalidino la corretta liquidazione delle imposte, per tutelare i contribuenti che si apprestano, tra poco meno di 40 giorni, a cimentarsi con un nuovo pesante obbligo, non preceduto da un'adeguata fase di sperimentazione;
va tenuto nel debito conto che questo nuovo obbligo incide in maniera differente sui soggetti imprenditori a seconda delle dimensioni, per cui sugli artigiani, sui commercianti, sui piccoli imprenditori ha un'incidenza enorme in termini di costi, per le attrezzature materiali e immateriali necessarie, e per il tempo da dedicare alla nuova incombenza;
in tal modo a parere degli interroganti ci si trova di fronte ad uno Stato inquisitore, che considera un potenziale evasore chiunque lavori in proprio, chi produce, con grande sacrificio quotidiano, quella ricchezza necessaria a fare crescere il Paese, spesso con margini di guadagno veramente esigui, per sé e per la propria famiglia;
sarebbe necessario consentire ai contribuenti di avere a disposizione più tempo per adeguarsi al nuovo obbligo normativo e prevedere una maggiore gradualità nell'irrogazione delle sanzioni;
sarebbe, inoltre, una scelta saggia l'avvio del nuovo sistema, solo dopo averlo fatto precedere da un periodo adeguato di sperimentazione e di test rigorosi e controllati, concordati e condivisi con le grandi associazioni di rappresentanza delle imprese e delle associazioni dei professionisti che si occupano di contabilità,
si chiede di sapere:
se non si ritenga più opportuno prevedere un congruo differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni o comunque una maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, distinguendo tra le imprese in relazione alla loro dimensione e al numero di occupati e prevedendo un adeguato periodo di sperimentazione;
se non sia utile procedere ad una ulteriore semplificazione e riduzione della tipologia e del numero di informazioni necessarie alla compilazione corretta e completa della fattura elettronica, anche alla luce dei rilievi avanzati dal Garante per la protezione dei dati personali;
se non sia opportuno riconoscere una volta a regime l'applicazione di sanzioni ridotte, qualora l'emissione della fattura, seppur tardiva rispetto ai termini previsti, consenta di far concorrere l'imposta alla liquidazione del periodo successivo.