Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00115

Atto n. 3-00115 (in Commissione)

Pubblicato il 24 luglio 2018, nella seduta n. 25
Svolto nella seduta n. 125 della 6ª Commissione (01/08/2019)

DURNWALDER - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE) sottoscritto dai Paesi UE e dai Paesi AELS (EFTA) garantisce ai cittadini e agli operatori economici del SEE parità di diritti e doveri nel mercato europeo comune;

lo spazio economico europeo si basa su "quattro libertà": la libera circolazione di merci, di persone, di servizi e di capitali;

considerato che:

l'articolo 4 dell'accordo vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità;

l'articolo 36 recita: "Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione";

il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, prevede delle agevolazioni fiscali a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, sia nazionali che comunitari,

si chiede di sapere se le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica siano applicabili anche agli esercenti le attività di trasporto merci che hanno la sede legale in uno degli Stati AELS (EFTA).