Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00831
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Atto n. 1-00831
Pubblicato il 19 settembre 2017, nella seduta n. 877
BARANI , MILO , COMPAGNONE , SCAVONE , LONGO Eva , LANGELLA , D'ANNA , PAGNONCELLI
Il Senato,
premesso che:
in data 27 luglio 2017 il Senato ha approvato definitivamente e senza modificazioni il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia;
precedentemente, nel corso dell'esame di detto provvedimento alla Camera dei deputati, il relatore aveva presentato una proposta emendativa, in base alla quale si sarebbe disciplinato un inasprimento delle sanzioni attualmente previste circa l'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2394-bis del codice civile, oltre che l'ampliamento della platea degli obbligazionisti cui estendere i benefici previsti dal fondo di solidarietà, rimodulando il termine di acquisto dei titoli dal 12 giugno 2014 al 1° febbraio 2016;
preso atto della contrarietà del Governo all'emendamento citato, il relatore procedeva al ritiro dello stesso e il disegno di legge di conversione del decreto veniva approvato sottoponendo all'Aula, anche in quest'occasione chiamata a esprimere la fiducia al Governo, un maxiemendamento, privo di tali proposte modificative;
la circostanza ha sollevato un certo clamore politico, anche all'interno della stessa maggioranza di Governo pronta ad avallare l'emendamento del relatore, poi ritirato;
con la fiducia posta al Senato sul testo licenziato dalla Camera dei deputati non vi è stata possibilità alcuna da parte dell'Assemblea di Palazzo Madama di intervenire a modificare il testo del provvedimento rispetto alle linee decretate dal Governo,
impegna il Governo:
1) a promuovere, nel primo provvedimento attinente alla materia, una normativa atta a delineare con chiarezza i comportamenti e le responsabilità in capo agli amministratori delle banche fallite o in fallimento;
2) a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per garantire i risparmiatori degli istituti bancari falliti dopo il 1° febbraio 2016, al pari di quanto previsto per i beneficiari dei titoli al 12 giugno 2014;
3) a rendere meno oneroso possibile per i risparmiatori la partecipazione ai processi di liquidazione degli istituti di credito in fallimento.