Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00747
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Atto n. 1-00747
Pubblicato il 15 marzo 2017, nella seduta n. 786
D'AMBROSIO LETTIERI , AIELLO , AMIDEI , BOCCARDI , BRUNI , CANDIANI , COLUCCI , COMPAGNA , COMPAGNONE , CONTE , CONTI , DI BIAGIO , DI MAGGIO , FERRARA Mario , FLORIS , GAMBARO , GIOVANARDI , GUALDANI , LIUZZI , MALAN , MANDELLI , MARINELLO , MARINO Luigi , MAURO Giovanni , MASTRANGELI , PERRONE , PICCINELLI , PICCOLI , RIZZOTTI , TARQUINIO , VICECONTE , ZIZZA , FUCKSIA
Il Senato,
premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
con l'approvazione della legge, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;
le principali novità della legge, che si compone di 12 articoli, riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;
considerato che:
la legge n. 199 si caratterizza principalmente per la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-bis del codice penale;
la nuova formulazione della fattispecie penale determina la reclusione da uno a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore illegittimamente reclutato;
la norma ridetermina la condotta illecita del caporale, ovvero di colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, prescindendo da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori del caporale; sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione ovvero anche, ma non necessariamente, con l'utilizzo di caporalato con le modalità indicate ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno;
il nuovo articolo 603-bis prevede un elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori: in particolare, tali indici si riferiscono anche al pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali;
le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate o per meglio dire "sistematiche" affinché si possa prefigurare il reato;
le violazioni riguardano anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale, le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
considerato, altresì, che:
la norma di riferimento prevede l'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che sono state utilizzate o destinate a commettere il reato;
la legge include il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;
è previsto, come misura cautelare reale, il controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato, attraverso la nomina da parte del giudice di uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari;
il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minacce prevede altresì l'arresto in flagranza di reato;
l'ultima parte della legge introduce misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo ed in particolare l'istituzione presso l'INPS della "rete del lavoro agricolo di qualità", alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
considerato, infine, che a giudizio dei proponenti:
la normativa, in alcune parti, appare poco chiara e nulla ha a che vedere con la reale necessità di reprimere le forme delinquenziali del caporalato e dare chiarezza e certezza agli imprenditori agricoli che vogliono lavorare nella legalità e con tranquillità;
la nuova normativa non opera alcuna distinzione tra i caporali e le aziende che ne utilizzano i servigi e quanti, invece, commettono infrazioni anche lievi alle regole contrattuali;
la nuova normativa prevede una sorta di responsabilità penale in conto di terzi ovvero una fattispecie delittuosa piuttosto atipica;
il fenomeno del caporalato deve essere contrastato con mezzi efficaci ed efficienti, ma è necessario evitare applicazioni arbitrarie della legge di riferimento, che, per come è stata predisposta e nella sua concreta applicazione, mostra evidenti punti di criticità che potrebbero avere effetti negativi sull'intero settore agricolo;
preso atto che:
l'automatismo che coinvolge i titolari delle aziende agricole nelle responsabilità penali anche per lievi infrazioni e l'attribuzione agli stessi titolari del reato di caporalato sta comportando un clima di enorme preoccupazione per tutto il comparto agricolo, in quanto ogni singolo episodio potrebbe essere suscettibile di interpretazioni discrezionali degli inquirenti e degli organi di polizia tali da configurare il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale;
la Puglia, per esempio, è una regione virtuosa nel settore agricolo, considerato il settore trainante dell'economia regionale;
il comparto agricolo nel suo complesso, e quello pugliese in particolare, nell'imminenza dell'apertura della campagna cerasicola e vitivinicola, chiede una revisione della legge sul caporalato,
impegna il Governo:
1) a promuovere una modificazione della parte della norma che prevede l'applicazione automatica della responsabilità penale dei titolari delle aziende agricole anche per lievi infrazioni e l'identificazione degli stessi titolari con il reato di caporalato;
2) a promuovere una modificazione della parte della legge che prevede la responsabilità penale dei titolari delle aziende e degli imprenditori agricoli che non hanno nulla a che vedere con il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale;
3) a verificare le criticità emerse in sede di applicazione della normativa;
4) a valutare la predisposizione di un'iniziativa legislativa volta a chiarire l'intento del legislatore ovvero l'intento di perseguire le situazioni di vero sfruttamento;
5) a promuovere ogni iniziativa legislativa atta a evitare che un'applicazione distorta delle norme si traduca in una sorta di paralisi del comparto agricolo;
6) a prevedere linee guida volte a indicare, per tutto il territorio nazionale, criteri obiettivi ed omogenei in base ai quali accertare le violazioni previste dal nuovo articolo 603-bis del codice penale;
7) ad assumere ogni iniziativa finalizzata al contenimento del fenomeno del caporalato nel comparto agricolo, di concerto con le associazioni di settore;
8) ad attivarsi affinché sia rafforzata l'attività di controllo del territorio, in modo particolare, nelle campagne.