Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00730
Azioni disponibili
Atto n. 1-00730
Pubblicato il 21 febbraio 2017, nella seduta n. 765
PELINO , MARIN , GIRO , SIBILIA , GASPARRI , MANDELLI , FASANO , PICCOLI , MALAN
Il Senato,
premesso che:
in tutti i Paesi avanzati, l'educazione scolastica e la qualità del servizio dell'insegnamento sono considerati un elemento fondamentale per la crescita e per lo sviluppo del Paese;
le numerose riforme del sistema scolastico attuate in Italia dall'inizio del '900 testimoniano, da un lato, una sua criticità e, dall'altro, l'importanza attribuita dai Governi alla scuola, indipendentemente dal fatto che le scelte abbiano avuto risultati positivi per il sistema e per gli studenti;
la Corte di cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27363, ha come noto condannato l'"abuso" del precariato nella pubblica amministrazione, aderendo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cass., sent. n. 27363 del 23 dicembre 2014; Corte giust. Ue, Sez. III, 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, R. Mascolo ed altri c. Ministero dell'istruzione ed altri) e precisando che, qualora il precariato superi complessivamente 36 mesi, si avrebbe diritto all'immissione in ruolo, senza concorso specifico;
il documento programmatico "La Buona Scuola" ha indicato l'innovazione e il cambiamento come obiettivi di fondo; generalmente, un cambiamento indotto da un'innovazione è volto al conseguimento di un miglioramento organizzativo-strutturale, che si traduce in efficienza e quindi in riduzione di costi o aumento di profitto a parità di risorse impiegate;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", non ha risolto la questione del precariato scolastico e permane una situazione di incertezza, permanendo punti irrisolti sul reclutamento e incertezze, sul numero e sulla collocazione geografica dei posti;
in fase di approvazione della legge da parte delle Camere, è stato infatti stigmatizzato come il provvedimento non risolvesse i rilievi mossi all'Italia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 26 novembre 2014, ed è stata posta la questione se fosse realmente possibile escludere dalla stabilizzazione i 6.000 idonei del concorso pubblico del 2012, i 33.000 abilitati dal tirocinio formativo attivo (TFA), i 69.000 abilitati dal percorso abilitante speciale, i 9.000 laureati in Scienze della formazione primaria che, dopo il 2010/2011, non possono più accedere alle graduatorie a esaurimento (GaE), i 30.000 docenti di scuola di infanzia, i 55.000 diplomati magistrali, il cui titolo di studio è abilitante, e i docenti che hanno superato i 36 mesi di servizio e che sono inseriti nelle graduatorie di istituto e non nelle GaE;
molti precari sono ancora presenti nelle graduatorie a esaurimento (GaE) e nelle graduatorie d'istituto. Ad oggi, non è stata fornita alcuna soluzione riguardo alla loro collocazione lavorativa, né è stato fornito loro un quadro temporale preciso di quando potranno essere stabilizzati;
evidenziato che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha autorizzato un piano straordinario di assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2015/2016, distinto in 3 fasi, di cui le ultime due, B e C, da effettuarsi tramite domanda in 100 province e secondo le preferenze espresse, come previsto dai commi dal 95 al 104 dell'art. 1, quindi senza garanzia di mantenimento della provincia di inserimento in GaE;
ne è disceso che dei 101.000 docenti da assumersi, ben 45.000 (sempre inseriti nelle GaE) hanno preferito non aderire al piano di assunzione volontario, in quanto la legge, pur garantendo la stabilizzazione, ha posto come condizione la sola disponibilità a livello nazionale, senza garanzie di mantenimento della provincia di appartenenza;
il comma 108 dell'art. 1 della citata legge ha previsto un piano straordinario per la mobilità territoriale e professionale, da organizzarsi su tutto l'organico dell'autonomia (comprensivo di diritto e potenziato) con la partecipazione a domanda per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016;
con successiva normativa, adottata attraverso il contratto collettivo nazionale integrativo 2016/2017, è stata prevista una suddivisione in fasi differenti e separate, sia per le domande di trasferimento provinciali-interprovinciali, sia per l'assegnazione di sede definitiva agli assunti 2015/2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
diverse tipologie di aspiranti docenti, illegittimamente esclusi (come confermato, d'altronde, da numerose pronunce giurisprudenziali intervenute anche per le precedenti tornate concorsuali su esclusioni di medesimo tenore) dalla partecipazione alla procedura concorsuale prevista dalla medesima legge, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per partecipare al concorso. Si tratta dei seguenti soggetti: 1) coloro che hanno conseguito la laurea prima dell'anno accademico 2001/2002 (cosiddetto vecchio ordinamento); 2) coloro che hanno conseguito la laurea successivamente all'anno accademico 2001/2002, non abilitati all'insegnamento; 3) per le classi di concorso primaria e infanzia, coloro che hanno conseguito il diploma magistrale linguistico; 4) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del tirocinio formativo attivo (TFA) e non hanno ancora conseguito l'abilitazione; 5) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del percorso abilitante speciale (PAS) e non hanno ancora conseguito l'abilitazione; 6) coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso di specializzazione per il sostegno e non hanno ancora conseguito l'abilitazione o che hanno ottenuto l'ammissione al corso di specializzazione, ma non hanno ancora effettuato l'iscrizione ed iniziato il corso; 7) coloro che hanno conseguito il diploma tecnico (ITP); 8) coloro che sono inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia, e quindi non abilitati, e che hanno ottenuto incarichi di docenza per una durata pari o superiore a 36 mesi; 9) coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento all'estero, e sono in attesa del decreto di riconoscimento da parte del Ministero; 10) i docenti già in ruolo, cui è impedito di partecipare al concorso per altra classe di concorso,
impegna il Governo:
1) ad attuare l'esaurimento delle graduatorie a esaurimento, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, per tutti i docenti inseriti nelle stesse, oltre il turnover, anche su posti di fatto e in deroga;
2) a tutelare i docenti attualmente in graduatorie ad esaurimento, in seconda e terza fascia di istituto, al fine di giungere a una loro stabilizzazione;
3) a predisporre un piano straordinario all'immissione in ruolo da graduatorie a esaurimento, secondo province di inclusione, con deroga triennale all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in misura percentuale maggiore del 50 per cento, rispetto ai concorsi soprattutto nelle GaE con maggiore consistenza numerica;
4) a prevedere l'ingresso nelle GaE di tutti i docenti in possesso dei requisiti abilitativi, ma che non hanno visto riconosciuto il medesimo valore concorsuale dell'abilitazione;
5) a superare la disposizione di cui al comma 131 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che, dopo 36 mesi anche non continuativi accumulati, i docenti sono impossibilitati a conseguire incarichi;
6) a modificare i parametri di considerazione del numero minimo delle classi e degli alunni per classe, soprattutto al di sotto delle 27-30 unità per le classi prime di ogni ordine e grado, anche alla luce delle normative sulla sicurezza (decreto legislativo 2 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni) ora più che mai attuale;
7) a ripristinare la quantità delle ore soppresse negli istituti tecnici e professionali, viste le sentenze del TAR del Lazio (sentenze n. 3527/2013, n. 6438/15, n. 3019/16), risanando una situazione che ha generato l'esubero di molti docenti e la loro mancata assunzione, specialmente di quelli iscritti in graduatorie ad esaurimento (insegnanti tecnico-pratici principalmente);
8) ad adottare misure volte a definire un secondo canale di assunzione a tempo indeterminato, mediante una procedura selettiva per soli titoli, riservato a tutti gli abilitati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, in virtù del processo abilitativo conseguito;
9) a prevedere, nel futuro, concorsi solo per quelle classi, regioni e province, le cui GaE sono di fatto esaurite e nel contempo predisporre un piano triennale di svuotamento delle GaE.