Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03428

Atto n. 3-03428 (in Commissione)

Pubblicato il 25 gennaio 2017, nella seduta n. 747
Svolto nella seduta n. 235 della 9ª Commissione (14/02/2017)

VACCARI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 449 del 1999 dispone che l'Unire, Unione nazionale incremento razze equine (le cui funzioni sono state dapprima trasferite all'ASSI e successivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), "contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi";

una parte considerevole dell'attività degli ippodromi, la gestione degli impianti e l'organizzazione delle corse, e la relativa trasmissione delle immagini a mezzo di riprese televisive, viene sovvenzionata con fondi pubblici;

l'erogazione del contributo avviene sulla base di una convenzione, che rinvia ad un modello (cosiddetto modello Deloitte) che fissa una serie di parametri, che definiscono le modalità di erogazione del contributo;

considerato che:

con parere n. 3951 del 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, sez. II, ha chiarito: la natura giuridica del contributo, qualificandola quale "sovvenzione"; la gestione dell'ippodromo e l'organizzazione delle corse ha natura di "servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli"; la natura della convenzione quale accordo pubblicistico, ex art. 11 della legge n. 241 del 1990;

il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che "le tre voci in cui si scompone il contributo (corrispettivo corse, corrispettivo riprese TV e corrispettivo impianti) servono a dare una giustificazione causale ad una erogazione che diversamente assumerebbe una configurazione del tutto casuale ed erratica";

con ciò il Consiglio di Stato, ribadendo il diretto legame tra sovvenzione e servizio di rilievo pubblicistico, ha sottolineato la necessità che la sovvenzione erogata sia "giustificata" dal (e proporzionata al) servizio reso; diversamente, ci si troverebbe di fronte ad un'erogazione di fondi pubblici non giustificata da una "controprestazione", che trovi fondamento e giustificazione in un servizio di interesse generale, con possibile emersione di profili di danno erariale, oltre che di una ingiustificata disparità di trattamento tra ippodromi "virtuosi" e ippodromi "negligenti";

con decreto interministeriale prot. interno n. 681 del 23 febbraio 2016, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali ha adottato i "criteri generali delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi";

tale ridefinizione dei criteri (rispetto al precedente modello Deloitte) si è resa necessaria, successivamente ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato, nel citato parere, in quanto il precedente modello non garantiva la necessaria proporzione tra sovvenzione erogata e servizio reso. Di ciò ha peraltro dato espressamente conto il decreto ministeriale n. 681 del 2016;

nei "RITENUTO" del decreto medesimo si legge quanto segue: «RITENUTO pertanto necessario provvedere alla ridefinizione dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse in coerenza con l'attuale assetto del settore al fine di garantirne la continuità, l'efficienza e la sostenibilità; RITENUTO che, in tale ottica, il sistema di finanziamento alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi debba essere diretto a valorizzare e massimizzare il differente apporto che il singolo ippodromo, in ragione delle proprie diverse peculiarità, offre alla pubblica gestione del settore ed alla realizzazione degli obiettivi di stabilizzazione e rilancio del settore medesimo, sia in termini di competitività a livello nazionale ed internazionale, sia in termini di tutela e sviluppo economico, sociale ed occupazionale; RICONOSCIUTO necessario, in coerenza con detta finalità, procedere preliminarmente alla classificazione degli ippodromi in base alla funzione dagli stessi rivestita nell'ambito del sistema ippico e, quindi, alla istituzione del relativo ruolo; RITENUTO pertanto che l'introduzione in via propedeutica del ruolo e della classificazione degli ippodromi sia strumentale sia alla programmazione dell'attività di corse che alla nuova regolamentazione del sistema di sovvenzioni alle società di corse, in quanto diretta a garantire, in una prospettiva dinamica, la coerenza tra l'apporto di ciascun ippodromo all'esercizio della funzione pubblicistica di gestione e sviluppo del settore ippico, l'attività di corsa a questo assegnata e la remunerazione conseguentemente riconosciuta»;

rilevato che:

sullo stesso argomento e allo stesso Ministero in indirizzo l'interrogante ha presentato il 5 agosto 2015 l'atto di sindacato ispettivo 3-02138, a cui è stata data risposta in data 15 dicembre 2015, presso la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica;

in particolare, nella risposta si legge che: "il provvedimento di definizione del ruolo degli ippodromi e dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse, che a breve sarà adottato, rappresenta il presupposto per definire la disciplina di dettaglio dell'intero sistema di finanziamento delle stesse";

il nuovo sistema introdotto dal decreto n. 681 prevede infatti la collocazione dei singoli ippodromi in "ruoli", sulla base di 3 parametri fondamentali (impiantistica, attrattività e affidabilità patrimoniale e capacità gestionale, si veda l'art. 9 del decreto medesimo). Il ruolo "costituisce sistema dinamico all'interno del quale la verifica dei requisiti ai fini della permanenza nella categoria attribuita, ovvero per il passaggio ad altra categoria, è operata annualmente entro il 31 gennaio"; il ruolo garantisce, pertanto, un controllo sistematico circa le "performance" (declinate nei citati tre parametri) dei singoli ippodromi, con un monitoraggio costante delle prestazioni degli ippodromi medesimi, atto a garantire che le sovvenzioni (effettuate con fondi pubblici) siano giustificate dalla qualità del servizio (pubblico) reso;

il nuovo sistema dei criteri di classificazione degli ippodromi introdotto dal decreto n. 681 del 2016 è dunque, per stessa ammissione dei redattori del decreto medesimo, strumentale a rendere coerente il sistema delle sovvenzioni al quadro definito dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 3951 (nonché a garantire un controllo e un monitoraggio costanti e certamente più incisivi di quelli vigenti in relazione al modello Deloitte); il che implica, ovviamente, che il precedente sistema non sia, di fatto, in linea con il parere in parola e, dunque, che i parametri ivi definiti siano erronei o comunque non in grado di determinare una proporzionalità esatta e coerente fra contributo ricevuto e servizio reso dai singoli ippodromi;

rilevato infine che:

con il decreto ministeriale prot. 96427 del 27 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si è differito al 1° gennaio 2018 l'operatività del sistema di classificazione, di cui al decreto ministeriale n. 681 del 2016, già fissato dall'art. 14 del medesimo decreto al 1° gennaio 2017, affermando nei fatti a chiare lettere che numerosi ippodromi non sono conformi al nuovo sistema dei ruoli;

la "motivazione" del differimento sarebbe da rinvenirsi nel rilevante impatto "del nuovo sistema di classificazione sull'attuale dimensionamento del settore, anche in ragione del fatto che numerosi ippodromi appaiono non raggiungere i requisiti minimi fissati dal decreto 681/2016 per l'inquadramento del ruolo";

il decreto "concede tempo" agli ippodromi, al fine di "mettersi in regola" rispetto al nuovo regime, e raggiunge detto obiettivo, differendo il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione al 1° gennaio 2018;

il differimento dell'entrata in vigore del nuovo modello è dovuto, per espressa dichiarazione del Ministro, al fatto che "numerosi ippodromi appaiono non raggiungere i requisiti minimi fissati dal decreto 681/2016 per l'inquadramento del ruolo", ma è altrettanto vero che gli ippodromi "virtuosi" (quelli che, vale a dire, risultano già ad oggi in linea con i parametri del nuovo modello) vengono penalizzati da tale differimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia fornire chiarimenti in relazione alle azioni che si intendono mettere in campo per sopperire ai profili di criticità sollevati, in particolare circa la compatibilità del differimento dell'entrata in vigore del nuovo modello con il nuovo assetto delineato dal parere del Consiglio di Stato e circa la sussistenza di profili di incongruità nell'utilizzo di fondi pubblici;

se intenda adottare misure transitorie premiali per quegli ippodromi che, diligentemente, si sono attivati per tempo, al fine di risultare conformi al nuovo assetto;

se intenda chiarire quali controlli il Ministero abbia svolto o intenda svolgere, al fine di verificare i dati forniti dagli ippodromi, ed in particolare relativamente al numero di cavalli posti nel centro di allenamento, considerato che, dai dati in possesso, sembra che alcune società di corse abbiano dichiarato valori davvero considerevoli, superiori alle 300 unità, per ottenere, secondo i parametri del vecchio modello di convenzione ora di nuovo in vigore, un contributo statale di notevole entità.