Glossario

S

  • Scioglimento delle Camere

    È l'evento che si realizza naturalmente, ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione. Una volta sciolte, le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento.

  • Scrutinio segreto

    È la forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo Senatore e nel contempo, attestando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve essere richiesta da almeno venti Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo della stessa consistenza numerica - in Assemblea e cinque in Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali materie (come i diritti e le libertà fondamentali) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Invece sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede (ad esempio l'elezione del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio di Presidenza e di altri organi collegiali).

  • Sede consultiva, sede deliberante, sede redigente, sede referente

    (vedi Commissioni (attività))

  • Seduta

    È la riunione dei componenti del Senato in sede di Assemblea, Commissioni e Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (del Senato o della Commissione o della Giunta). Questi invita un Senatore segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente e dà quindi notizia dei congedi richiesti dai Senatori e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la discussione di questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine. Alla fine di ogni seduta dell'Assemblea il Presidente annuncia l'ordine del giorno di quella successiva. Le sedute recano, legislatura per legislatura, un numero progressivo (vedi Pubblicità dei lavori).

  • Segretario Generale del Senato

    È il funzionario parlamentare posto al vertice dell'Amministrazione del Senato. È nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Senato, accanto al quale siede durante la seduta e al quale risponde del funzionamento di tutti gli uffici.

  • Senatori assenti per incarico avuto dal Senato

    (vedi Missione)

  • Sessione di bilancio

    È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di bilancio. Tale sessione ha la durata massima di cinquanta giorni in prima lettura, quando il disegno di legge è presentato al Senato (presso la Camera il termine è di quarantacinque giorni) e di trentacinque giorni quando l'esame è in seconda lettura. È prassi l'alternanza tra Camera e Senato per la prima lettura. Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa regola viene apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per altri disegni di legge che siano ritenuti di assoluta indifferibilità dall'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

  • Stralcio

    Con tale procedura l'Assemblea può disporre che articoli o singole disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano discussi e votati a parte, stante la loro autonoma rilevanza normativa. Le disposizioni stralciate confluiscono in un nuovo disegno di legge che seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge originario, del quale (al Senato) assume la numerazione seguita da -bis.

  • Subemendamento

    (vedi Emendamento)



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