Glossario

O

  • Ordine del giorno

    Il termine "ordine del giorno" designa due diversi documenti del tutto differenti fra loro e per questo è talvolta fonte di qualche equivoco:

    • Ordine del giorno della seduta. L'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni indica il giorno e l'ora di svolgimento di una seduta, con l'elenco degli argomenti che saranno discussi e il loro ordine di esame. Viene diramato dal Presidente (del Senato o della Commissione) con la convocazione, rientra fra gli strumenti di programmazione ed ha un essenziale ruolo di garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori; l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti o la discussione di argomenti che non siano all'ordine del giorno sono consentite solo con speciali cautele.
    • Ordine del giorno (atto di indirizzo). In una seconda accezione, l'ordine del giorno è un atto di indirizzo: un documento (che solitamente si apre con formule come "Il Senato impegna il Governo a..." o "Il Senato invita il Governo a...") che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo, se intende accogliere l'ordine del giorno, può esprimere la sua accettazione con formule, codificate dalla prassi, variamente sfumate; il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia votato.
  • Ostruzionismo

    Indica un metodo di lotta parlamentare posto in essere dalle minoranze attraverso il ricorso esasperato a tutti gli strumenti offerti dal Regolamento per ostacolare lo svolgimento della seduta e i lavori parlamentari: ad esempio la continua richiesta della verifica del numero legale, la richiesta di votazioni qualificate (vedi Scrutinio segreto e Votazione nominale), la presentazione di articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti a cascata, l'iscrizione in massa a parlare, ecc.) al fine di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e così ritardare o impedire l'approvazione di un disegno di legge o altre deliberazioni. Si parla anche di un "ostruzionismo di maggioranza" per indicare le pratiche dilatorie da questa attuate per ritardare o evitare l'esame di determinati problemi. Per ovviare a tale pratica il Regolamento prevede una serie di accorgimenti, in particolare il contingentamento dei tempi.



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