Senato TV

Potete seguire la diretta su dispositivi mobili all'indirizzo rtsp://fs002.pawstream.com:1935/bwtestLive/senstream150.

772ª Seduta pubblica

Martedì 28 febbraio 2017 alle ore 16:35

Comunicato di seduta

In apertura di seduta il Presidente Grasso ha comunicato la costituzione di un nuovo Gruppo, denominato Movimento democratico e progressista, che è presieduto dalla sen. Cecilia Guerra e formato da senatori che cessano di appartenere al PD. Su richiesta del Governo, il Presidente ha poi disposto l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di rinviare il ddl n. 2067 recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

L'Assemblea ha quindi ripreso l'esame del ddl n. 2583, disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta del 23 febbraio il relatore, sen. Mazzoni (ALA), ha riferito sui contenuti del ddl e si è svolta la discussione generale.

I primi tre articoli definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. Si stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Il provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni può essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. L'articolo 4 riduce i termini di permanenza nelle strutture di prima accoglienza. L'articolo 5 disciplina le procedure per l'identificazione del minore. L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, mentre l'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8 sposta la competenza dell'adozione del provvedimento al tribunale per i minorenni competente. L'articolo 9 istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. L'articolo 10 riguarda il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione; sono contemplate due sole tipologie: il permesso di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari. L'articolo 11 prevede che, presso ogni tribunale per i minorenni, sia istituito un elenco di tutori volontari. In materia di accoglienza, l'articolo 12 prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Gli articoli da 14 a 19 rafforzano alcuni diritti riconosciuti ai minori non accompagnati, tra i quali l'assistenza sanitaria e il diritto all'istruzione) Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero. Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Con una norma di coordinamento finale, l'articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.

In sede di replica, il Sottosegretario di Stato per l'interno Manzione ha caldeggiato l'approvazione del ddl che è volto a definire una disciplina organica. In particolare, ha richiamato i criteri per la determinazione dell'età del minore, che sono stati già definiti nell'ambito dell'esercizio della delega sulla tratta di esseri umani; ha evidenziato inoltre la norma per la nomina dei tutori e la prevalenza dell'affido familiare rispetto alle strutture di accoglienza.

Sono stati approvati, senza modifiche, i primi quattro articoli. Le votazioni riprenderanno dall'emendamento 5.109.

Le sedute più recenti

Nel sito

Fine pagina

Vai a: