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  • Giugno 2008

    • Venerdì 6

      I 60 anni della Costituzione: i Presidenti Fini e Schifani in Aula con gli studenti

      Il 5 e 6 giugno ha avuto luogo la manifestazione finale del progetto "Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche. Lezioni di Costituzione" organizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in occasione del 60° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno i partecipanti si sono divisi tra Senato e Camera, per svolgere una visita di studio, con incontri di approfondimento con deputati e senatori su temi di interesse costituzionale. Venerdì 6 giugno, alle ore 10,30, nell'Aula di palazzo Montecitorio alla presenza dei Presidenti di Senato e Camera, Renato Schifani e Gianfranco Fini, e del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini , si è svolta la cerimonia conclusiva dell'iniziativa.

      Disposizioni in materia di sicurezza pubblica: il ddl del Governo

      «Rispondere all'aggressione della criminalità diffusa ed all'attività riconducibile alla criminalità organizzata». E' questo l'obiettivo del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (ddl 733), presentato in Senato dal Governo con la firma del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, del Ministro dell'interno Roberto Maroni, e del Ministro della giustizia Angelino Alfano. «La necessità dell'intervento normativo oggi proposto - si legge nella relazione che accompagna il ddl - trova le sue radici nella insufficienza di apposite misure che consentano di contrastare con efficacia il degrado urbano, l'illegalità diffusa e la criminalità organizzata, fenomeni che minano i fondamenti della convivenza civile e che possono essere contrastati attraverso la previsione e l'attuazione di appositi strumenti normativi che siano in grado di rispondere con maggiore efficacia alla domanda di effettività dell'intervento penale».
      Il ddl è stato assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente.

      Di seguito un riassunto del contenuto basato sulla relazione del Governo.

      Tutela degli anziani
      I primi due articoli intendono ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani e per le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale che spesso costituiscono un facile bersaglio per i criminali.

      Matrimoni di comodo
      L'articolo 3 è finalizzato a contrastare il fenomeno dei cosiddetti "matrimoni di comodo", stabilendo termini più rigorosi per l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii (ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi) prevedendo che il regime matrimoniale debba sussistere anche nel momento, successivo, dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di conferimento dello status civitatis.

      Tutela del decoro urbano
      Gli articoli 4 e 5 rafforzano la tutela del decoro urbano anche attraverso modifiche che riguardano il reato di danneggiamento, il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui e l'occupazione di suolo pubblico.

      Impiego di minori nell'accattonaggio
      Un'attenzione particolare è stata conferita alla tutela dei minori dagli articoli 6 e 8 ove vengono previste, rispettivamente, un'aggravante per i reati commessi in concorso con i minori e il nuovo reato (articolo 600-octies del codice penale) che punisce l'impiego dei minori stessi nell'accattonaggio. In particolare, all'art. 8 si legge: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni».
      L'articolo introduce, infine, alla lettera b), l'articolo 602-bis del codice penale che prevede l'applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 del codice penale (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.

      Occupazione abusiva del suolo pubblico
      Con l'articolo 7 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. Si legge all'art. 7: «Il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni».

      Ingresso illegale nel territorio dello Stato
      Con l'articolo 9 viene inserita nell'ordinamento la fattispecie penale dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato. In particolare viene sanzionato penalmente colui che si introduce in Italia violando la normativa contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La norma prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni e l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del reato che sarà giudicato con rito direttissimo. Viene previsto, inoltre, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, ordini l'espulsione dello straniero.

      Disposizioni contro la mafia e aggressione ai patrimoni illeciti
      L'articolo 10 è volto ad imprimere maggiore impulso all'azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l'aggressione ai patrimoni illeciti, colmando un evidente difetto di coordinamento di norme intervenute nel tempo che impedisce all'ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata di avviare le indagini patrimoniali finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confisca.
      L'articolo 11 è finalizzato a consentire la confisca anche dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all'attività economica condotta.
      L'articolo 12 è volto a superare un profilo di criticità costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali, prevedendo che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, consentendo così all'autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto.
      Al fine, pertanto, di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l'intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato.
      L'articolo 13 è volto a rendere più efficace la disciplina del sequestro dei beni conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione.
      L'intervento contenuto nell'articolo 14 è finalizzato a consentire l'affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. In tal modo si realizza anche una riduzione delle notevoli spese che l'Erario sostiene per la custodia dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro e che, all'esito del procedimento, risultano spesso privi di ogni utilità e di ogni valore commerciale.
      Con l'articolo 15 si fanno confluire le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, in base alla legislazione antimafia, al prefetto della provincia in cui insiste il bene confiscato.
      L'articolo 16 introduce la disposizione secondo cui l'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie, richieste dalla normativa vigente, dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

      Riciclaggio e money-transfer
      Con l'articolo 17 viene introdotta una nuova misura per contrastare il fenomeno di riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto money transfer, consistente in quei trasferimenti di denaro che sfuggono ai controlli della normativa antiriciclaggio finendo, così, nel circuito del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata. L'intervento normativo si inserisce nella "disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet", disponendo che il gestore degli esercizi di telefonia e internet autorizzati a prestare servizi volti al trasferimento di denaro deve provvedere ad acquisire copia del documento di identità del richiedente il servizio. Qualora quest'ultimo sia straniero, deve essere acquisita anche la copia del titolo di soggiorno segnalando il servizio erogato con la documentazione raccolta alla locale autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale.

      Centri di permanenza e assistenza
      L'articolo 18 inserisce tra i reati che valgono ad orientare il giudizio di pericolosità dello straniero, in sede di esame di una richiesta di rinnovo ovvero di revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.
      La lettera b) dell'art. 18 è intesa a prolungare il periodo di permanenza in un centro di permanenza temporanea e assistenza del cittadino straniero, in attesa dell'espletamento degli adempimenti necessari all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Il termine massimo del trattenimento è fissato in diciotto mesi, anticipando per tale aspetto il contenuto di una proposta di direttiva europea recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, attualmente, in fase avanzata di definizione. I periodi di trattenimento, sempre convalidati dall'autorità giudiziaria, sono fissati in sessanta giorni, prorogabili di un uguale periodo laddove permangano ostacoli alla identificazione dello straniero e quest'ultimo non cooperi a tal fine.

      Guida in stato di ebbrezza
      L'intervento normativo proposto con l'articolo 19 concerne la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad un determinato limite, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 2-sexies all'articolo 186 del nuovo codice della strada con il quale, nella stessa situazione di guida in stato di ebbrezza che determina la confisca, si prevede l'applicazione, con la sentenza di condanna o di «patteggiamento», della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo quando lo stesso appartenga ad un soggetto estraneo al reato. Tale misura è altresì adottata in via provvisoria, ovviamente per un periodo inferiore, dall'organo accertatore nel momento dell'accertamento del reato. Contro il provvedimento provvisorio è ammesso reclamo al tribunale competente. La medesima disposizione si applica anche nei casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

      Composizione delle Commissioni bicamerali

      L'Allegato B del resoconto della seduta pomeridiana di mercoledì 4 giugno riporta l'elenco dei componenti delle Commissioni bicamerali la cui istituzione è prevista per legge.

      Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

      • Senatori Carofiglio, Contini, De Feo, Del Vecchio, De Sena, Gamba, Saltamartini, Sircana, Speziali e Stiffoni
      • Deputati Boniver, Dal Lago, Delfino, D'ippolito Vitale, Gozi, Naccarato, Paladini, Rampelli, Strizzolo e Taddei

      Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria

      • Senatori Barbolini, Costa, De Angelis, De Toni, D'Ubaldo e Gentile
      • Deputati Ceccuzzi, Fogliardi, Fugatti, Jannone e Leo

      Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

      • Senatori Amoruso, Bonfrisco, Donaggio, Lannutti, Maraventano, Musi, Nerozzi, Piccone e Zanetta
      • Deputati Berretta, Cazzola, Fedriga, Franzoso, Lo Presti, Motta, Nizzi, Poli e Santagata

      Commissione parlamentare per l'infanzia

      • Senatori Aderenti, Allegrini, Baio, Bianconi, Blazina, Bornacin, Carlino, Ceruti, Colli, De Lillo, Germontani, Giai, Gustavino, Massidda, Poretti, Rizzi, Rizzotti, Sbarbati, Serafini e Vicari
      • Deputati Bocciardo, Brandolini, Calgaro, Capitanio Santolini, Cardinale, Carlucci, Castellani, Centemero, Cosenza, Di Giuseppe, Iannaccone, Mattesini, Mondello, Mussolini, Polledri, Rossi Mariarosaria, Saltamartini, Sbrollini, Schirru e Zampa

      Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

      • Senatori Amato, Baldini, Barelli, Bricolo, Butti, Casoli, D'Alia, Gasparri, Latorre, Lauro, Mauro, Milana, Morri, Palmizio, Pardi, Poli Bortone, Procacci, Villari, Vimercati e Vita
      • Deputati Beltrandi, Carra, Colucci, Cuperlo, De Angelis, Garagnani, Gentiloni Silveri, Laffranco, Lainati, Landolfi, Lupi, Melandri, Merlo, Mottola, Peluffo, Orlando Leoluca, Rao, Reguzzoni, Santelli e Sardelli

      Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione

      • Senatori Biondelli, Boscetto, Casoli, Ceccanti, D'Ambrosio, Di Giacomo, Di Stefano, Galperti, Garavaglia Massimo, Leddi, Malan, Mascitelli, Mazzatorta, Mugnai, Orsi, Pastore, Perduca, Pertoldi, Saccomanno e Thaler Ausserhofer
      • Deputati Baccini, Beccalossi, Bernini Bovicelli, Boffa, Costantini, Della Vedova, Del Tenno, De Micheli, Di Cagno Abbrescia, Ferrari, Foti, La Forgia, Lovelli, Lussana, Mannino, Mantini, Misiani, Papa, Sammarco e Torrisi

      Commissione parlamentare per le questioni regionali

      • Senatori Antezza, Astore, Balboni, Bassoli, Bastico, Bertuzzi, Bevilacqua, Bianchi, Caligiuri, Carrara, Collino, De Lillo, Filippi Alberto, Fosson, Latronico, Molinari, Piscitelli, Tancredi, Vaccari e Vitali
      • Deputati Caparini, Ceroni, Cristaldi, Duilio, Formisano Anna Teresa, Ghiglia, Giovanelli, Gottardo, Lisi, Melis, Miglioli, Misuraca, Pelino, Pepe, Pili, Pizzetti, Porcino, Ria, Scalera e Zeller


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