L. 23 marzo 2023, n. 33
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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Art. 3, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità. |
D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29
Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33[1].
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Art. 4, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. |
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Art. 5, co. 1 | Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. |
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Art. 6, co. 2 | Il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. |