Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 376
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Accordo

L'Accordo che si sottopone all'iter parlamentare di ratifica, tenuto conto dell'attuale contesto economico e di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri.
In merito agli aspetti generali, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo prevedono innanzitutto il principio di reciprocità.
A differenza del precedente Accordo del 3 ottobre 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente Accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Quanto al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.
L'Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri.
L'Accordo prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974.
L'Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell'Accordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro frontaliero.
L'articolo 1 riguarda i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo. La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita dalle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.
L'articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all'Accordo, come di seguito indicato.
Alla lettera a), l'espressione « area di frontiera » definisce l'ambito geografico di applicazione dell'Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all'Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.
La lettera b) fornisce la definizione dell'espressione « lavoratore frontaliere » che designa una persona fisica (i) fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, (ii) che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (iii), in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
Alla lettera c) viene designata l'autorità competente per ciascuno degli Stati contraenti.
Alle lettere d), e) ed f) sono specificate le espressioni che fanno riferimento rispettivamente alla « Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 », all’« Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 » e all’« Accordo sulla libera circolazione delle persone » del 21 giugno 1999 (ALCP).
In base all'articolo 3, paragrafo 1, l'imposizione dei lavoratori frontalieri è effettuata con il criterio della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, ma fino ad un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche ivi applicate, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza tassa a sua volta, con l'obbligo di eliminare la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce un principio generale per cui il carico fiscale totale, cioè nella sua globalità, sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non sarà inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in seguito all'applicazione del previgente Accordo del 1974.
L'articolo 4 (Non discriminazione) fa salve le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con ciò confermando il principio di divieto di discriminazione in base alla nazionalità ed alla residenza. A tutela del lavoratore frontaliere rientrante nel campo di applicazione dell'Accordo, lo stesso articolo fa inoltre esplicitamente divieto di un trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.
L'articolo 5 (Eliminazione della doppia imposizione) al paragrafo 1, facendo rinvio all'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione. Al paragrafo 2, al fine di eliminare la doppia imposizione, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica.
L'articolo 6 (Commissione mista e procedura di amichevole composizione), al paragrafo 1, in linea con il principio generale contenuto all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, anche attraverso la costituzione di una Commissione mista. Il paragrafo 2 specifica le competenze della Commissione e prevede alcune modalità relative al suo funzionamento. Il paragrafo 3 enuncia un altro principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, e cioè la possibilità, per il contribuente interessato, di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
L'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa che, attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, consente la corretta applicazione dell'Accordo. In particolare, al paragrafo 1 si stabilisce che i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico le informazioni rilevanti per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. Le informazioni includono i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché i dati identificativi del datore di lavoro. In base a tali dati, lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell'Italia, di facilitare l'assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all'insieme dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il paragrafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), standard aggiornato nell'ambito della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Convenzione, concluso il 23 febbraio 2015. Ai fini della corretta applicazione dell'Accordo, i paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 stabiliscono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.
In base all'articolo 8, l'Accordo entrerà in vigore quando i due Stati contraenti si comunicheranno vicendevolmente l'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 dell'articolo 8, prevedendo che le disposizioni del preesistente Accordo continueranno ad applicarsi fintanto che non saranno applicabili le disposizioni del nuovo, assicura che la sostituzione del precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 con il nuovo avvenga senza soluzione di continuità; al riguardo, la disposizione contenuta al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.
L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, in base al paragrafo 1, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgono oppure che, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore, hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il paragrafo 3 stabilisce la misura della suddetta compensazione finanziaria al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della compensazione finanziaria e le modalità di trasferimento. Il paragrafo 6 stabilisce l'obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mista, di fornire informazioni statistiche necessarie alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria a favore dei comuni di frontiera; la parte italiana informerà la parte svizzera circa l'utilizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che l'articolo 7 (Cooperazione amministrativa) non si applica ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manifesto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.
L'articolo 10 contiene una clausola che impegna gli Stati contraenti ad un riesame dell'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche.
Così delineati i tratti rilevanti dell'Accordo, ne forma parte integrante un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa e integrativa.
Al riguardo si segnala che il paragrafo 1 prevede la consultazione degli Stati contraenti nel caso in cui uno di detti Stati apporti modifiche sostanziali alla propria legislazione fiscale, quale ad esempio il passaggio ad un sistema di imposizione territoriale che potrebbe comportare delle necessarie modifiche all'Accordo.
Il paragrafo 2 riguarda invece un'integrazione relativa alla definizione di « lavoratore frontaliere », di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii).
Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura amichevole una interpretazione o applicazione dell'Accordo in relazione al telelavoro, anche nel contesto di situazioni eccezionali.
Il paragrafo 4 riguarda inoltre una precisazione circa le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri.
Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 non comporta l'obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti impositivi previste da altre Convenzioni di specie con Stati terzi.
I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento della commissione mista di cui all'articolo 6.
Il paragrafo 8 è inteso a specificare che la procedura amichevole di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo si applica, su richiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condizioni del regime transitorio.
Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chiarire l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni sui lavoratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell'articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera.
Il paragrafo 10, come sopra evidenziato, chiarisce che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.
Il paragrafo 11 precisa alcune condizioni per la definizione di lavoratori frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo.
Il paragrafo 12 prevede un obbligo di consultazione tra gli Stati contraenti se, successivamente all'entrata in vigore, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone.
La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. Tale disposizione prevede infatti che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
Il Protocollo modificativo si compone di due articoli.
L'articolo I modifica il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, firmato il 23 dicembre 2020, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
L'Articolo II riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.

Disegno di legge di ratifica

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda l'autorizzazione alla ratifica degli atti internazionali ivi elencati, firmati il 23 dicembre 2020, vale a dire l'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, e il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera contro le doppie imposizioni, che si limita ad aggiornare l'articolo 15, paragrafo 4, della stessa, sostituendo il precedente riferimento all'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre 2020.
L'articolo 2 del disegno di legge è relativo all'ordine di esecuzione dei citati atti internazionali.

L'articolo 3 chiarisce che ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), dell'Accordo in questione, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del medesimo Accordo, si applicano le disposizioni dello stesso Accordo. Restano imponibili esclusivamente in Svizzera i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo.
Il disegno di legge contiene, inoltre, ulteriori disposizioni che forniscono attuazione agli impegni contenuti nel Memorandum d'intesa tra il Governo, le organizzazioni sindacali e l'Associazione comuni italiani di frontiera, firmato il 23 dicembre 2020.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il limite di reddito di 7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia elevato a 10.000 euro.
Pertanto, a partire dal predetto periodo d'imposta, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.
La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 5 introduce un'apposita disposizione volta a prevedere la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione normativa, nell'ambito della dichiarazione dei redditi il lavoratore frontaliere potrà fruire della deducibilità dei predetti contributi nell'importo risultante dalla documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro quale, ad esempio, la busta paga o altra documentazione ufficiale.
La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 6 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 7, relativo ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere », residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.
La previsione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 8 concerne la compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo. In particolare, la compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani, ed è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 8.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera, spetta un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo ottenuto per l'anno 2019 relativamente ai trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 3 ottobre 1974.
Una volta terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera con la Svizzera individuati ai sensi dell'Accordo è ugualmente assicurato, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, lo stesso livello di finanziamento. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 9 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 10 prevede la costituzione di un Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del suddetto Fondo.
L'articolo 11 concerne la copertura finanziaria in relazione alla quale si rinvia alla relazione tecnica.
L'articolo 12 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Dichiarazione di esclusione dall'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

(Franchigia applicabile ai lavoratori
frontalieri italiani)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

(Redditi prodotti in Italia
dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera b) del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

(Ripartizione della compensazione
finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 9.

(Risorse finanziarie per i comuni
di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani, e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4.

Art. 10.

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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