Attività non legislative

Documento VII n. 155

XVIII Legislatura

Sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, depositata il successivo 31 maggio, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), della norma desumibile dagli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, del codice civile, 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, dell'articolo 299, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto

Titolo breve: Sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, depositata il successivo 31 maggio


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 155

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 31 maggio 2022; annunciato nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 14 giugno 2022; annuncio nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 14 giugno 2022; annuncio nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022




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