Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1910
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori COMAROLI, DIVINA e CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2015

Disposizioni in materia di porto di Kirpan da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica

Onorevoli Senatori. -- L'arrivo e l'insediamento nel territorio del nostro Paese di folte comunità di immigrati stranieri è fonte di numerose sfide. Ogni persona che abbandona la propria terra d'origine per rifarsi una vita in un'altra reca inevitabilmente con sé la propria cultura e le sue tradizioni. Alcune usanze sono di grande importanza ai fini della preservazione dell'identità, anche in ragione della loro natura religiosa, ma possono rivelarsi inconciliabili con l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Proprio per questo motivo, assumono grande rilevanza potenziale gli sforzi compiuti per trovare un accordo che permettesse agli indiani Sikh di poter indossare il loro tradizionale Kirpan: un pugnale ricurvo al quale apparentemente non possono rinunciare insieme al Kesh (la capigliatura non tagliata), il Kacha (i pantaloncini corti), il Kara (un particolare bracciale in ferro) ed il Kanga (il pettine).

La valenza religiosa del Kirpan non è trascurabile. Simboleggerebbe, infatti, la spada della saggezza donata dal Guru al fedele e rappresenterebbe altresì l'impegno del Sikh al rispetto di sé e della propria libertà spirituale.

A causa della loro abitudine a portare addosso, ben visibile, il Kirpan, un certo numero di immigrati Sikh residenti nel nostro Paese ha già subito procedimenti penali spesso sfociati in sentenze di condanna.

Ne sono derivate tensioni crescenti, cui ha tentato di dare una risposta un progetto pilota proposto dalla questura di Cremona e curato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, culminato lo scorso anno nella produzione di un kirpan in tutto e per tutto simile a quello tradizionale, ma privo delle caratteristiche tecniche indispensabili a fame una letale arma da taglio.

L'oggetto è già stato sottoposto alla valutazione di esponenti di spicco delle comunità Sikh in Italia, India e diversi Stati europei, tra i quali Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna, che l'hanno giudicato in grado di assicurare la funzione simbolica e rituale attribuita normalmente al porto del Kirpan.

Caratteristiche del pugnale sostitutivo, che è stato anche sottoposto alla tutela di un brevetto internazionale, sono la sua inidoneità a procurare ferite da taglio, determinata dalla malleabilità della lega di cui è fatto, e la contestuale impossibilità di affilarlo.

Il presente disegno di legge tende ad attuare a livello nazionale la soluzione pratica escogitata dalla questura di Cremona per permettere ai Sikh di rimanere fedeli ai propri valori religiosi senza divenire un pericolo per l'ordine pubblico e risolvere un problema di sicurezza nazionale, andando di fatto a sanare un «tacito assenso alla illegalità» che oggi vede circolare i fedeli Sikh sul territorio (comprensivi i luoghi di lavoro ed istituti scolastici) muniti di «arma bianca».

In netto contrasto con la normativa vigente risulta inoltre l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni ricorrenti come il «Baisakhi» o la festa del «Turbante», promosse dalle associazioni Sikh, che registrano la presenza di migliaia di persone anche in questo caso «armate».

Il provvedimento che qui si propone consta di due soli articoli. Con il primo, si autorizzano i residenti nel nostro Paese di confessione Sikh ad indossare il tradizionale coltello Kirpan, a patto che si tratti di una versione riconoscibile inidonea a produrre ferite da taglio ed impossibile da affilare, approvata dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, acquisito il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia.

Atteso l'elevato valore dell'interesse sociale tutelato, il secondo articolo dispone il meccanismo accelerato di entrata in vigore della legge proposta. Per lo stesso motivo, si raccomanda un iter rapido e positivo del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di porto
di
Kirpan)

1. I cittadini o gli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica sono autorizzati a portare il loro tradizionale coltello religioso, denominato Kirpan, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l'inidoneità a produrre ferite da taglio e l'impossibilità di affilarlo.

2. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, istituita presso il Ministero dell'interno, giudica dell'inidoneità del Kirpan a produrre ferite e dell'impossibilità di affilarlo e rilascia apposita autorizzazione alle imprese produttrici.

3. La direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato si assicura della congruità del modello autorizzato di Kirpan a soddisfare le finalità religiose collegate al suo porto, acquisendo il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia.

4. Il Kirpan prodotto secondo i criteri di cui al comma 1 deve essere provvisto di un segno riconoscibile, approvato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, con il consenso dei vertici della rappresentanza dei Sikh nel nostro Paese.

5. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrato in vigore della presente legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di Kirpan e di rilascio delle licenze a produrli e commerciarli.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.