Attività non legislative

Documento VII n. 199

XVII Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 7 dicembre 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'articolo 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'articolo 197-bis del codice di procedura penale, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile; in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 197-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo articolo 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile

Titolo breve: Sentenza n. 21 del 7 dicembre 2016


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 26 gennaio 2017; annunciato nella seduta n. 756 del 7 febbraio 2017

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 7 febbraio 2017; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 7 febbraio 2017
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 7 febbraio 2017; annuncio nella seduta pom. n. 756 del 7 febbraio 2017




Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina