Attività non legislative

Documento VII n. 7

XIV Legislatura

Sentenza n. 210 del 2 luglio 2001 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39", ed al secondo periodo del comma 3

Titolo breve: Sentenza n. 210 del 2 luglio 2001


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 4 luglio 2001; annunciato nella seduta n. 14 dell'11 luglio 2001

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) l'11 luglio 2001; annuncio nella seduta pom. n. 14 dell'11 luglio 2001
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 luglio 2001; annuncio nella seduta pom. n. 14 dell'11 luglio 2001




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