Documento VII n. 252
Sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 6 febbraio 2006, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui "il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado" dell'interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale È esercitata detta attività professionale
Titolo breve: Sentenza n. 60 del 6 febbraio 2006
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 16 febbraio 2006; annunciato nella seduta n. 961 del 21 febbraio 2006
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 21 febbraio 2006; annuncio nella seduta
pom. n. 961 del 21 febbraio 2006
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 21 febbraio 2006; annuncio nella seduta
pom. n. 961 del 21 febbraio 2006