Legislatura 13º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 981 del 15/12/2000

SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIII LEGISLATURA ——————

981a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 15 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

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Presidenza del presidente MANCINO

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui gravi episodi di criminalità in Campania

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede che si svolga un dibattito, alla presenza del Ministro dell'interno, al termine della sessione di bilancio e prima della pausa per le festività natalizie, sugli episodi di criminalità che continuano a verificarsi in Campania.

PRESIDENTE. Solleciterà il Ministro dell'interno in tal senso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta notturna di ieri sono stati accantonati gli articoli 42, 43 e 44 ed i relativi emendamenti. Passa quindi all’esame dell’articolo 45, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Nel complesso gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 45 tendono a garantire lo stanziamento di 100 miliardi per il fondo unico dell'assistenza sociale, in ossequio all'accordo raggiunto recentemente in sede di esame di tale legge.

BRIGNONE (LFNP). Il 45.1022 estende le agevolazioni ai portatori di handicap che, considerate le difficoltà della ricezione alberghiera, utilizzano gli autocaravan.

PERUZZOTTI (LFNP). Anche a nome dei senatori Wilde e Dolazza, sottoscrive il 45.1022.

ZANOLETTI (CCD). Appone la firma all'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 45.1022, se considerato escludendo la parte relativa alla compensazione.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 45.1000 a 45.1008, nonché la prima parte del 45.1009, fino alle parole: "100 miliardi", risultando così preclusi la seconda parte dello stesso, il 45.1010, il 45.1011 e il 45.1012. Sono altresì respinti il 45.1014, il 45.1017, il 45.1020 e gli identici 45.1018 e 45.1019.

PRESIDENTE. Il 45.1021 è inammissibile, mentre il 45.1021a è stato ritirato.

Il Senato approva il 45.1022 (Nuovo testo), respinge il 45.1023 ed approva l'articolo 45, nel testo emendato. È quindi respinto il 45.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 46 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti, ad esclusione del 46.1020. È inoltre favorevole all'ordine del giorno n. 85.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 85.

PRESIDENTE. Il 46.1005 è stato ritirato.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli identici 46.1000 e 46.1001, nonché gli emendamenti da 46.1002 a 46.1007.

VEGAS (FI). Voterà contro il 46.1020, che introduce nella legge finanziaria il concetto di contabilità ambientale, inesistente sotto il profilo normativo della contabilità di Stato.

GIARETTA, relatore. Ribadisce il parere favorevole in quanto tale concetto è noto in dottrina e sono state già approvate norme che lo richiamavano.

Il Senato approva il 46.1020 e respinge il 45.1021.

MINARDO (FI). Chiede la votazione nominale elettronica sul 45.1008.

PRESIDENTE. Sospende la seduta, in attesa della decorrenza del termine regolamentare di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 9,56.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MINARDO (FI), il Senato respinge l'emendamento 46.1008. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 46.1009 al 46.1020a.

PRESIDENTE. L'emendamento 46.1011 è ritirato.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 46.1012, fino alla parola: "interessati", con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e dei successivi 46.1013 e 46.1014. Risulta quindi respinto l'emendamento 46.1015.

NAPOLI Roberto (UDEUR). In Commissione il Governo aveva manifestato la disponibilità a prendere in considerazione l'emendamento 46.1016.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 46.1016 al 46.1019.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 85, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 46 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 47 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MAGGI (AN). L'emendamento 47.1006 mira ad incentivare la ricerca nel campo della fusione nucleare. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione del 47.1005, al quale propone delle modifiche.

VIGEVANI (DS). Accoglie le modifiche proposte dal relatore all'emendamento 47.1005. (v. Allegato A).

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 47.1000 e 47.1004, nonché la prima parte del 47.1001, con conseguente preclusione della seconda parte e del 47.1002.

PIREDDA (CCD). Sottoscrive l'emendamento 47.1005 (Nuovo testo), rilevando l'inerzia del Governo nel campo della ricerca sulle energie alternative.

Il Senato approva l'emendamento 47.1005 (Nuovo testo).

TURINI (AN). Sottoscrive l'emendamento 47.1006, sottolineando come la ricerca sulla fusione nucleare potrebbe offrire soluzioni alla crisi energetica prevista per gli anni a venire. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP. Congratulazioni).

Il Senato respinge gli emendamenti 47.1006 e 47.1007, approvando l'articolo 47 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MANFREDI (FI). L'emendamento 48.100 assegna all'ENEA un contributo di 200 miliardi per la ricerca di impresa sull'utilizzazione su scala industriale dell'energia solare.

PIREDDA (CCD). L'emendamento 48.101 individua anche l'idrogeno tra le fonti di energia alternativa oggetto delle ricerche dell'ENEA.

VIGEVANI (DS). Ritira tutti i suoi emendamenti tranne il 48.1002, sottolineando la rilevanza degli studi sull'idrogeno per la combustione in celle ad alto rendimento.

PIATTI (DS). Ritira il 48.0.1000 che confluisce nell'ordine del giorno n. 574.

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno verrà esaminato con riferimento all'articolo 143.

GIARETTA, relatore. Si rimette al Governo sugli emendamenti 48.101 e 48.1002, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

GERMANA' (FI). Sottoscrive l'emendamento 48.100. (Applausi del senatore Manfredi).

Il Senato respinge l'emendamento 48.100.

LORENZI (Misto-APE). Dichiara voto favorevole sugli emendamenti 48.101 e 48.1002, poiché la ricerca ad ampio spettro condotta dall'ENEA non può trascurare l'utilizzo dell'idrogeno, anche in considerazione dei suoi agganci con l'energia solare. (Applausi del senatore Vigevani).

Il Senato respinge l'emendamento 48.101.

PRESIDENTE. Comunica che l'emendamento 48.1002 è stato sottoscritto dai senatori Tarolli, Mignone e Mazzuca Poggiolini.

D'ALI' (FI). Sottoscrive l'emendamento e ne chiede la votazione nominale elettronica.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). L'emendamento potrebbe essere modificato nel senso di prevedere la possibilità che l'ENEA attui un programma di ricerca in materia.

PRESIDENTE. L'emendamento è già in votazione e non può essere ulteriormente modificato.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 48.1002.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 48.1004, 48.1005 e 48.1006 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l’emendamento 48.1007, mentre viene approvato l'articolo 48, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 49 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

FERRANTE (DS). Ritira il 49.1001a, per trasformarlo nell'ordine del giorno n. 557. (v. Allegato A).

MORO (LFNP). Sottoscrive il 49.1007, che ritira insieme agli emendamenti 49.1005 e 49.1012.

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Illustra l'ordine del giorno n. 555, in cui è stato già trasformato il 49.0.1002.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 49.1001a, 49.1008 e 49.1010a, mentre invita a ritirare il 49.1010. È favorevole agli ordini del giorno nn. 51, 800, 52 e 555, mentre è contrario ai restanti emendamenti.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concorda.

BRIGNONE (LFNP). Ritira tutti i propri emendamenti.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 557 non viene posto in votazione.

PONTONE (AN). Dichiara il voto favorevole sul 49.1006, che chiede attenzione sul recupero del patrimonio artistico e culturale dell'isola di Capri, sollecitando un nuovo parere del relatore.

GIARETTA, relatore. Essendo la questione importante, invita a trasformarlo in ordine del giorno.

PONTONE (AN). Lo trasforma nell'ordine del giorno n. 558. (v. Allegato A).

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Esso pertanto non sarà posto in votazione. Il 49.1008 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 559. (v. Allegato A) che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge l’emendamento 49.1009.

VEGAS (FI). Non accoglie l'invito a ritirare il 49.1010.

Il Senato respinge l’emendamento 49.1010.

PRESIDENTE. Il senatore Travaglia ha trasformato l'emendamento 49.1010a nell'ordine del giorno n. 560.

GIARETTA, relatore. È favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non viene posto in votazione.

Il Senato respinge l’emendamento 49.1011.

RECCIA (AN). Apporta una modifica all'ordine del giorno n. 52. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 51, 800 e 52 (Nuovo testo), in quanto accolti dal rappresentante del Governo, non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l’articolo 49. Sono quindi respinti gli emendamenti 49.0.1000 e 49.0.1001.

PRESIDENTE. L'emendamento 49.0.1001a è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 561 (v. Allegato A) che, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione, così come il n. 555.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 50 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-RI). Ritira tutti i propri emendamenti.

PALUMBO (PPI). Illustra le motivazioni del 50.0.1002, che però ritira per trasformarlo nell'ordine del giorno n. 562. (v. Allegato A).

MILIO (Misto-LP). Illustra il 50.0.1000 e il 50.0.1001, in materia di condizioni per le forniture di sistemi informativi alla pubblica amministrazione.

GAMBINI (DS). conto del 50.0.1006, mirante a salvaguardare la situazione degli immobili destinati a comunità terapeutiche.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore. L'ordine del giorno n. 562 potrebbe essere accolto come raccomandazione, mentre invita a trasformare in un ordine del giorno gli emendamenti 50.0.1000 e 50.0.1001. Chiede invece che si possa accantonare il 50.0.1006. È contrario ai rimanenti emendamenti.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concorda.

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

GRECO (FI). Aggiunge la propria firma al 50.1000, segnalando in particolare l'importanza del comma 2 dello stesso. Dichiara altresì una disponibilità a trasformarlo in ordine del giorno.

CURTO (AN). Insiste sulle ragioni dell'emendamento.

MAGNALBÒ (AN). Lo sottoscrive.

GIARETTA, relatore. È disposto all'accoglimento di un ordine del giorno limitato al contenuto del comma 2 dell'emendamento in esame, da riferire però al tema più in generale.

PRESIDENTE. L'emendamento 50.1000 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 563. (v. Allegato A).

AZZOLLINI (FI). Lo sottoscrive.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 563, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 50.1001 e 50.1002, nonché gli identici 50.1003 e 50.1004.

PRESIDENTE. Il 50.1005 è inammissibile.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Ritira il 50.1007.

Il Senato respinge congiuntamente, in quanto identici nel contenuto, gli emendamenti 50.1008, 50.1010, 50.1500, 50.1501 e 50.1502. Sono altresì respinti il 50.1503, il 50.1009 e il 50.1011. È infine approvato l'articolo 50.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 50.0.1201 e 50.0.1202.

MILIO (Misto-LP). Ritira gli emendamenti 50.0.1000 e 50.0.1001, presentando l'ordine del giorno n. 564. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 564, accolto dal Governo, non viene posto in votazione, così come il n. 562, accolto come raccomandazione.

PEDRIZZI (AN). Insiste sulla questione sollevata dall'emendamento 50.0.1004, invitando il relatore a pronunciarsi nuovamente sullo stesso.

PRESIDENTE. Propone che l'emendamento venga accantonato per essere riferito all'articolo 58.

GAMBINI (DS). Concorda sull'accantonamento anche del 50.0.1006.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispone i due accantonamenti.

TAROLLI (CCD). Sul 50.0.1006, che è stato accantonato, appone la firma sua e dei senatori Biasco, Piredda, Danzi, Bosi e Callegaro.

Il Senato respinge il 50.0.1007 e il 50.0.1008.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 51 e degli emendamenti ad esso riferiti.

D'ALÌ (FI). L'articolo 51 riguarda la vendita del patrimonio immobiliare pubblico; gli emendamenti 51.1009, 51.1013 e 51.1015 propongono di sopprimere rispettivamente i commi 4, 5 e 6 che autorizzano tale vendita a prescindere dalla completezza della documentazione o dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dalla legge n. 47 del 1985 sul condono. (Applausi dal Gruppo FI).

PIREDDA (CCD). Il 51.1028 riguarda i beni espropriati immediatamente prima della guerra e poi dichiarati non utili all'Esercito, di cui vi sono alcuni esempi in Sardegna.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Ritira il 51.1031, il 51.1032 ed il 51.1033.

DE LUCA Athos (Verdi). Il 51.1045 estende la vendita del patrimonio degli enti previdenziali anche ai negozi, purché non suddivisi in porzioni frazionate.

GERMANÀ (FI). Il 51.1049 si propone di rifinanziare la legge n. 492 del 1975, che avrà riflessi sull'occupazione. Ne chiede pertanto la votazione nominale elettronica.

PAROLA (DS). Ritira il 51.1052.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Ritira gli emendamenti a sua firma.

RIPAMONTI (Verdi). Il 51.2510 propone la soppressione della norma relativa alla vendita del complesso del Foro italico, che bisognerebbe invece recuperare.

MINARDO (FI). Il 51.0.1000 tende a ridurre il canone di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica popolare.

CENTARO (FI). Chiede che il 51.0.1002 e il 51.0.1003 siano accantonati, in attesa di una loro riformulazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore. Ritenendo particolarmente delicato un intervento normativo sull'articolo concernente la privatizzazione del patrimonio pubblico, si rimette alla valutazione del Governo, tranne che sul 51.1051, cui è favorevole. È inoltre favorevole al 51.2600 del Governo ed è contrario a tutti gli articoli aggiuntivi.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. In effetti, è difficile modificare il punto di equilibrio raggiunto sulla materia dopo la discussione alla Camera dei deputati e presso la Commissione bilancio. È contrario quindi a tutti gli emendamenti, ad eccezione del 51.1051. Invita inoltre i presentatori del 51.1029 e del 51.0.1010 a ritirarli, nonché i presentatori del 51.1045 e del 51.1047 a trasformarli in ordini del giorno, che preannuncia di accogliere.

Il Senato respinge il 51.1000.

NOVI (FI). Il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico colpisce soprattutto i ceti popolari, che non hanno la responsabilità della sua mancata manutenzione e che oltretutto in gran parte non potranno subentrare nella proprietà.

Il Senato respinge il 51.1001.

MORO (LFNP). Ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario, tranne che il 51.1037, il 51.1044 e il 51.2001.

Il Senato, con distinte votazioni, approva il 51.2600 e respinge gli emendamenti da 51.1002 a 51.1008.

AZZOLLINI (FI). Ribadisce le perplessità sul comma 4 dell'articolo 51.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 51.1009 a 51.2000.

MONTAGNINO (PPI). Ritira il 51.1016.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 51.1017 a 51.1028.

PIZZINATO (DS). Ritira il 51.1029.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge il 51.1030, il 51.1034 e il 51.1037.

MORO (LFNP). Il 51.1044 riguarda lo scorporo delle eventuali spese legali.

Il Senato respinge il 51.1044.

DE LUCA Athos (Verdi). Ritira il 51.1045 e presenta l'ordine del giorno n. 565. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Essendo già stato preventivamente accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge il 51.1046.

BEDIN (PPI). Ritira il 51.1047 e presenta l'ordine del giorno n. 566. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Essendo stato preventivamente accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge il 51.1048.

GERMANÀ (FI). Insiste per l'approvazione del 51.1049 e chiede la votazione nominale elettronica.

PERUZZOTTI (LFNP). Sottoscrive, anche a nome dei senatori della Lega presenti in Aula, il 51.1049.

CUSIMANO (AN). Appone la firma di tutti i senatori del suo Gruppo all'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 51.1049.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 51.1050, 51.1053, 51.1058, 51.1059 e 51.1061 sono stati ritirati.

Il Senato approva l'emendamento 51.1051.

TAROLLI (CCD). Fa suo l'emendamento 51.1052, sottoscritto anche dai senatori Zanoletti, Bruno Napoli, Piredda e Bosi, chiedendone la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 51.1052. Risultano respinti anche gli emendamenti 51.1056, 51.1057 e 51.1060.

PERUZZOTTI (LFNP). Il Gruppo sottoscrive gli emendamenti 51.2001, 51.2002 e 51.2003 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

PEDRIZZI (AN). I senatori di Alleanza Nazionale presenti in Aula sottoscrivono l'emendamento 51.2001.

RIPAMONTI (Verdi). Ribadisce le ragioni dell'emendamento 51.2510, identico al 51.2001.

PIREDDA (CCD). I senatori del CCD presenti in Aula sottoscrivono l'emendamento 51.2001.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 51.2001, precludendo così la parte relativa alla compensazione ed il successivo 51.2510. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge gli emendamenti 51.2002 e 51.2003.

Disegni di legge, rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Deroga per l'esame in Commissione del disegno di legge n. 4732-bis

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha concesso all'unanimità la deroga alla Commissione sanità ad esaminare il disegno di legge n. 4732-bis, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passa la votazione dell'articolo 51.

AZZOLLINI (FI). Forza Italia dichiara netta contrarietà all'articolo 51, contenente una serie di norme che ostacoleranno l'auspicata accelerazione del processo di dismissioni di patrimonio immobiliare pubblico, favorendo al contrario operazioni poco trasparenti e determinando elementi di illegittimità nelle compravendite. Chiede la votazione nominale elettronica dell'articolo. (Applausi dai Gruppi FI e CCD. Congratulazioni).

MORO (LFNP). Si associa alle considerazioni del senatore Azzollini e dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 51 nel testo emendato. Risultano quindi respinti gli emendamenti 51.0.1000 e 51.0.1001.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 51.0.1002 e 51.0.1003 sono accantonati.

Il Senato respinge gli emendamenti 51.0.1004 e 51.0.1005.

RECCIA (AN). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 51.0.1005a, che affronta il grave problema degli usi civici, la cui applicazione determina in alcune aree del Paese incertezze e conflittualità tra cittadini e rende impossibili le sanatorie edilizie e la concessione di licenze per il commercio.

DEMASI (AN). Aggiunge la firma all'emendamento.

MORO (LFNP). Chiede il rinvio della votazione dell'emendamento 51.0.1005a alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

CORTELLONI, segretario. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bo, Bobbio, Capaldi, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Folloni, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Occhipinti, Pasquini, Taviani e Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; D'Alessandro Prisco e Lauricella, per partecipare ai lavori del Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Sui gravi episodi di criminalità in Campania

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, nonostante le dichiarazioni e le rassicurazioni del Governo, in Campania continua la mattanza, dal momento che ancora questa notte vi sono stati altri omicidi.

Invito la Presidenza del Senato a farsi parte attiva presso il Governo per trovare, da qui a Natale, naturalmente dopo l’approvazione della legge finanziaria, un momento di riflessione in Parlamento con il Ministro dell’interno, perché così non è più possibile continuare, signor Presidente. Quindi, l’invito che le rivolgo è che prima di Natale si trovi un’ora o due per potersi confrontare in Aula su queste tematiche che sono estremamente importanti, invece di ascoltare le solite rassicurazioni del Ministro dell’interno, che poi non portano a nulla.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, riferirò al Governo, sollecitandone la presenza in Aula subito dopo l’approvazione della legge finanziaria. Un dibattito, sia pure breve, mi sembra opportuno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri è stato votato l’articolo 41, mentre sono stati accantonati gli articoli 42, 43 e 44 e i relativi emendamenti.

Su questi chiederò al Governo e al relatore quando saranno pronti a riferire in Aula, in modo che si possa dare un preventivo avviso in un ragionevole lasso di tempo per consentire ai senatori più direttamente interessati di poter intervenire nella discussione.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato all’articolo 45 mirano, nella sostanza, o a sopprimere l’articolo o a modificarlo al fine di riversare i 100 miliardi di lire stanziati in questo articolo nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dal comma 17 dell’articolo 80 della stessa legge finanziaria 2001, che - come ella ricorderà - era quella sorta di fondo unico dato in gestione alle regioni derivante dal famoso patto sottoscritto in occasione del varo della legge sull’assistenza, per la quale ella, signor Presidente, ebbe modo di adoperarsi positivamente.

Comprendo le ragioni della signora Ministro per la solidarietà sociale che tende a riservarsi - anch'ella - un'area di manovra; ma coerenza e logica vorrebbero che il fondo andasse interamente alle regioni alle quali, secondo l'idea originaria, avrebbe dovuto essere trasferita l'intera materia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Azzollini, Minardo, Tirelli, Tarolli, Mazzuca Poggiolini, Asciutti, Gnutti e Vedovato si danno per illustrati.

BRIGNONE. Signor Presidente, illustro l'emendamento 45.1022.

Rammento, innanzi tutto, che esso ha già suscitato una notevole attenzione nei colleghi, nonché nel rappresentante del Governo e nel relatore, giacché è rivolto ai portatori di handicap.

In sostanza, con questa proposta emendativa si chiede l'estensione dei benefìci per l'acquisto di automezzi anche a veicoli "ricreazionali", ovvero i cosiddetti camper o autocaravan. A tal proposito, ricordo che nella ricezione alberghiera vi sono ancora molte discriminazioni per i portatori di handicap che desiderano recarsi in vacanza, i quali pertanto, molto frequentemente, ricorrono a veicoli "ricreazionali".

Non vi sarebbe, inoltre, un particolare aggravio per l'Erario, in quanto il tetto massimo di 35 milioni di lire per l'acquisto di un automezzo in questo caso varrebbe o per l'automobile o per il veicolo "ricreazionale"; quindi, lo ripeto, non vi sarebbe alcuna differenza sostanziale.

Peruzzotti. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma, insieme a quella dei senatori Wilde e Dolazza, a questo emendamento.

ZANOLETTI. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 45.1022.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Cimmino e Tomassini si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 45.1000, 45.1001, 45.1002 (la cui tematica, per altro, sarà ripresa in un articolo successivo), 45.1007, 45.1008, 45.1009, 45.1010, 45.1011, 45.1012, 45.1014, 45.1017, 45.1018, 45.1019, 45.1020, 45.1021 e 45.1021a.

Per quanto riguarda l'emendamento 45.1022, penso di poter esprimere un parere favorevole in quanto si tratta di consentire, in alternativa all'automobile, di utilizzare anche un autoveicolo tipo camper. In effetti, per alcuni casi di inabilità è necessario un mezzo di questo tipo per garantire la piena mobilità all'interessato.

Trattandosi di una misura alternativa a quella principale non occorre, peraltro, una copertura specifica; per cui – ripeto – esprimo parere favorevole.

Sono, inoltre, contrario agli emendamenti 45.1023 e 45.0.100.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1001, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1007, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1008, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 45.1009, presentato dai senatori Tirelli e Moro, fino alle parole "100 miliardi".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 45.1009 e gli emendamenti 45.1010, 45.1011 e 45.1012.

Metto ai voti l'emendamento 45.1014, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1017, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1018, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, identico all'emendamento 45.1019, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1020, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

L'emendamento 45.1021 è inammissibile, mentre l'emendamento 45.1021a è stato ritirato.

Prima di mettere ai voti l'emendamento 45.1022, chiedo al relatore di esprimere un parere sulla questione sollevata circa le compensazioni.

GIARETTA, relatore. Non occorre alcuna compensazione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 45.1022 (Nuovo testo), presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

E' approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1023, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 45, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.0.100, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dai senatori Maceratini, Rizzi, Moro, Colla, Vigevani, Giovanelli, Vegas, Minardo, Ronchi, Ripamonti, Napoli Roberto e Cimmino si danno per illustrati.

BESOSTRI. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato, nel nuovo testo, riguarda una norma della legge finanziaria del 1998 che non ha mai avuto attuazione. E' necessario pertanto trovare un meccanismo che renda obbligatoria la costituzione della società per la gestione della casa da gioco di Campione.

PRESIDENTE. L'emendamento cui si riferisce il senatore Besostri è l'emendamento 44.0.1200 (Nuovo testo).

L'ordine del giorno n. 85, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 46, ad eccezione del 46.1020, presentato dal senatore Giovanelli, sul quale il parere è favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, interamente soppressivo dell'articolo, identico all'emendamento 46.1001, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1004, presentato dai senatori Colla e Moro.

Non è approvato.

L'emendamento 46.1005 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1006, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1007, presentato dai senatori Colla e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.1020.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, ho rinunciato ad illustrare i miei emendamenti; su questo però non posso esimermi dallo svolgere una dichiarazione di voto contraria perché, come è noto, la contabilità ambientale vista in termini di contabilità dello Stato è assolutamente inesistente: è come sommare patate con cipolle. Non sono grandezze omogenee.

Mi rendo conto che questa proposta modificativa può servire a dare incentivo a coloro che studiano la materia, ma per i comuni, soprattutto di piccole dimensioni, si tratterà di un gravame assolutamente pesante e inefficiente che porterà solo costi senza migliorare la qualità.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se ha sentito l'intervento del senatore Vegas in merito all'inesistenza di uno strumento di certezza ai fini di una contabilità ambientale e se, quindi, conferma il suo parere.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, confermo il parere già espresso in quanto, in ogni caso, il concetto di contabilità ambientale è ampiamente conosciuto in dottrina.

L'Aula del Senato ha già approvato una proposta in materia, che mi auguro possa essere approvata anche dalla Camera dei deputati. Il Presidente della Commissione ambiente insiste sull'opportunità della previsione di questa dizione e, quindi, ne prendo atto, pur avendo in Commissione considerato che non fosse necessaria una esplicitazione.

Ripeto che il Presidente della Commissione ambiente la raccomanda e di conseguenza ne ho preso atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.1020, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1021, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.1008.

MINARDO. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. In attesa della decorrenza del termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 9,56).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Il senatore Minardo ha chiesto la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 46.1008. (Brusìo in Aula).

Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere con ordine nelle poche ore che ci rimangono questa mattina per esaminare il disegno di legge finanziaria; potremo parlare dopo le ore 12!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Minardo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.1008, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.1009, presentato dai senatori Ronchi e Ripamonti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1020a, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 46.1011 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 46.1012, presentato dai senatori Colla e Moro, fino alle parole "eventualmente interessati".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 46.1012 e gli emendamenti 46.1013 e 46.1014.

Metto ai voti l'emendamento 46.1015, presentato dai senatori Colla e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.1016.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ho voluto ripresentare questo emendamento, che fa riferimento ad un contributo per attività di certificazione eco-ambientale e gestione forestale e che è già stato esaminato in Commissione bilancio, perché mi sembrava che fosse stata avanzata - il relatore lo ricorderà certamente - un'ipotesi di accoglimento in Aula.

Se lei, Signor Presidente, mi riferisce che il parere del relatore e del rappresentante del Governo è contrario, vorrei solo capire cosa sia successo rispetto a quando ci trovavamo in Commissione. Ricordo benissimo che il Sottosegretario disse che avrei potuto ripresentare in Aula l'emendamento, respinto in Commissione con la cosiddetta bocciatura tecnica, e anzi ricordo che mi invitò a farlo perché sul punto vi sarebbe potuta essere una risposta diversa.

PRESIDENTE. Senatore Roberto Napoli, comunque il parere espresso in questa sede dal relatore e dal rappresentante del Governo è contrario. Non so cosa sia successo, ma è sempre possibile rivedere la propria opinione.

Metto ai voti l'emendamento 46.1016, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1017, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1018, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.1019, presentato dai senatori Besostri e Crescenzio.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 85, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 85 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 46, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 47.1000.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 47.1001, 47.1002, 47.1005 e 47.1007 si intendono illustrati.

COLLA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 47.1003, 47.1004 e 47.1006.

MAGGI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 47.1006, che richiama il comma 1 dell'articolo 47 del disegno di legge finanziaria al nostro esame, la cui rubrica recita: "Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia". Abbiamo registrato sia il fallimento della Conferenza di Kyoto del 1997, sulle misure da adottare per la riduzione dei gas capaci di produrre l'effetto-serra, sia il fallimento della Conferenza dell'Aja.

Dicevo che, in effetti, l'emendamento che presentiamo riguarda un fondo da destinare alla ricerca nel campo della fusione nucleare: questa può sembrare una richiesta provocatoria. Rimane però un fatto, e cioè che non è possibile continuare ad immaginare che l'effetto serra possa essere contenuto, ridotto e limitato attraverso la riduzione dell'emissione dei gas. Abbiamo visto che non è questa la strada così come non si può procedere attraverso la via delle energie rinnovabili; non è pensabile ancora che siano l'energia solare, quella eolica, quella delle maree o quella dei soffioni boraciferi a risolvere il problema. La realtà è che in Italia la ricerca langue e noi chiediamo che anche in questo settore si abbia il coraggio di dire no - se è il caso - una volta per tutte, e di indirizzare la ricerca anche in settori ancora inesplorati. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Avverto che gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 47.1000.

Per quanto riguarda gli emendamenti 47.1001 e 47.1002, il parere è contrario in quanto si incide sulle entrate della carbon tax. Dal momento che già molti interventi traggono sostentamento da tale tipo di entrate, introdurre ulteriori modifiche rispetto a quanto ha fatto già la Camera potrebbe mettere in discussione la fattibilità di taluni interventi.

Esprimo eguale parere contrario sugli emendamenti 47.1003 e 47.1004.

Per quanto riguarda l'emendamento 47.1005, il parere è favorevole a condizione che i proponenti accettino la seguente riformulazione. Alla terza riga dopo le parole "un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno", sopprimere le parole "entro il quinquennio 2001-2005, di tre milioni di metri quadri".

Alla lettera a), alla seconda riga, dopo la parola "solari" sostituire la parola "di" con la parola "in", così da risultare: "in abitazioni private".

Inoltre propongo di cancellare le rimanenti parole della lettera a).

Infine, esprimo un parere contrario anche sugli emendamenti 47.1006 e 47.1007.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1000, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima dell'emendamento 47.1001, presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori, fino alle parole "tre per cento".

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 47.1001 e l'emendamento 47.1002.

Metto ai voti l'emendamento 47.1003, presentato dai senatori Colla e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.1004, presentato dai senatori Colla e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1005.

I presentatori accolgono le proposte di modifica avanzate dal relatore?

VIGEVANI. Sì, signor Presidente.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, anzitutto chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in esame. Vorrei inoltre sottolineare l'esigenza che nella ricerca di energie alternative vi sia in futuro un impegno maggiore da parte del Governo. Sostanzialmente il sistema Italia continua a dipendere da fonti energetiche esterne e ha una diminuita capacità di concorrenza nei confronti di altri sistemi, perché - come è noto - l'energia in Italia costa più del doppio rispetto ai Paesi con i quali siamo in concorrenza sia in Europa sia nel resto del mondo.

Le osservazioni espresse sull'emendamento 47.1006 a proposito di un ritorno alla problematica dell'energia nucleare richiamano l'attenzione su un argomento che avremmo dovuto affrontare dieci anni fa, quando abbiamo rinunziato a tale aggiornamento tecnologico del nostro sistema, ancorché costretti ad acquistare energia elettrica dalla vicina Francia, prodotta con il nucleare.

Mi riferisco ai discorsi che ha fatto...

PRESIDENTE. Senatore Piredda, lei deve dare un contributo alla discussione attivo e non soltanto discorsivo!

PIREDDA. Presidente, abbia pazienza, ma volevo sottolineare...

PRESIDENTE. Senatore Piredda, sono stati esaminati soltanto 46 articoli, di cui alcuni sono stati anche accantonati; dovendo portare a termine l'esame della legge finanziaria, non mi sembra opportuno affrontare ora la problematica dell'energia nucleare.

PIREDDA. No!

PRESIDENTE. Dieci anni fa lei aveva responsabilità politiche e poteva battersi contro il referendum. (Applausi dal Gruppo DS).

PAGANO. Bravo!

PIREDDA. Va bene, in conclusione, sottolineo la sostanziale inerzia del Governo nell'attivarsi nella ricerca di energie alternative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1005 (Nuovo testo), presentato dal senatore Vigevani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.1006.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, il collega Maggi ha spiegato, con parole a mio avviso convincenti, il motivo per il quale si è ritenuto opportuno presentare l'emendamento 47.1006.

Presidente, come lei ha prima precisato, si poteva parlare dodici anni fa - visto che oggi ne è la ricorrenza - dei fatti allora verificatisi.

PRESIDENTE. Non dico questo!

TURINI. Mi permetta, Presidente, ma in questo caso si sta parlando di ricerca nel campo della fusione nucleare, che è ben altra cosa.

PRESIDENTE. Certo!

TURINI. E credo si tratti anche di un argomento in prospettiva molto importante.

Proprio in questi ultimi giorni nel Consiglio d'Europa si è discusso della situazione energetica mondiale e, in particolare, di quella europea.

Si sa, più o meno esattamente, che i Paesi del Terzo e anche del Quarto mondo, entro il 2010, avranno bisogno del 50 per cento in più di energia rispetto alla quantità attualmente consumata, indipendentemente dai criteri di produzione adottati.

Si sa, altresì, che i più convincenti sostengono che le riserve di petrolio esistenti potranno coprire le esigenze dei prossimi 50-60 anni, mentre i più ottimisti parlano addirittura di 100 anni. Ma cosa sono tutti questi anni rispetto alla situazione che verrà a determinarsi?

E' chiaro e indiscutibile che una ripresa dello studio nel campo della fusione nucleare deve essere presa in considerazione nell'interesse della nazione. Se poi per ragioni elettorali, dovendo accontentare alcune richieste dei Verdi, non si apre su tale argomento la benché minima discussione, vuol dire che il livello culturale e scientifico di questa nazione ha raggiunto veramente i minimi termini. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD e LFNP. Congratulazioni).

Desidero, infine, aggiungere la mia firma all'emendamento 47.1006.

PRESIDENTE. Senatore Turini, la sua firma sarà apposta. Comunque, il discorso che ho fatto quando ho interrotto il senatore Piredda non verteva sulla fusione nucleare, bensì su una nostalgia che può essere anche valida ma che fa comunque parte, se così si può dire, di un retaggio storico.

Metto ai voti l'emendamento 47.1006, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.1007, presentato dal senatore Giovanelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 47, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

*MANFREDI. Signor Presidente, con l'articolo 48 si assegna all'ENEA un contributo straordinario di 200 miliardi di lire per l'attuazione di un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa su scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare.

La stessa ENEA ha fatto pervenire a ciascuno di noi una pubblicazione nella quale si dimostra che questa fonte di energia ha grandi possibilità di essere utilizzata su scala industriale.

Tale programma di ricerca si svilupperà prevedibilmente in diversi anni. Si tratta di una ricerca di Stato su scala industriale. Mi sembra che questa sia una contraddizione in termini. Dalla stessa documentazione fornita dall'ENEA traspare che per esperimenti effettuati all'estero e per conoscenze scientifiche nell'ambito della stessa ENEA si è già in grado di sostenere questo programma. Mi chiedo allora perché non si passi ad una ricerca di impresa che farebbe guadagnare tempo, perché si realizzerebbe in tempi accettabili e sarebbe assai più produttiva; naturalmente, tale ricerca dovrebbe prevedere una consulenza dell'ENEA.

L'emendamento 48.100 quindi intende fare in modo che i 200 miliardi di lire previsti dall'articolo 48 siano spesi in maniera più produttiva per una ricerca di impresa anziché di Stato.

PIREDDA. Signor Presidente, mi dispiace avere urtato i tempi con i quali intende risolvere l'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Nel mio intervento precedente ho fatto riferimento all'energia nucleare perché sull'argomento era stato presentato un emendamento e perché in Commissione industria si era svolto un dibattito anche a seguito delle audizioni dei premi Nobel Rubbia, presidente dell'ENEA, e Fo a proposito della dotazione energetica del nostro Paese.

In quella sede il premio Nobel per la fisica, professor Rubbia, ha sottolineato il ritardo dell'Italia nella ricerca di fonti energetiche alternative. Pertanto, nel mio intervento mi sono limitato sostanzialmente a sottolineare questo problema sul piano politico.

D'altra parte, l'articolo 48 del disegno di legge finanziaria, ora in discussione, prevede un finanziamento destinato alle ricerche che l'ENEA deve effettuare. Il testo dell'articolo però non contiene il riferimento all'utilizzo dell'idrogeno come carburante, dato invece citato dallo stesso presidente dell'ENEA.

Ho presentato l'emendamento 48.101 per questo motivo e non per la voglia di parlare e di intervenire. Infatti, sostengo soltanto la tesi che dobbiamo compiere grandi sforzi per cercare di affrancarci dalla dipendenza totale dal petrolio e da altre fonti energetiche che l'Italia non possiede.

PRESIDENTE. Senatore Piredda, lei non parla mai invano, ma qualche volta deve anche collaborare con il tempo. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR).

VIGEVANI. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 48.1004, 48.1005 e 48.1006, mentre vorrei perorare caldamente la causa dell'emendamento 48.1002 che intende impegnare l'ENEA a compiere sul serio la ricerca delle fonti alternative, in questo caso quelle a base di idrogeno, per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento.

Sarebbe bene che le proclamazioni sulle fonti alternative non fossero espresse solo nei convegni, ma si concretizzassero anche nella decisione di impegnare gli enti di ricerca a sviluppare queste tecnologie.

Peroro quindi la causa e chiedo all'Aula di sostenere l'emendamento 48.1002.

PRESIDENTE. L'emendamento 48.1007 si dà per illustrato.

PIATTI. Ritiro l'emendamento 4.0.1000 e lo ritengo sostituito dall'ordine del giorno n. 574 già pubblicato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 48.100.

Vorrei comunque rivolgermi ai colleghi: l'articolo 48 fa una scelta di fondo, cioè quella di finanziare un grande progetto sperimentale. È una strada che può essere più o meno condivisa, ma non può convivere con strade alternative.

Quindi, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 48.100, mi rimetto al Governo sugli emendamenti 48.101 e 48.1002; se infatti il Governo ritiene sia accettabile un cambiamento radicale di impostazione lo dirà all'Aula.

L'emendamento 48.1004 e quello successivo sono stati ritirati. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 48.1007 e 48.1005, a meno che il Governo non cambi opinione ed esprima parere favorevole sul 48.1002.

L'emendamento 48.1006 è stato ritirato, mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno nel quale è confluito l'emendamento 48.0.1000.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. L'articolo 48 è nato con una finalità ben specifica. Il Governo conferma la motivazione di quella scelta e di conseguenza esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.100.

GERMANA'. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEMANA'. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 48.100 e vorrei altresì far rilevare al relatore Giaretta che la Sicilia purtroppo ha già subìto e vissuto sulla propria pelle questo grande progetto sperimentale, in quanto ad Adrano negli anni '80 si sono spesi molti miliardi con un cofinanziamento - mi pare - di Italia, Francia e Germania, partecipato dalla CEE. Abbiamo solo sporcato tre ettari di terreno.

Credo che il senatore Manfredi abbia ragione sul fatto che debbano essere le imprese ad occuparsi delle tecnologie di produzione elettrica. Mi auguro infine che, nel caso in cui l'emendamento non venga approvato, questi soldi non finiscano, anche parzialmente, in qualche università napoletana (Applausi del senatore Manfredi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.100, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.101.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento. Interverrò più a lungo sull'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.101, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.1002.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. L'argomento, signor Presidente, è praticamente lo stesso trattato dall'emendamento precedente.

Mi sono in po’ stupito che il Governo e il relatore abbiano espresso un parere non favorevole sull'emendamento 48.1002 che vorrei caldeggiare per una semplice ragione.

Quando si danno 200 miliardi di lire ad un ente di Stato per fare ricerca in un comparto così importante come quello dell'energia solare, la finalità può essere tranquillamente ampliata a comparti paralleli, come quello dell'idrogeno e delle celle combustibili, senza con ciò generare chissà quale tipo di confusione o di problematicità, anche perché se dovessero arrivare dei risultati importanti noi li prenderemmo. Per come è strutturata la ricerca, non si sa quello che verrà: si fa ricerca, si spera e si investe con la speranza di arrivare ad un certo risultato.

Sarebbe pertanto oltremodo significativo prevedere un ampio spettro e non destinare in termini finalizzati ed esclusivi quel finanziamento soltanto all'energia solare. Oltretutto ricordiamo che l'energia solare serve per ricavare l'idrogeno, che è l'elemento più abbondante in natura, dagli oceani: come si potrà produrre se non attraverso l'elettrolisi e quindi l'energia solare? Esiste quindi un aggancio tra le due questioni.

Io credo che l’emendamento 48.1002 non turbi assolutamente l’impostazione del complesso di finanziamenti all’ENEA, anzi lo arricchisca.

Quindi, dichiaro il mio voto favorevole all’emendamento in esame e chiedo anche, signor Presidente, di poter aggiungere la mia firma. (Applausi del senatore Vigevani).

D'ALI'. Signor Presidente, dopo aver ascoltato il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo su un argomento di tale importanza, credo valga la pena chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MIGNONE. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all’emendamento 48.1002.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anch’io vorrei aggiungere la mia firma all’emendamento in esame.

Propongo, inoltre, che la parola "attua" sia sostituita con le seguenti "può attuare". In tal modo, salveremmo l’impostazione generale, però terremmo conto di un esperto come il senatore Lorenzi, che afferma che non andiamo a limitarci in un campo della ricerca dove tutto è possibile, dove tutto deve essere previsto.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, quando si vuole modificare un emendamento, bisogna scegliere il momento opportuno. Adesso vi sono state le dichiarazioni di voto e non possiamo fare niente; possiamo solo procedere con la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Avverto, comunque, che anche il senatore Tarolli ha aggiunto la propria firma.

Procediamo dunque nella verifica dell'appoggio da parte del prescritto numero di senatori alla richiesta di votazione con scrutinio simultaneo avanzata dal senatore D'Alì.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.1002, presentato dal senatore Vigevani e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Gli emendamenti 48.1004 e 48.1500 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 48.1007, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 48.1005 e 48.1006 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’articolo 48, nel testo emendato.

È approvato.

L’emendamento 48.0.1000 è stato trasformato nell’ordine del giorno n. 574, che sarà esaminato quando tratteremo l’articolo 143, con la preghiera di ricordarcene.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 49.1000, 49.1001, 49.1002, 49.1003 e 49.1004.

FERRANTE. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 49.1001a per trasformarlo in un ordine del giorno, con la fondata speranza che possa essere accolto.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 49.1005 e aggiungo la firma all'emendamento 49.1007, che ritiro insieme all'emendamento 49.1012.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 49.1006 e 49.0.1000, presentati dal senatore Maceratini, si intendono illustrati, come anche gli emendamenti 49.1008 e 49.0.1001a, presentati dal senatore Castellani Pierluigi.

FIRRARELLO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 49.1009.

SELLA di MONTELUCE. Anch'io do per illustrato l’emendamento 49.1010, signor Presidente.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, l’emendamento 49.1010a si intende illustrato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 49.1011 e 49.0.1001, presentati dal senatore Azzollini, si intendono illustrati.

RECCIA. Signor Presidente, do per illustrati gli ordini del giorno nn. 800 e 52.

LARIZZA. L’ordine del giorno n. 51 si intende illustrato.

THALER AUSSERHOFER. Con l'inserimento di un articolo nella legge n. 488 del 1999 si sono create forti diversità di trattamento per quanto riguarda il canone di abbonamento radiotelevisivo in campo turistico-alberghiero. Le diversità più eclatanti sono tra alberghi, residence ed esercizi pubblici, i quali per una stessa quantità di apparecchi televisivi pagano importi molto differenti che, in alcuni casi, arrivano quasi a raddoppiarsi. L'ordine del giorno n. 555, in cui ho trasformato l'emendamento 49.0.1002, tende ad eliminare queste diversità di trattamento, per cui raccomando il suo accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 49.1000 e 49.1001. Per quanto riguarda l'emendamento 49.1001a, sono favorevole alla sua trasformazione in un ordine del giorno.

Esprimo eguale parere contrario sugli emendamenti 49.1002, 49.1003, 49.1004, 49.1005 e 49.1006. Per quanto riguarda l'emendamento 49.1008, propongo di trasformarlo anch'esso in un ordine del giorno.

Sono contrario all'emendamento 49.1009, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento 49.1010, perché è chiaro che dovranno essere seguite le modalità previste dalla legge in materia di trasparenza per le procedure di gara e così via.

Chiedo, inoltre, che l'emendamento 49.1010a venga trasformato in un ordine del giorno, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 49.1011.

Esprimo, invece, parere favorevole sugli ordini del giorno presentati.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.1000.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 49, sottolineando che li avevo proposti perché volevo che si aprisse in quest'Aula un dibattito sul ruolo delle regioni e degli enti locali in merito alla tutela e, soprattutto, alla fruizione dei beni culturali, in misura particolare quelli ritenuti – forse a torto – minori: vale a dire i beni librari, le conservatorie, gli archivi e le biblioteche.

PRESIDENTE. Quindi, gli emendamenti 49.1000, 49.1001, 49.1002, 49.1003, 49.1004 e 49.1005 sono ritirati.

L'emendamento 49.1001a è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 557, che essendo stato accolto dal Governo non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.1006.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 49 prevede per l'anno 2001 l'attribuzione al Ministero per i beni e le attività culturali della somma di lire 100 miliardi in aggiunta a quanto già disposto dall'articolo 3 comma 83 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Detta somma è attribuita con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con quello dei beni e delle attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e delle librerie storiche.

Con l'emendamento 49.1006, intendiamo impegnare il Governo ad emanare specifici decreti che individuino, nell'isola di Capri, le opere di più immediato intervento e di recupero dei siti storici e paesaggistici più rilevanti, come ad esempio la "Casina Rossa di Anacapri"; la storica via Krupp a picco sul mare; la Certosa di San Giacomo (che risale al XIV secolo), il cui restauro consentirebbe, tra l'altro, di dare a Capri un'adeguata struttura congressuale in quanto, attraverso il recupero del suo grande chiostro, che rappresenta un potenziale utilizzo capace di contenere circa tremila congressisti, si potrebbe riportare sull'Isola questa specifica utenza mondiale che oggi è dirottata altrove con evidenti e sensibili vantaggi sia per l'economia locale che per quella nazionale.

Chiedo quindi che l'emendamento 49.1006 sia accolto e che il relatore esprima una seconda volta il proprio parere tenendo conto di questi specifici aspetti.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore ed al rappresentante del Governo se intendono esprimere un nuovo parere.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, per una distrazione avevo espresso parere contrario. Il parere deve essere invece in sintonia con quello espresso per altri emendamenti che propongono una destinazione specifica del Fondo in questione.

Propongo quindi che l'emendamento 49.1006 sia trasformato, come gli altri, in un ordine del giorno che serva da indirizzo al Governo.

Ricordo poi che in articoli successivi è stata presentata un'altra proposta di finanziamento, quindi la questione potrà essere eventualmente esaminata in quella sede.

*PONTONE. Accolgo la richiesta del relatore e trasformo l'emendamento 49.1006 nell'ordine del giorno n. 558, riservandomi di intervenire più avanti. Infatti come ha ricordato giustamente il relatore, ho presentato insieme ai medesimi firmatari, che ricordo appartengono anche ad altri Gruppi, uno specifico emendamento all'articolo 143 che prevede stanziamenti per gli anni 2001/2002 e 2003 da destinarsi ad interventi per il recupero dei siti storici e paesaggistici di Capri e Anacapri.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concordo con quello che ha detto poc'anzi il relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 558 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 49.1007 è stato ritirato, mentre l'emendamento 49.1008, presentato dai senatori Castellani Pierluigi e Pinto, è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 559 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 49.1009, presentato dal senatore Firrarello e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 49.1010 se intendono accogliere la richiesta di ritiro avanzata.

VEGAS. No, signor Presidente. Non lo ritiro ed insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.1010, presentato dal senatore Sella di Monteluce e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 49.1010a se intendono accogliere la richiesta di ritiro che è stata loro rivolta.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, accolgo la richiesta avanzata e trasformo l'emendamento 49.1010a nell'ordine del giorno n. 560 che impegna il Governo a reperire un finanziamento di almeno 1 miliardo di lire nell'ambito dei fondi, di cui all'articolo 49, da destinare al restauro della facciata principale del Palazzo Reale di Milano.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 560.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 49.1011, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 49.1012 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione gli ordini del giorno nn. 51, presentato dal senatore Larizza e da altri senatori, 800, presentato dal senatore Reccia e da altri senatori, e 52, presentato dal senatore Reccia.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, per una mia dimenticanza non avevo aggiunto all'ordine del giorno n. 52 le seguenti parole alla fine della premessa: "i monumenti della città di Casaluce". Chiedo pertanto se il relatore e il rappresentante del Governo possono accogliere ugualmente l'ordine del giorno, così come modificato.

PRESIDENTE. Ormai il programma "Restauro Italia" è - per così dire - un bell'attaccapanni. Quindi, possiamo prevedere anche questo!

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.0.1001, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 49.0.1001a e 49.0.1002 sono stati trasformati rispettivamente negli ordini del giorno nn. 561 e 555. Essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti da 50.1000 e 50.0.1002 si intendono illustrati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 50.1006 e 50.0.1003 da me presentati.

PALUMBO. Signor Presidente, l'emendamento 50.0.1002a trae origine da un caso specifico del quale mi sono occupato in un piccolo comune della provincia di Napoli, che però mi ha consentito di accertare che la problematica ha una dimensione molto più vasta. Vi sono, infatti, in Italia quasi 20.000 titolari di patentino per la rivendita di generi di monopolio ai quali non è accordata alcuna forma di tutela, nonostante il contributo che essi arrecano, in termini non irrilevanti, all'incremento delle entrate erariali.

E' bene anche precisare che l'emendamento, ove approvato, non comporterebbe un'automatica trasformazione indiscriminata di tutti i patentini rivendite ordinarie, ma solo nei casi in cui sussistono i parametri per l'istituzione di una rivendita ordinaria, ossia il parametro della popolazione residente e quello della distanza minima tra una rivendita e l'altra di tabacchi. Non si verificherebbe quindi, come pure taluno ha sostenuto, il dissesto del sistema di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Tuttavia il relatore, senatore Giaretta, mi ha invitato ad approfondire la questione anche alla luce dell'articolo 65 del collegato fiscale, recentemente approvato dal Parlamento, provvedimento che si è già parzialmente occupato della materia. Tale norma, infatti, ha previsto alcune forme di trasformazione in rivendita ordinaria, limitate però unicamente alle gerenze provvisorie e alle rivendite speciali, con la totale esclusione quindi dei titolari di patentino.

Il senatore Giaretta mi ha anche spiegato – e lo ringrazio per questo – che l'articolo 65 del collegato fiscale è il frutto di un'intesa assai sofferta tra la FIT e l'Amministrazione dei Monopoli, che ha individuato un punto di equilibrio che, allo stato, sarebbe preferibile non alterare.

Prendo atto dei chiarimenti che mi ha fornito il relatore e dichiaro che non ho alcuna difficoltà ad insistere sull'approvazione dell'emendamento. Credo però sia giusto e possibile prestare maggiore attenzione a tali operatori completamente trascurati dalla normativa di settore e, a tal fine, trasformo l'emendamento nell'ordine del giorno n. 562.

MILIO. Signor Presidente, la spesa per investimenti informatici nella nostra pubblica amministrazione da anni è in continua e ingente crescita. Gli emendamenti a mia firma propongono l'adozione del free software, altrimenti detto open source, che è un modello di diffusione dei sistemi operativi informatici e dei programmi, che presenta vantaggi essenziali in ordine al contenimento dei prezzi, alla trasparenza dei prodotti software, alla non dipendenza da un singolo fornitore, in quanto consente di scegliere su un mercato più vasto e concorrenziale con evidenti riflessi sui prezzi, ai risparmi che derivano dalla riutilizzabilità dei codici e delle applicazioni, non legata ai contratti capestro oggi imposti dall'industria del software, allo sviluppo delle economie locali e dell'occupazione, determinato dal fatto che la produzione degli applicativi può essere affidata ad aziende indipendenti invece di spedire oltre oceano svariati miliardi di cosiddetti diritti d'autore. L'open source è già in uso in Danimarca, in Francia e in Germania.

Il voto favorevole su questi emendamenti consentirà, a mio avviso, all'Italia di giocare una partita di vitale importanza e di scegliere tra la perpetua dipendenza e le prospettive di sviluppo che possono essere innescate da questo nuovo modello.

Invito, quindi, il Governo, la maggioranza e l'opposizione a comprendere l'importanza di tali proposte e ad esprimere un voto favorevole.

GAMBINI. Signor Presidente, l'emendamento 50.0.1006 ha l'obiettivo di evitare una grave ferita che potrebbe aprirsi nelle prossime settimane sulla frontiera particolarmente delicata rappresentata dalla lotta alle tossicodipendenze.

Si ricorderà il cosiddetto decreto Dini sulle procedure urbanistiche, che conteneva al suo interno una norma di sanatoria e di condono per le comunità terapeutiche. Come si ricorderà, quel decreto poi non venne convertito in legge e vennero soltanto fatti salvi gli effetti di sanatoria, ma non quelli di carattere finanziario legati alla sanatoria. Il paradosso è che nelle prossime settimane si concluderanno le procedure del condono, ma le comunità terapeutiche saranno chiamate a versare somme cospicue, molte delle quali non sono nelle condizioni di poterlo fare e, pertanto, non sarà concluso il condono edilizio.

A questo punto, ai comuni non resterà che abbattere o acquisire quelle strutture. Stiamo parlando, ad esempio, nel caso di San Patrignano, di uno dei più importanti ospedali per i malati di AIDS nel nostro Paese. Si tratterebbe, quindi, di intervenire, anche sul versante finanziario, per concludere compiutamente la volontà politica espressa attraverso quell'intervento.

Invito, pertanto, il relatore e il rappresentante del Governo a valutare il problema con grande attenzione, perché si tratta - appunto - di governare una questione particolarmente delicata e di non fare esplodere un conflitto insensato tra amministrazioni locali e comunità terapeutiche. La spesa è ridottissima e potrebbe essere trasferita, modificando opportunamente l'emendamento, sull'anno 2002, sanando una situazione che deve rappresentare una preoccupazione per tutti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati su questo articolo.

Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 562, presentato dal senatore Palumbo, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 50.0.1002, ed invito il senatore Milio a presentare un ordine del giorno sugli argomenti sollevati con gli emendamenti a sua firma.

Circa l'emendamento 50.0.1006, ritengo che il problema sollevato sia meritevole di una soluzione. Questo tema è stato evidenziato anche in precedenti finanziarie, ma per diversi motivi non si è mai trovata una soluzione adeguata.

Pregherei il senatore Gambini di voler consentire l'accantonamento dell'emendamento, in quanto lo stesso potrebbe essere fuso con un emendamento ad un articolo successivo, che presenta degli elementi positivi. In questo modo, si potrebbe trovare la necessaria soluzione.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.1000.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, innanzitutto chiedo ai colleghi firmatari di permettermi di apporre la firma all'emendamento 50.1000.

Svolgo il mio intervento, che riguarda il comma 2 di tale proposta modificativa, anche a nome del senatore Maggi, che è il collega principalmente interessato alla questione. Si tratta del rimborso di 750 milioni di lire al comune di Monopoli, soldi anticipati per il ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale.

Mi permetto di sottolineare al Governo che il comune di Monopoli già con una nota del 18 ottobre 2000 ha interessato, non soltanto il presidente del Consiglio Giuliano Amato, ma anche il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Credo si tratti di una nota da tener presente perché, senza voler fare demagogia o tentare speculazioni di ogni genere, il comune di Monopoli, in buona fede e con la generosità e la solidarietà che hanno sempre contraddistinto la popolazione monopolitana, ha pensato di dare la prima accoglienza a tantissimi minori extracomunitari utilizzando i fondi di bilancio e rimandando il pagamento di altri onerosi impegni economici presi, che ora non può più soddisfare - a causa della mancata restituzione delle somme anticipate - senza rischiare il dissesto finanziario.

Non possiamo in questa sede ignorare il problema, che non può ricadere sul bilancio del comune di Monopoli e che dovrebbe invece investire il Governo centrale e l'Unione europea. Anticipo, laddove il Governo dovesse mantenere il suo parere contrario, la nostra disponibilità a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sempre però che vi sia un impegno da parte dello stesso a considerarlo.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, Alleanza Nazionale ha presentato questo emendamento con la forte volontà di destare l'attenzione sulla solidarietà che è stata espressa, in più occasioni e in più circostanze, nel territorio pugliese e, in questo caso specifico, in quello di Monopoli. Tale comune ha infatti utilizzato risorse estremamente consistenti per l'accoglienza, per i soggetti più deboli, per quelli rispetto ai quali probabilmente, non solo la Puglia, non solo Monopoli, ma l'intera comunità nazionale e internazionale avrebbe dovuto avvertire il bisogno di intervenire in maniera concreta.

Sotto questo profilo non può essere un solo territorio a pagare sia in termini di solidarietà sia in termini economici. Avendo la comunità di Monopoli sostanzialmente anticipato somme per 750 milioni di lire, enormi sarebbero i problemi se questo emendamento non dovesse essere accolto. Ci troveremmo così di fronte a situazioni di grave difficoltà non derivanti da un'insana amministrazione della "cosa pubblica", ma dall'uso delle risorse pubbliche per quei fini di interesse generale cui tutti noi dovremmo tendere.

Proprio per questo ci premuriamo di chiedere il voto favorevole e speriamo che le posizioni negative espresse in precedenza possano essere riviste e rimosse.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di pronunciarsi nuovamente, perché ci troviamo di fronte a due questioni: una relativa alle televisioni locali e l'altra relativa al comune di Monopoli. Ci può essere una riconsiderazione del parere negativo espresso, oppure può essere accettata la soluzione proposta in subordine dal senatore Greco di un ordine del giorno?

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, i due argomenti non hanno molta connessione. Per quanto riguarda il problema principale delle produzioni televisive, si compie questo primo intervento per un anno e credo sia un fatto positivo. Per motivi di copertura non è possibile prevedere questo intervento per gli anni successivi; sarà una valutazione che verrà fatta successivamente.

Per quanto riguarda la parte relativa al comune di Monopoli, penso che bisognerebbe prevedere un ordine del giorno più generale relativo a tutte le situazioni dei comuni che si trovino ad avere affrontato questa pressione dell'immigrazione clandestina e che inviti il Governo ad intervenire. Bisognerebbe cioè prevedere un ordine del giorno che, nell'ambito degli interventi dello Stato per l'accoglienza degli extracomunitari, inviti il Governo a voler provvedere al tempestivo rimborso delle spese anticipate da comuni, istituti e comunità per il pagamento di rette di ricovero.

PRESIDENTE. Il relatore si sta orientando verso un ordine del giorno parziale, che tenga conto dell'esigenza del comune di Monopoli, chiedendo al Governo di corrispondere contributi adeguati alle spese sopportate.

Per quanto riguarda il problema delle televisioni, rimane confermata la contrarietà del relatore.

MAGNALBO'. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBO'. Signor Presidente, intervengo per sostenere questo emendamento che riguarda Monopoli e per apporre la mia firma, e auspicare che vada in porto la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Era già intervenuto in sede di dichiarazione di voto il senatore Curto e quindi la sua proposta era ricompresa.

L'ordine del giorno n. 563 impegna il Governo, nell'ambito dell'intervento dello Stato a trovare adeguate soluzioni per il rimborso al comune di Monopoli delle somme anticipate ad istituti e comunità per il pagamento delle rette di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale.

AZZOLLINI. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno per sottolineare l'importanza che riveste questo intervento per quella comunità.

PRESIDENTE. A questo punto il comma 1 e il comma 3 dell'emendamento al nostro esame si intendono ritirati su sollecitazione del relatore, mentre l'ordine del giorno n. 563, su cui si è espresso favorevolmente il relatore, non viene messo in votazione perché è stato accolto dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 50.1001, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.1002, presentato dal senatore Erroi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.1003, presentato dal senatore D'Urso, identico all'emendamento 50.1004, presentato dai senatori Maritati e Battafarano.

Non è approvato.

L'emendamento 50.1005 è inammissibile.

Ricordo che l'emendamento 50.1006 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 50.1007.

Senatore Napoli, c'è un invito del relatore a trasformarlo in ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, questi emendamenti sono tutti uguali, per cui il mio parere resta negativo.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 50.1008, presentato dal senatore Marini e da altri senatori, identico agli emendamenti 50.1010, presentato dal senatore Bianco, 50.1500, presentato dai senatori Castelli e Moro, 50.1501, presentato dal senatore Di Pietro, e 50.1502, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.1009, presentato dal senatore Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.1503, presentato dai senatori Tarolli e Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.1011, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 50.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.0.1201, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.0.1202, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Palumbo, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 50.0.1002 in un ordine del giorno, con la modifica proposta?

PALUMBO. Sì, Signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Essendo accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 562 del senatore Palumbo non verrà posto in votazione.

Senatore Milio, accoglie l'invito a trasformare in un ordine del giorno gli emendamenti 50.0.1000 e 50.0.1001?

MILIO. Signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 564 in questione non verrà posto in votazione.

L'emendamento 50.0.1003 è ritirato, grazie al contributo costante della senatrice Mazzuca Poggiolini.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.0.1004.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, molto probabilmente, la collocazione dell'emendamento 50.0.1004 non è la più opportuna nell'articolo in esame e forse, proprio per questo motivo, sia il relatore che il Governo non ne hanno valutato la portata.

Questo nostro emendamento si riferisce all'articolo 78 del collegato fiscale che è stato votato non più di un mese fa in quest'Aula. Come lei e i colleghi ricorderanno, l'articolo 78 riguardava le società miste concessionarie per la raccolta dei tributi locali in sostituzione del sistema bancario.

In sede di collegato fiscale si sviluppò una discussione ampia e approfondita e, visti i tempi a nostra disposizione, non starò a ripercorrere ora gli argomenti che allora sottoponemmo all'attenzione dell'Assemblea.

Quegli argomenti però furono talmente condivisi dal relatore, il collega Massimo Bonavita, e dal Governo che fu approvato un ordine del giorno, che impegnava l'Esecutivo non solo a rivedere il citato articolo 78 ma anche ad intraprendere tutte le iniziative previste dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, dunque, ad impugnare tutte le costituzioni di società concessionarie realizzate prima che fosse istituito l'albo dei concessionari.

In quell'occasione sottolineammo la pericolosità, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, della costituzione di tali società, la cui genesi rimane, ancor oggi, oscura. Allora richiamammo l'attenzione di quest'Aula che fu concorde nell'approvare l'ordine del giorno testé ricordato.

Ora, il Governo non solo ha dimenticato di impugnare la costituzione di tutte quelle società, ma non ha fatto nulla per eliminare l'articolo 78. Se si tratta di una dimenticanza, invito il relatore e il Governo a rivedere la posizione assunta, ad accantonare eventualmente l'emendamento 50.0.1004 e a dare una risposta in proposito.

Non si può tenere, infatti, in non cale, in maniera assoluta, degli ordini del giorno accolti non nella scorsa legislatura o cinque anni fa, ma soltanto poche decine di giorni fa.

Vorrei una risposta precisa perché, altrimenti l'opinione pubblica saprà che permangono queste irregolarità e queste ombre. Allora dicemmo che molto probabilmente queste società avrebbero sostituito vecchie società concessionarie, di cui abbiamo già avuto esperienza nel corso della prima Repubblica.

Non capisco questo atteggiamento di noncuranza e di disinteresse da parte del relatore e del Governo, per cui vorrei una risposta puntuale per poter comunicare all'opinione pubblica qual è la posizione precisa del Governo.

Oltretutto, il Gruppo dei Verdi ha presentato analogo emendamento all'articolo 58 e più tardi quindi svolgeremo nuovamente questa discussione sullo stesso argomento e con le stesse considerazioni.

Signor Sottosegretario, vorrei che cominciasse a fornire delle risposte già da ora.

PRESIDENTE. Per ragioni di materia, potremmo accantonare l'emendamento per esaminarlo in sede di discussione dell'articolo 58.

PEDRIZZI. La ringrazio, signor Presidente. Con la speranza che in quella sede il relatore e il Governo possano fornire risposte precise.

BONAVITA. Avrai tutto, Pedrizzi!

PRESIDENTE. Era stato proposto l'accantonamento anche del 50.0.1006 del senatore Gambini.

Se non ci sono osservazioni, gli emendamenti 50.0.1004 e 50.0.1006 vengono quindi accantonati.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e quelle dei colleghi del Centro Cristiano Democratico Biasco, Piredda, Danzi, Callegaro e Bosi all'emendamento 50.0.1006.

Richiamo inoltre l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo, che dovranno esprimersi nuovamente quando si discuterà l'emendamento che si ritiene migliorativo del testo, sul fatto che la questione è vera, meriterebbe la giusta comprensione e sarebbe opportuno risolverla. In caso contrario, si penalizzerebbero persone che hanno reso un alto servizio alla comunità e che, quindi, da questo punto di vista non dovrebbero essere ulteriormente danneggiate.

PRESIDENTE. Il relatore si era dichiarato disponibile a riesaminare la questione nella sede opportuna, in sede di esame dell'articolo più pertinente alla materia.

Comunque, senatore Tarolli le ricordo che abbiamo disposto l'accantonamento dell'emendamento 50.0.1006.

Metto ai voti l'emendamento 50.0.1007, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.0.1008, presentato dal senatore Marini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dal senatore Cò si intendono illustrati.

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

CUSIMANO. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti di cui il senatore Maceratini è primo firmatario e l'emendamento 51.1027, di cui è primo firmatario il senatore Curto.

PRESIDENTE. L'emendamento 51.2600 presentato dal Governo si intende illustrato.

D'ALI'. Signor Presidente, l'articolo 51 è dedicato ancora una volta, così come accade in ogni disegno di legge finanziaria ormai da cinque anni, alle disposizioni in materia di vendite di immobili, in particolare di immobili pubblici o di appartenenza agli enti previdenziali.

Già in Commissione ho commentato in maniera molto critica il contenuto di questo articolo e, pertanto, non mi ripeterò a lungo ora in Aula. Faccio solo appello a tutti coloro che hanno esperienza e competenza in materia legislativa - e quindi a lei per primo, signor Presidente - perché leggano il testo di questo articolo e, in particolare alcuni commi, in particolare i commi 4, 5 e 6, che autorizzano una sanatoria di Stato e gli enti previdenziali pubblici a mettere in circolazione sul mercato immobiliare beni privi della necessaria documentazione richiesta in base alla legge n. 47 del 1985 relativa alla sanatoria edilizia. Questo significa immettere sul mercato beni che non potranno mai essere rivenduti, né essere oggetto di transazione di qualsiasi tipo, ipotecaria o altro.

Pertanto, siamo di fronte ad un panorama di previsioni assolutamente illogiche e irrazionali, e ritengo anche improduttive. L'unico effetto che potranno produrre sarà quello di generare confusione tra chi deve vendere, chi deve acquistare e il mercato che deve recepire questi immobili.

Altri commi dell'articolo, come i commi 9, 14 e 15, interagiscono in maniera veramente singolare con le norme di contabilità di Stato in materia di vendita di beni immobili appartenenti al demanio.

Come sempre in questo nostro Paese, non sapendo entrare nel merito dei problemi, si passa da un eccesso all'altro, da un assoluto divieto, per effetto di norme esistenti, di attivare procedure di dismissione ad un assoluto lassismo in base al quale chiunque può mettere mano sul patrimonio dello Stato e cederlo senza alcun controllo. Spero che queste disposizioni - così come per altre su cui nutriamo qualche sospetto - non siano state inserite per avvantaggiare o promuovere singoli e specifici interessi e che siano state introdotte soltanto per un errore concettuale che spesso contraddistingue le norme che vengono sottoposte all'esame del Parlamento.

Spero pertanto che il Senato rifletta su queste norme e sia in grado di correggere il tiro in maniera che quest'Aula licenzi una legge sensata e non norme assolutamente irrazionali, come quelle contenute nell'articolo 51.

Scenderemo nel merito dei singoli emendamenti man mano che essi verranno esaminati. (Applausi dal Gruppo FI).

VEGAS. Do per illustrato l'emendamento 51.2000.

MONTAGNINO. L'emendamento 51.1016 si illustra da sé.

AZZOLLINI. Gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

PIREDDA. Signor Presidente, mi consente di illustrare l'emendamento 51.1028 o non ho tempo? (Commenti dai banchi dei DS).

PRESIDENTE. Lei ha facoltà di illustrarlo.

PIREDDA. Non ripeterò le osservazioni che faceva il collega D'Alì sulla struttura dell'articolo 51, che rende testimonianza di una notevole confusione in materia di beni pervenuti allo Stato a seguito di espropriazioni o di svariati motivi, perché non voglio essere richiamato dal Presidente perché faccio discorsi troppo generali.

Ho proposto l'emendamento 51.1028 con riferimento a due specifici casi, anche se, qualora esso venisse accolto, non verrebbero regolamentati soltanto la fattispecie a cui mi riferisco.

Ci sono due comuni in Sardegna che mi hanno sollecitato questo intervento: uno è amministrato dal centro-sinistra (esattamente il comune di Serramanna), l'altro è amministrato dal centro-destra (il mio paese di origine, Paulilatino). In entrambi questi paesi, negli ultimi anni '30, poco prima della seconda guerra mondiale, lo Stato espropriò parti importanti di territorio limitrofo ai centri abitati per costruire caserme militari non più utilizzate. Questi beni, che sono stati da tempo dichiarati non utili all'esercito, sono passati al patrimonio perché, per uno dei tanti errori dello Stato di allora, che non aveva completato le procedure di espropriazione prima del 1944, non sono stati restituiti ai comuni, com'è avvenuto per gli immobili pervenuti allo Stato prima di quella data; sono rimasti a disposizione del Ministero della difesa, che poi li ha dismessi e passati al patrimonio. In entrambi i casi questi terreni sono ormai circondati da abitazioni; tuttavia, non essendo utilizzati, sono ricettacolo di immondizie, rappresentano un autentico sconcio e impediscono una programmazione urbanistica equilibrata.

Quel che si chiede è, anziché insistere nella vendita a prezzi di presunto mercato (perché nel caso di Serramanna mi pare che il Ministero delle finanze pretenda un prezzo di 2 miliardi di lire che non è assolutamente rispondente ai prezzi di mercato)… (Commenti dai banchi dei DS. Richiami del Presidente).

MANIS. E basta!

PIREDDA. Noi abbiamo sentito fare riferimenti a centri anche di minore importanza rispetto ai comuni cui mi riferisco, quindi sia consentito di farlo anche a me.

D’altra parte, il senatori del CCD hanno o non hanno tempo a disposizione per illustrare i propri emendamenti? Quindi, non si può sindacare quello che un parlamentare dice per sostenere le proprie tesi. Tanto è sicuro che non approverete il mio emendamento, ma questo non significa nulla.

Dicevo che con l’emendamento 51.1028 ho chiesto non che lo Stato regali ai comuni questi patrimoni non più utili alla difesa e passati al patrimonio; sto chiedendo che vengano ceduti ai comuni che li dovessero richiedere, nel caso che non riescano ad essere venduti e che costituiscano oggetto di una programmazione urbanistica interessante per i comuni nei quali sono ubicati questi immobili.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.1029, presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori, si intende illustrato.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, avevo inteso porre un problema in relazione agli immobili del Ministero della difesa, ma mi rendo conto che in questo momento esiste anche una questione normativa che va ulteriormente approfondita.

Pertanto, ritiro gli emendamenti 51.1031, 51.1032 e 51.1033.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, desidero illustrare l’emendamento 51.1045.

PRESIDENTE. Lei sa già che il parere è negativo.

DE LUCA Athos. Stiamo lavorando per trasformare il parere da negativo in positivo, Presidente.

PRESIDENTE. La speranza è illimitata. (Applausi del senatore Boco).

DE LUCA Athos. Se non abbiamo speranza noi, signor Presidente, che rappresentiamo il Paese, figuriamoci chi ci delega a sperare.

L’emendamento in esame ha una ratio molto semplice: ci sono delle vendite straordinarie che dismettono enormi patrimoni degli enti previdenziali pubblici nelle grandi città. In queste vendite sono coinvolti naturalmente anche i negozi, e quindi tutti i fondi di questi immobili. Però, mentre le abitazioni sono state tolte da queste vendite straordinarie per consentire agli inquilini di esercitare il legittimo diritto di prelazione, per i negozi questo non è accaduto.

La ratio dell’emendamento 51.1045 è quella di consentire, anche a chi ha un’attività centenaria di poter esercitare a prezzo di mercato (quindi senza incidere nell’incasso da parte dello Stato), il diritto di prelazione e acquistare il negozio. Nell’emendamento, per evitare vendite frazionate, si prevede anche la condizione che sia l’intero blocco, cioè tutti i negozi che fanno parte di un immobile. Questo è lo spirito della nostra proposta.

Le categorie Confesercenti e Confcommercio spingono in tal senso, perché altrimenti si potrebbe arrivare, signor Presidente e colleghi, ad un fenomeno spiacevole, ossia che alcune società che dispongono di grandi fondi - non sappiamo nemmeno bene come realizzati - acquistano tutti questi immobili in blocco con lo sconto del 30 per cento, per poi proporre ai vari negozianti di comprare quel negozio ad un determinato prezzo. Questo evidentemente, aprirebbe la strada a speculazioni.

Allora, mi pare sia importante il diritto di prelazione per chi abita in un appartamento, ma anche per chi da anni conduce un’attività commerciale. Questo ci sembra ragionevole e in questo spirito abbiamo avuto, da un anno, anche contatti con il ministro Salvi proprio per spianare la strada in tal senso.

Vorrei ascoltare su questo tema il parere del Governo, dopodiché mi riservo di verificare in subordine cosa possiamo fare per tutelare non solo queste categorie, ma anche le nostre città che vengono desertificate da queste grandi operazioni immobiliari.

PRESIDENTE. L’emendamento 51.1047, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori, si intende illustrato.

GERMANA'. Signor Presidente, io e altri colleghi del Gruppo di Forza Italia abbiamo presentato l’emendamento 51.1049 per rifinanziare la legge n. 492 del 1975, tra l’altro impegnando una somma modesta.

L'approvazione dell'emendamento consentirebbe di mettere in moto una porzione di mercato edilizio attualmente fermo e ciò creerebbe nuova occupazione. Tra l'altro, verrebbero agevolati gli appartenenti alle Forze armate e alle forze di polizia. Ritengo, infatti, che questi servitori dello Stato, oggi più che mai impegnati quotidianamente nella lotta contro la criminalità e nel controllo degli extracomunitari, debbano essere oggetto della nostra attenzione.

Pertanto, signor Presidente, chiedo fin d'ora che la votazione su questo emendamento avvenga con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Rognoni, Castellani Pierluigi, Gubert, Besostri e Leoni si intendono illustrati.

PAROLA. Ritiro l'emendamento 51.1052.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ritiro gli emendamenti di cui sono firmataria.

RIPAMONTI. Signor Presidente l'emendamento 51.2510 ripropone alla nostra attenzione il problema della destinazione del Foro Italico e, in particolare, in questo caso la destinazione dello stadio Olimpico.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede la possibilità di cedere a privati lo stadio Olimpico, anche se gli standard previsti per il parcheggio non sono adeguati in termini di metri quadri utilizzabili. Credo che alla base dell'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento vi sia il fatto che lo stadio Olimpico è stato realizzato in tempi successivi al Foro Italico per cui, dal punto di vista della struttura architettonica interna esso è diverso dal Foro Italico.

La ragione del nostro emendamento soppressivo del comma 20 sta proprio in questo: è necessario garantire una destinazione unitaria a tutto il complesso, sia dal punto di vista urbanistico che architettonico. Tra l'altro, sarebbe opportuno non vendere ai privati lo stadio Olimpico, ma recuperarne il progetto originario.

Auspico l'approvazione dell'emendamento perché la sua eventuale vendita ai privati avrebbe come unica conseguenza un uso intensivo di questa struttura, senza tra l'altro avere servizi adeguati agli standard previsti.

MINARDO. L'emendamento 51.0.1000 di cui sono primo firmatario tende a ridurre i canoni di locazione relativi all'edilizia economica e popolare. Non è, infatti, possibile accettare che quanti non hanno avuto la possibilità di acquistare una casa e accedono alle case popolari paghino canoni di 700-800.000 lire al mese.

Per questo motivo, con l'emendamento al nostro esame, si chiede la riduzione dei canoni di locazione in base alle fasce di reddito.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Novi si intendono illustrati.

CENTARO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 51.0.1002 e 51.0.1003 da me presentati e avanzo la richiesta di accantonarli in attesa di una nuova formulazione.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Palumbo si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore. In linea generale, quest'articolo interviene con alcune norme di "manutenzione" del complesso normativo piuttosto cospicuo che è stato predisposto per facilitare i processi di dismissione del patrimonio pubblico.

In qualche misura, potremmo criticare questa continua riformulazione di norme, ma vi è evidentemente la necessità di aggiornare l'ordinamento in base alla concreta esperienza derivante da questi processi di privatizzazione, che hanno una loro complessità e che, d'altra parte, sono previsti come elemento fondamentale delle manovre finanziari di questi anni.

In ragione di questo fatto, vi è la necessità di conservare l'impianto generale dato dalla normativa e dagli indirizzi della legge finanziaria di questi anni, che è quello di favorire l'alienazione del patrimonio pubblico.

Molti emendamenti, in qualche misura, sono in contraddizione con questo indirizzo; indebolirebbero quest'azione, pur segnalando casi di rilievo sociale e di certe dimensioni.

Per tali motivi, su tutti questi emendamenti mi rimetto alla valutazione del rappresentante del Governo: quelli migliorativi della norma, che ne forniscono una specificazione e non ostacolano un processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, devono essere naturalmente valutati e possibilmente accolti.

In conclusione, mi rimetto al parere del Governo su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 51, ad eccezione dell'emendamento 51.1051 che, pur intervenendo su altra materia, trova il mio parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 51.0.1000 e 51.0.1001. Prendo atto della richiesta del senatore Centaro di riformulare gli emendamenti 51.0.1002 e 51.0.1003.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 51.0.1004, 51.0.1005, 51.0.1005a, 51.0.1008, 51.0.1009, 51.0.100a e 51.0.1010.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, siamo di fronte ad un pacchetto di norme abbastanza complesso anche perché intervengono sulle regole per le dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.

Ovviamente, il Governo conviene con il relatore sul fatto che è estremamente complesso e complicato introdurre correzioni costanti a queste norme. Purtroppo, affrontando la questione delle dismissioni del patrimonio pubblico immobiliare, ci siamo trovati di fronte ad un sistema di norme molto spesso impraticabile che, d'altra parte, fino alla legge finanziaria dell'anno scorso, non ha portato a risultati tangibili.

Ci siamo trovati di fronte a beni sui quali gravavano anni di incuria, di inerzia rispetto ad una gestione ordinata e privi, quindi, anche della documentazione contabile necessaria. E' estremamente difficile operare in tal senso, anche perché stiamo cambiando le regole quando una parte rilevante delle operazioni di dismissione è già in corso.

Secondo le previsioni, così come si afferma nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con la fine dell'anno 2000 e, in modo particolare, nell'arco dei primi mesi del 2001, si dovrebbe completare il primo pacchetto di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, per cui entrerebbero nelle casse dello Stato 8.000 miliardi di lire. Quindi, è chiaro che stiamo ragionando su un pacchetto di norme che intervengono anche su operazioni in via di conclusione.

Il Governo ritiene che debba essere difeso l'equilibrio raggiunto su queste norme nel corso della discussione che si è svolta presso la Camera dei deputati e con le modifiche successive introdotte dalla Commissione bilancio del Senato: infatti, fare ulteriori passi in avanti o indietro è estremamente difficile.

Dopo aver fatto questo premessa, esprimo parere contrario sugli emendamenti 51.1000, 51.1001, 51.1002, 51.1003, 51.1004 e 51.1005.

Il parere ovviamente è favorevole sull'emendamento 51.2600 del Governo, mentre è contrario sugli emendamenti 51.1006, 51.1007, 51.1008, 51.1009, 51.1010, 51.1011, 51.1012, 51.1013, 51.1014, 51.1015, 51.2000, 51.1016, 51.1017, 51.1018, 51.1019, 51.1020, 51.1021, 51.1022, 51.1023, 51.1024, 51.1026, 51.1025, 51.1027 e 51.1028. L'emendamento 51.1029 – mi rivolgo anche al relatore – è stato già introdotto nel testo della legge e, quindi, invito i suoi presentatori a ritirarlo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 51.1030, 51.1031 e 51.1032. Mi sembra che l'emendamento 51.1033 sia stato ritirato ma, se non lo fosse stato, rivolgo ai suoi presentatori la richiesta di trasformarlo in un ordine del giorno. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 51.1034, 51.1035, 51.1036, 51.1037, 51.1038, 51.1039, 51.1040, 51.1041, 51.1042, 51.1043 e 51.1044.

Sull'emendamento 51.1045 vorrei intervenire brevemente per dare una spiegazione al senatore Athos De Luca. Questa norma è già contenuta nel testo che stiamo discutendo. Il comma 14 prevede, nel caso di nuove vendite di patrimoni appartenenti allo Stato, qualora siano vendite frazionate, il diritto di prelazione anche per chi ha la concessione o è locatario per motivazioni diverse dalla residenza.

È ovvio che in questo caso parliamo di regole a valere nel caso di vendita frazionata e di nuove vendite; in caso contrario, introdurre questa norma significherebbe paralizzare le operazioni in corso, ritornare indietro e annullare tutto quello che fino adesso è stato realizzato.

Inviterei, quindi, il senatore Athos De Luca a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, che precisi in modo migliore che questa norma vale per tutti gli enti che appartengono alla pubblica amministrazione. In questo caso il Governo sarebbe disponibile ad accoglierlo.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 51.1046, mentre per l'emendamento 51.1047, che sembra la conferma di quanto già previsto nel testo del disegno di legge, chiede ai suoi presentatori di trasformarlo in un ordine del giorno, sul quale quindi esprimerebbe parere favorevole.

Il parere è contrario sugli emendamenti 51.1048, 51.1049 e 51.1050, mentre è favorevole sull'emendamento 51.1051. Il parere è contrario sugli emendamenti 51.1052, 51.1053, 51.1054, 51.1055, 51.1056, 51.1057, 51.1058, 51.1059, 51.1060, 51.1061, 51.2001, 51.2510, 51.2002, 51.2003, 51.0.1000, 51.0.1001, 51.0.1002, 51.0.1003, 51.0.1004, 51.0.1005, 51.0.1005a, 51.0.1008, 51.0.1009 e 51.0.100a.

Il Governo, infine, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 51.0.1010, perché è chiaro che valgono quelle norme con le successive correzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1001.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 51.1001, perché ritengo che qualcosa debba pure rimanere agli atti. Infatti, il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in realtà, ricorda un po' certi processi di privatizzazione della Russia post sovietica. (Commenti dai banchi del Gruppo DS). E' la verità! Perché vi ribellate? Infatti, questo Governo di centro-sinistra in realtà sta colpendo proprio i ceti popolari che afferma di voler difendere. Qui è stato anche ricordato che su questi beni grava uno stato di mancata manutenzione più che preoccupante, cioè sostanzialmente sono beni che urbanisticamente sono in decomposizione. Dobbiamo, però, interrogarci anche sulle responsabilità di questa mancata manutenzione.

Si è affermato anche che nel 2001 il pacchetto che deriverà dal processo di dismissione porterà nelle casse dello Stato 8.000 miliardi; tuttavia, dobbiamo interrogarci anche su quali saranno le conseguenze sulle tasche dei cittadini per questi 8.000 miliardi che entreranno nelle casse dello Stato.

Sappiamo che la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico interessa soprattutto i ceti popolari che, a partire dal 1992, hanno visto enormemente diminuire il loro potere d'acquisto. Lei immagini, signor Presidente, che per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, negli ultimi dieci anni (sono dati diffusi dalla Banca d'Italia), il potere d'acquisto è diminuito dell'8,7 per cento e, in particolare, nel Sud del 16,2 per cento. Sappiamo, poi, che il 13 per cento delle famiglie italiane vive in una condizione di povertà e che al Sud essa interessa e coinvolge il 27 per cento delle famiglie.

Signor Presidente, il Governo, quindi, si dichiara contrario ad un emendamento che cerca di tutelare le famiglie italiane che hanno visto colpita la loro capacità di reddito e vivono in condizioni di povertà (che, ripeto, al Sud si estende al 27 per cento delle famiglie) e, pertanto, non possono nella maniera più assoluta vedersi sottratta la disponibilità di un appartamento nel momento in cui è l'unica cosa certa sulla quale si fonda il loro futuro e la loro esistenza. Nello stesso tempo, sappiamo che nel Mezzogiorno ormai vi sono livelli di coabitazione negli alloggi popolari che ricordano quelli dell'Unione Sovietica degli anni '50 e '60.

Una volta che queste famiglie perderanno addirittura la certezza dell'alloggio, mi domando e domando al Governo cosa avverrà e quale incremento dei livelli di criminalità diffusa e di banditismo sociale metropolitano si verificheranno in alcune aree non solo del Sud, ma anche del Nord.

Ecco perché tanta faciloneria nel bocciare questi emendamenti, che riguardano i processi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, ci lascia completamente interdetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1002, identico all'emendamento 51.1003.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 51.1003, nonché tutti gli emendamenti a mia firma presentati sull'articolo 51, tranne il 51.1037, il 51.1044 e il 51.2001; sugli ultimi due svolgerò una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1002, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1004, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1005, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.2600, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1006, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 51.1007 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1008, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1009.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ci pare incomprensibile che questo emendamento non possa essere approvato. Già le nostre perplessità sull'intero articolo 51 sono state espresse con puntualità dai miei colleghi, ma il comma 4 non solo renderà - nonostante gli intendimenti del Governo - molto più difficile e farraginosa la procedura, ma soprattutto costituirà un'evidente lesione dell'ordinamento che non può essere accettata.

Vorrei consigliare ai senatori della maggioranza di acquistare un immobile da parte di un funzionario che si presenti, dichiari di esserne proprietario e che lo autocertifichi. E' vero che anche la Fontana di Trevi in un famoso film poteva essere venduta, ma con il comma 4 di questo articolo il film è divenuto realtà.

E' di tutta evidenza che ciò non è possibile, anche perché a ben vedere la correzione apportata dal Senato, che tenta di porre un parziale rimedio per le controversie in corso, porta alla ovvia domanda: se per le controversie in corso si fa una deroga, cosa accadrebbe per quelle che dovessero sorgere, supponiamo, nel caso di enti che hanno subìto vicende di estinzione, di liquidazione o altro? Chi si fiderà mai a comprare un immobile sulla base della parola del funzionario che si presenta?

Credo ci si trovi di fronte ad una norma che vìola i princìpi dell'ordinamento e che è di dubbia utilità, anzi è sicuramente inutiliter data. Per questo, raccomando l'accoglimento dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, di chiarimenti non ce ne sono stati. Mi rendo conto che l'amministrazione che non abbia il titolo non vuole danneggiare l'acquirente, ma credo che comunque questo subirà qualche danno.

Metto ai voti l'emendamento 51.1009, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 51.1010 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1011, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1013, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1014, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1015, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1016.

MONTAGNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1017, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1018, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1019, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1020, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 51.1021 e 51.1022 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 51.1023, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 51.1024 e 51.1025 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 51.1026, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1027, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1028, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Senatore Pizzinato, sull'emendamento 51.1029 le è stato rivolto un invito al ritiro. Lo accoglie?

PIZZINATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1030, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 51.1031, 51.1032 e 51.1033 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 51.1034, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 51.1035 e 51.1036 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 51.1037, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 51.1038, 51.1039, 51.1040, 51.1041, 51.1042 e 51.1043 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1044.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, l'emendamento tende a sopprimere dal testo le parole "oltre alle eventuali spese legali". Lo scopo dell'emendamento è di lasciare a carico di chi ha promosso le cause relative agli immobili le eventuali spese legali sostenute. Oltretutto, queste spese a volte sono onerose e per queste dovrebbero rimanere a carico di chi le ha provocate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1044, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 51.1045.

Senatore De Luca, accetta l'invito di trasformarlo in ordine del giorno?

DE LUCA Athos. Sì, signor Presidente, accetto e leggo l'ordine del giorno: "…quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 51 vale anche per le vendite degli immobili degli enti previdenziali pubblici". L'ordine del giorno reca, oltre alla mia, anche le firme dei senatori Ferrante, Mele e De Zulueta.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 565, testé letto dal senatore Athos De Luca, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 51.1046, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 51.1047.

Senatore Bedin, accoglie l'invito a trasformarlo in ordine del giorno?

BEDIN. Sì, signor Presidente, accetto di trasformarlo nell'ordine del giorno n. 566 e ringrazio il Sottosegretario per aver dichiarato di accoglierlo. Trattandosi di norma interpretativa, il risultato è identico.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione. Metto ai voti l'emendamento 51.1048, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1049.

GERMANA'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA'. Signor Presidente, avevo preannunciato la richiesta di voto elettronico. Ritengo, mio malgrado, che il Governo non vuole andare contro le forze dell'ordine che avrebbero diritto ad una loro casa. Credo che il Governo abbia espresso parere contrario a questo emendamento per evitare che costoro un domani siano costretti a pagare l'ICI. Comunque, chi verrà dopo ci penserà.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Aggiungo la mia firma e quella dei senatori Moro, Gasperini, Preioni, Stiffoni, Colla e Rossi all'emendamento 51.1049 e annuncio il voto favorevole.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Aggiungo le firme di tutto il Gruppo preannunciando il voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Germanà, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.1049, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. L'emendamento 51.1050 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1051, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori.

E' approvato.

L'emendamento 51.1052 è stato ritirato.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, se i colleghi Parola, Marino e Pizzinato lo consentono, vorrei fare mio l'emendamento 51.1052, che è stato ritirato.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Tarolli. Passiamo dunque alla votazione di tale emendamento.

TAROLLI. Signor Presidente, con l'occasione, vorrei fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Certo, senatore Tarolli, è una sua facoltà.

TAROLLI. Grazie, signor Presidente, oltre alla mia aggiungo anche la firma dei colleghi Zanoletti, Napoli Bruno, Piredda e Bosi del Centro Cristiano Democratico.

La decisione di mantenere in vita tale emendamento nasce da una semplice ragione: il comma 18 è stato introdotto alla Camera dei deputati, se non sbaglio, su proposta dell'UDEUR ed è stato quindi approvato dalla maggioranza. Detto comma prevede sostanzialmente di eliminare la possibilità per gli utenti delle case di proprietà dell'INA, dell'ENPAF e di altri enti di acquistare casa con le stesse procedure e modalità previste per gli utenti che abitano case di proprietà dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL e dell'INPDAI.

Con il comma 18 si prevedono due modalità diverse per l'acquisizione dell'abitazione a secondo che si abitino case di proprietà, ad esempio, dell'INA o dell'INPS.

Poiché si tratta di una norma che, a mio avviso, non ha ragione di esistere in quanto propone modalità che determinano evidenti sperequazioni, vorrei che su tale emendamento la maggioranza si assumesse la totale responsabilità di realizzare un differente trattamento ingiustificato.

Pertanto, chiedo che tale comportamento rimanga agli atti, sottoponendo l'emendamento 51.1012 alla votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tarolli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.1052, presentato dal senatore Parola e da altri senatori, ritirato e fatto proprio dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Gli emendamenti 51.1053, 51.1054, 51.1055 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 51.1056, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1057, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 51.1058 e 51.1059 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 51.1060, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 51.1061 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 51.2001.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, acquisiamo in toto le dichiarazioni del collega Ripamonti, anche perché i senatori del Gruppo dei Verdi hanno sottoscritto l'emendamento 51.2510, identico al nostro emendamento ora in discussione.

Inoltre, signor Presidente, chiediamo la votazione nominale mediante procedimento elettronico degli emendamenti 51.2001, 51.2002 e 51.2003, comunicando, nel contempo, alla segreteria dell'Assemblea che tutti i componenti del Gruppo della Lega Nord aggiungono la loro firma su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, così sarà fatto.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Vorrei chiedere ai colleghi della Lega Nord di consentire ai colleghi presenti del Gruppo di Alleanza Nazionale di apporre le loro firme sugli emendamenti 51.2001 e 51.2002.

A me sembra strano che il Governo e il relatore abbiano espresso molto velocemente un parere negativo su emendamenti particolarmente importanti, in quanto trattano questioni che sono state al centro del dibattito delle cronache giornalistiche dei giorni scorsi e che fanno riferimento, in particolare, allo stadio Olimpico nel suo complesso.

Aggiungiamo con piacere le nostre firme a quelle dei colleghi della Lega Nord perché si dimostra, in tal modo, che la Lega è interessata a problemi che riguardano Roma e il Mezzogiorno d'Italia. (Commenti dal Gruppo DS).

RIPAMONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo non si è mai opposto al processo di dismissione del patrimonio pubblico; anzi, con le passate leggi finanziarie abbiamo tentato, molto spesso riuscendoci, a migliorare la norma. Faccio riferimento in particolare alla dismissione del patrimonio dei beni culturali.

Anche in questo caso abbiamo tentato di realizzare lo stesso intento. Abbiamo posto alcuni problemi relativamente al fatto che in questo caso non esiste la dotazione di standard previsti per i parcheggi, eppure si prevede la dismissione; abbiamo posto il problema di un'attività intensiva che si potrebbe verificare nel caso in cui questo immobile venga venduto ai privati.

Noi proponiamo quindi all'Aula di valutare la necessità di un recupero complessivo in termini unitari di tutta l'area, sia sul piano urbanistico che su quello architettonico.

Ci dispiace che su queste osservazioni puntuali espresse in Aula il Governo non abbia fornito alcuna risposta.

Ribadiamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 51.2510 e ci auguriamo che l'Aula accolga questa indicazione.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere le firme dei senatori del Gruppo CCD presenti in Aula sull'emendamento 51.2001, in merito al quale annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 51.2001, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori, fino alle parole "comma 20".

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 51.2001 e l'emendamento 51.2510.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.2002.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.2002, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.2003.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.2003, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Disegni di legge, rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica

Deroga per l'esame in Commissione del disegno di legge n. 4732-bis

PRESIDENTE. Comunico che i Capigruppo hanno unanimemente concesso alla Commissione sanità la deroga - ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento - per l'esame del disegno di legge sul personale sanitario, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

La Commissione è pertanto autorizzata a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 51.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, è stato difficile per me non contestare comma per comma questo articolo ma alla fine, non essendoci stato alcun tipo di ravvedimento da parte del Governo e della sua maggioranza, sono costretto a ricordare all'Assemblea che con l'articolo 51 sostanzialmente state - maggioranza e Governo - ponendo le basi per "vendopoli". Non vi lamentate di ciò che accadrà dopo l'approvazione di questo articolo.

Cito a memoria. Primo: lo Stato e gli enti pubblici previdenziali possono vendere senza mostrare il titolo di proprietà. Secondo: sono esonerati dalle norme urbanistico-edilizie. Terzo: è prevista la trattativa privata per immobili con valore inferiore a 400 milioni di lire, mentre per altri gli enti possono transigere sul prezzo sulla base di apprezzabili valutazioni. Infine, i dipendenti addetti al servizio di portierato o di custodia rimangono comunque a carico degli enti.

Ho citato, Presidente, solo alcune delle questioni che questo articolo pone. Se per accelerare un processo di dismissione degli immobili si pongono così seri rischi di andare a "vendopoli", noi mostriamo il nostro netto dissenso, un dissenso che in questo momento sentiamo di affermare con tutta la forza necessaria, non mancando di dire, per di più, che queste norme, sotto il profilo concreto, ben lungi da accelerare un corretto processo di dismissione degli immobili, invero lo renderanno ancor più farraginoso e complesso.

Dunque, delle due l'una: o volevate seriamente andare verso procedure accelerate, e non è questo il modo e quindi si può tranquillamente sopprimere l'articolo 51, oppure le violazioni dell'ordinamento sono così gravi che certamente renderanno possibile introdurre elementi di illegittimità nella compravendita di questi immobili. È un pericolo, signor Presidente, che il nostro Gruppo e la Casa delle libertà sentono necessario rappresentare all'Assemblea perché riteniamo che questo articolo sia seriamente foriero di gravi problemi.

Per queste ragioni chiediamo che la votazione dell'articolo 51 avvenga mediante procedimento elettronico. (Applausi dai Gruppi FI e CCD. Congratulazioni).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto. Tutte le motivazioni che il senatore Azzollini ha riportato nella dichiarazione di voto contrario all'articolo 51 sono fatte proprie anche dal Gruppo della Lega, che quindi ribadisce il voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 51, nel testo emendato.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.0.1000, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.1001, presentato dal senatore Novi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 51.0.1002 e 51.0.1003 sono stati accantonati; vedremo poi quando metterli in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.1004, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.1005, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.0.1005a.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, per economia di tempo, non ho provveduto ad illustrare l’emendamento in esame nel momento in cui si doveva procedere all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 51.

Credo che l’emendamento 51.0.1005a non muova chissà quali passioni o quali interessi. Certamente può essere frenante per alcune aree del nostro Paese, perché vi è una maniera di intendere anche il termine di proprietà non più rispondente ai requisiti e ai bisogni attuali della nostra nazione. Io parlo a proposito degli usi civici, che è un problema estremamente serio. Esso è superato nella realtà, ma diventa serio nella sua applicazione. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

Se dovessimo interessarci solamente del sesso degli angeli o della definizione del termine "uso civico", forse ci sarebbe tanta passione in quest’Aula da far sì che il tempo a disposizione per l’intera legge finanziaria non sarebbe sufficiente. La verità - come ho ripetuto - è che alcune aree del nostro Paese hanno completamente cambiato volto a seguito degli anni trascorsi. C’è stata la grande volontà dei governanti, degli uomini di responsabilità, di scegliere nella non scelta, lasciando le cose così come stanno, addebitando non al napoletano ma all’intero sistema il modo di dire: "arrangiatevi!". Significa che ognuno ha le proprie responsabilità.

Il cittadino non è inadempiente, ma si trova ad operare in uno stato di incertezza, in uno stato di conflittualità non sempre risolvibile da quelli che sono gli organismi preposti da parte della legge. Ci si trova dinanzi a delle ingessature, nell’impossibilità di dare le concessioni edilizie a sanatoria e di lasciare i piani di commercio. Quindi, si tratta dell’impossibilità di entrare in quelli che sono i contributi, i finanziamenti, le famose Agende 2000-2006; significa escludere aprioristicamente chi piace, chi sta bene, chi è sazio e beato e può parlare di quello che vuole. Però, consentitemi di dire che chi si trova in difficoltà oggettiva, a cui non può essere riconosciuto alcun elemento di riscossa, è aggredito continuamente dalla stampa e dai soloni che parlano di legalità, di sviluppo e di democrazia, dimenticandosi del territorio.

Anche nella logica del trasferimento delle competenze da parte dello Stato alle regioni e agli enti locali, bisogna dare a questi l’autonomia su alcune questioni; non autonomie solamente trasferite, ma anche certezza soprattutto in considerazione del fatto che alcuni provvedimenti devono essere emanati in direzione della risoluzione dei problemi.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, vorrei invitarla ad essere conciso.

RECCIA. Signor Presidente, ho presentato a questa finanziaria solo due emendamenti. Già in Commissione bilancio, ai cui lavori ho partecipato ininterrottamente da lunedì a venerdì, la mia proposta fu respinta in maniera tecnica. Io non ho alcuna presunzione nel ritenere che l’Aula, in questo momento, possa maturare una riflessione atta a dare anche un parere diverso da quello espresso sia dal relatore che, con molta fretta, dal Governo.

Che almeno mi fosse stata detta una parola, non dico di conforto, ma di considerazione e di bontà con riferimento allo spirito che mi aveva mosso a presentare questo emendamento.

Signor Presidente, sono profondamente amareggiato sia nei confronti del relatore che del rappresentante del Governo, per il modo molto superficiale con cui hanno manifestato il loro dissenso sull'emendamento 51.0.1005a.

DEMASI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 51.0.1005a.

MORO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta sarebbe terminata alle ore 12 per impegni dei senatori del Gruppo DS. Chiedetemi, dunque, il rinvio della votazione, ma non dichiarazioni di voto.

FERRANTE. Dobbiamo eleggere un Presidente.

MORO. D’accordo, chiedo allora di rinviare la votazione su quest'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 alla seduta pomeridiana.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16 e la seconda alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore12,10).

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 35 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 45.

Approvato con un emendamento

(Interventi in materia di solidarietà sociale)

1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

EMENDAMENTI

45.1000 (già 35.23)

Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Al comma 11 sostituire la cifra: "350 miliardi" con la seguente: "450", conseguentemente come compensazione l’articolo 45 è soppresso.

45.1001 (già 35.24)

Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all’interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole da: "350 miliardi" fino alla fine del comma con le seguenti: "450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l’anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

Conseguentemente sopprimere l’articolo 45.

45.1002 (già 35.25)

Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Al comma 16, dopo la parola: "sono" aggiungere le seguenti: "incrementate di lire 100 miliardi per l’anno 2001 e".

Conseguentemente sopprimere l’articolo 45.

45.1007 (già 35.5)

Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 104" inserire la seguente: "anche".

45.1008 (già 35.6)

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Al comma 1, le parole: "per la cura" fino a: "ad essi provvedevano" sono sostituite dalle seguenti: "per la cura e l’assistenza in genere di detti soggetti ed in particolare successivamente alla perdita dei familiari o conviventi che ad essi provvedevano".

45.1009 (già 35.10)

Tirelli, Moro

Le parole da: "Al comma 1" a: "100 miliardi respinte"; seconda parte preclusa

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: "100 miliardi" con le seguenti: "300 miliardi".

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

45.1010 (già 35.9)

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: "100 miliardi" con le seguenti: "200 miliardi".

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

45.1011 (già 35.7)

Tarolli, D’Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda,

Zanoletti

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "100 miliari" con le seguenti: "150 miliardi".

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni culturali e le attività culturali, legge n. 163 del 1985, ridurre gli importi come segue:

2001:  –  50 miliardi.

45.1012 (già 35.8)

Tirelli, Moro

Precluso

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: "100 miliardi" con le seguenti: "150 miliardi".

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

45.1014 (già 35.12)

Mazzuca Poggiolini, D’Urso

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, comma 1 inserire in fine il seguente periodo: "Le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l’acquisto di attrezzature, materiali e mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività delle organizzazioni di volontariato"".

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: "con decreto" con le seguenti: "con decreti".

Compensazione Democratici n.  1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n.  2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n.  3.

All’articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001:  – 1.000.000;

2002:  – 1.000.000;

2003:  – 1.000.000.

45.1017 (già 35.15)

Tirelli, Moro

Respinto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 1º marzo 2001 il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto definisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente nonchè la ripartizione del fondo alle regioni tenuto conto del numero di persone portatrici di handicap presenti sul territorio regionale. Le regioni, entro il 1º maggio 2001, definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte dai beneficiari del finanziamento nonchè la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi".

45.1018 (già 35.16)

Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400", aggiungere le seguente: ", sentite le competenti commissioni parlamentari".

45.1019 (già 35.17)

Tirelli, Moro

Id. em. 45.1018

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400", aggiungere le seguenti: "sentite le competenti commissioni parlamentari".

45.1020 (già 35.18)

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle associazioni di volontariato riconosciute è garantito l’uso gratuito di quei beni strumentali che sono supporto necessario alla loro attività e che saranno forniti dallo Stato".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

45.1021 (già 35.19)

Gnutti, Lorenzi, Bianco

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

45.1021a (già 40.0.9)

 

Vedovato

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche agli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all’articolo 125, comma 1, alla voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001:  –  1.000;

2002:  –  1.000;

2003:  –  1.000.

45.1022 (già 35.20)

Brignone, Castelli, Moro

V. nuovo testo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.-bis. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f)" con le seguenti: articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)"".

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

45.1022 (già 35.20) (Nuovo testo)

Brignone, Castelli, Moro

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.-bis. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f)" con le seguenti: articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)"".

 

45.1023 (già 35.22)

Cimmino, Lauria Baldassare, Misserville, Mundi

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

"3. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958 n. 339. La presente norma si applica ai procedimenti giurisdizionali in materia di licenziamenti individuali non ancora definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore"".

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 45

45.0.100 (già 35.0.3)

Tomassini, De Anna, Bruni, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

1. L’indennità speciale istituita dall’articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 333.360 a decorrere dal 1º gennaio 2001.

2. L’adeguamento con le modalità ed i criteri fissati dall’articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1º gennaio 2001.

3. Alla concessione e all’erogazione dell’indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 e relative proiezioni per gli anni successivi, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

Approvato con un emendamento

(Interventi in materia di promozione
dello sviluppo sostenibile)

1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell’ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per l’anno 2002 e 50 miliardi per l’anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell’ambiente.

g) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;

h) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;

i) interventi per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;

l) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

EMENDAMENTI

46.1000 (già 36.1)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

46.1001 (già 36.2)

Rizzi, Manfredi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Id. em. 46.1000

Sopprimere l’articolo.

46.1002 (già 36.3)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "di promozione dello" con le seguenti: "per lo".

46.1003 (già 36.4)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: "fondo" aggiungere la seguente: "nazionale".

46.1004 (già 36.5)

Colla, Moro

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione".

46.1005 (già 36.6)

Vigevani, Vertone Grimaldi, Figurelli

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo e quelli indicati negli articoli 37 e 38, nonchè interventi analoghi che intendono produrre effetti in materia di sviluppo sostenibile e che non abbiano espliciti obiettivi di conoscenza scientifica, oltrechè sul piano ambientale, debbono essere preliminarmente valutati anche sul piano degli effetti economici. In particolare, per quanto concerne gli effetti economici, diretti ed indiretti, relativi sia al contesto nazionale che internazionale, gli incentivi o agevolazioni nazionali di qualsiasi natura rivolti all’adozione, allo sviluppo tecnologico, alla diffusione e alla realizzazione di prodotti, processi e sistemi, devono essere valutati anche sotto il profilo del loro impatto sulla bilancia commerciale e su quella tecnologica.

46.1006 (già 36.8)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico".

46.1007 (già 36.9)

Colla, Moro

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico".

46.1020

Giovanelli

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale".

46.1021

Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera g).

46.1008 (già 36.12)

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

"l-bis) finanziamento di interventi di rimboschimento delle pinete di Monterosso Almo, Giarratana, Pini d’Aleppo di Vittoria e Monserrato di Modica, parzialmente distrutte da incendi estivi, per una spesa di 2,5 miliardi di lire".

46.1009 (già 36.14)

Ronchi, Ripamonti

Respinto

Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

"g) interventi per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano, ivi incluse le cosiddette "domeniche ecologiche";

h) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini".

46.1010 (già 36.15)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Respinto

Sopprimere il comma 3.

46.1020a

Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: "centottanta giorni> con le seguenti: "8 mesi".

46.1011 (già 36.17)

Ripamonti, Pieroni

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell’ambiente," aggiungere le seguenti: "da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge".

46.1012 (già 36.18)

Colla, Moro

Le parole da: "Al comma 3" a: "eventualmente interessati" respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo le parole: "eventualmente interessati," inserire le seguenti: "sentita la Conferenza permanente per lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

46.1013 (già 36.25)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "eventualmente interessati" aggiungere le seguenti: "previo paree della Conferenza Stato-Regioni".

46.1014 (già 36.19)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "eventualmente interessati" aggiungere le seguenti: "e con le regioni".

46.1015 (già 36.20)

Colla, Moro

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "e la relativa erogazione" aggiungere le seguenti: ", con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite".

46.1016 (già 36.21)

Napoli Roberto, Mundi, Misserville, Nava

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Nell’ambito delle spese di cui ai commi 40 e 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è previsto anche il contributo per attività di Certificazione Eco-Ambientale e Gestione Forestale da assegnare alle Associazioni nazionali che hanno rappresentatività nazionale a livello europeo ed extra-europeo".

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

46.1017 (già 36.22)

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nei programmi finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, destina una quota di lire 19 miliardi agli interventi di completamento del Progetto di cui all’articolo 2 della delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 219".

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

46.1018 (già 36.23)

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4. I programmi nazionali e gli accordi di programma di cu iall’articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, possono riguardare anche le aree vincolate ai sensi dell’articolo 82, lettera d), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e ricomprese all’articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

46.1019 (già 36.24)

Besostri, Crescenzio

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas dovrà definire i criteri e le regole in base ai quali dovranno essere effettuate le valutazioni dei rami di azienda ENEL SpA da trasferire in base a uanto previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 9 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.85

D’Alì, Vegas, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro, Novi, Siliquini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell’articolo 46 del disegno di legge finanziaria per l’anno 2001,

premesso che:

l’articolo 46 del disegno di legge concernente "interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile;

il comma 2 del predetto articolo, lettera a), dispone che le risorse del fondo di cui al comma uno sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi relativi alla riduzione della quantità e delle pericolosità dei rifiuti e alla raccolta differenziata, riuso e riutilizzo dei rifiuti,

impegna il Governo,

nell’attuazione della disposizione in premessa, a dare priorità agli interventi in ordine alla raccolta ed eliminazione dei rifiuti delle Isole Minori.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Approvato con un emendamento

(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall’anno 2001, nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all’assorbimento dell’anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

EMENDAMENTI

47.1000 (già 37.1)

Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere l’articolo.

47.1001 (già 37.2)

Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano Di

Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Le parole da: "Al comma 2" a: "tre per cento" respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: "tre per cento" con le seguenti: "quindici per cento".

47.1002 (già 37.3)

Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, Marini, Castellani, Marino, Folloni, Larizza, De Martino, Pelella, Donise, Napoli, Iuliano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: "tre per cento" con le altre: "cinque per cento"

47.1003(già 37.4)

Colla, Moro

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia," aggiungere le seguenti: ", con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite".

47.1004(già 37.6)

Colla, Moro

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione".

47.1005(già 37.7)

Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, De Martino, Pelella, Donise, Ronchi, Ripamonti, Castellani Pierluigi, Marino, Marini, Folloni, Napoli, Larizza, Pappalardo, Pieroni, Figurelli, Iuliano

V. nuovo testo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma precedente, è inserito, su proposta del Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno entro il quinquennio 2001-2005, di tre milioni di metri quadri di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza tecnologia estera:

a) incentivazione, nella misura dell’80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari di abitazioni private mediante la predisposizione degli edifici all’impiego dell’energia solare termica in tutte le nuove costruzioni e nella ristrutturazione radicale nelle vecchie abitazioni;

b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;

c) la predisposizione da parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato"".

47.1005(già 37.7) (Nuovo testo)

Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, De Martino, Pelella, Donise, Ronchi, Ripamonti, Castellani Pierluigi, Marino, Marini, Folloni, Napoli, Larizza, Pappalardo, Pieroni, Figurelli, Iuliano

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma precedente, è inserito, su proposta del Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza tecnologica estera:

a) incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell’80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private ;

b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;

c) la predisposizione da parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato"".

47.1006(già 37.8)

Maceratini, Maggi, Specchia, Zambrino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Il 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca nel campo della fusione nucleare".

47.1007 (già 37.0.1)

Giovanelli

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di promuovere e sostenere la sperimentazione di azioni di manutenzione e l’avvio all’alto fusto dei boschi cedui PER fini di riqualificazione e tutela ambientale con l’utilizzo delle biomasse eccedenti ai fini di produzione energetica e industriale presso il ministero delle Politiche agricole e forestali è costituito un fondo di Lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri e dei principi della gestione sostenibile e della contabilità ambientale forestale sono definiti procedure e criteri per la ripartizione e l’assegnazione del fondo, nonché per la redazione e il finanziamento dei relativi progetti, conseguentemente all’articolo 38, il contributo ivi previsto è ridotto nella misura di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003".

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato con un emendamento

(Contributo straordinario all’ENEA)

1. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall’energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all’ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell’ambito del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L’ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l’importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l’anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L’ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.

4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.

EMENDAMENTI

48.100 (già 38.1)

Manfredi, Rizzi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro, Magnalbò

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

1. Alle società ed imprese che adottino tecnologie idonee alla produzione, su scala industriale, di energia elettrica con energia solare, il costo complessivo degli investimenti realizzati può essere coperto sino e non oltre il 30 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati complessivi 200 miliardi di lire, attribuiti nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile.

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artiginato, avvalendosi dell’ENEA, che presenta altresì ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle progettazione, esecuzione dei progetti e profittarietà della gestione valuta i progetti di massima, e liquida gli importi entro il 31 dicembre degli anni 2001, 2002 e 2003 relativamente alle realizzazioni rese operative nel corso degli anni stessi".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

48.101 (già 38.2)

Piredda

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "ad alta temperatura" aggiungere: "nonchè dell’uso dell’idrogeno come carburante".

48.1002 (già 38.3)

Vigevani, Pappalardo, Pelella, Cabras

Approvato

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente capoverso: "Inoltre l’ENEA attua un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare in collaborazione con produttori di impianti, produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie".

48.1004 (già 38.5)

Vigevani, Pappalardo, Pelella, Cabras

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: "il progetto di massima..." fino alla fine del comma con le parole: "i progetti di massima, che definiscono le caratteristiche tecniche degli impianti, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione degli stessi impianti e indica altresì i soggetti con i quali saranno sviluppati i programmi".

48.1500 (già 38.7)

Vigevani

Ritirato

Al comma 3, la parola: "il progetto" è sostituita con la parola: "i progetti".

48.1007

Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "sentito il Ministro dell’ambiente".

48.1005 (già 38.7)

Vigevani, Pappalardo, Ripamonti, Pelella, Cabras

Ritirato

Al comma 3, la parola: "il progetto" è sostituita con la parola: "i progetti".

48.1006 (già 38.8)

Vigevani, Pappalardo, Ripamonti, Pelella, Cabras

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. A tal fine nel quadro dei propri compiti istituzionali, l’Ente è tenuto a valutare ed elaborare, anche su indicazioni del Governo, proposte e progetti di intervento in materia di energia, di sviluppo e di competitività tecnologica di interesse generale, corredando tali proposte con le valutazioni di ordine economico, finanziario, ambientale, nonchè con le indicazioni di ordine organizzativo. Tali proposte vengono sottoposte ai competenti organi di Governo per le procedure di valutazione, approvazione e di eventuali finanziamenti".

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 48

48.0.1000 (già 38.0.1)

Piatti, Scivoletto, Preda, Murineddu, Conte, Barrile, Saracco, Battafarano, Figurelli

Ritirato e trasformato nell'odg n. 574 riferito all'articolo 143

Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

"Art. 48-....

(Contributi ad enti e istituti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali sono iscritti in distinte unità previsionali di base i contributi concessi dal Ministero medesimo in favore dei seguenti istituti ed enti, oggetto di riorganizzazione ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454:

a) INEA;

b) Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (già Istituto nazionale della nutrizione);

c) Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno).

2. Nel quadro 13 della Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi i riferimenti ai contributi in favore dei seguenti enti e istituti; Istituto nazionale di economia agraria; Centro di ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno; Istituto nazionale della nutrizione".

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 39 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 49.

Approvato

(Interventi in materia di patrimonio
storico-artistico)

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.

EMENDAMENTI

49.1000(già 39.14)

Brignone, Moro

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: "lire 100 miliardi" con le seguenti: "lire 200 miliardi".

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

49.1001(già 39.13)

Brignone, Moro

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: "lire 100 miliardi" con le seguenti: "lire 150 miliardi".

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

49.1001a(già 39.1)

Ferrante

Ritirato e trasformato nell'odg n. 557

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per favorire il consolidamento, il recupero, la ristrutturazione e la conservazione dell’Eremo Colle San Marco (AP) è autorizzata una spesa di 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003".

Conseguentemente, all’articolo 39, ridurre la somma ivi prevista, per l’anno 2001, di lire 500 milioni e all’articolo 143, Tabella B, alla voce: "Ministero per i beni e le attività culturali" apportare le seguenti variazioni:

2002: – 500;

2003: – 500.

49.1002 (già 39.10)

Brignone, Moro

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle biblioteche e dei beni librai garantendo una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite".

49.1003 (già 39.11)

Brignone, Moro

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei e delle biblioteche degli enti locali assicurando una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite".

49.1004 (già 39.12)

Brignone, Moro

Ritirato

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali," con le seguenti: "alle Regioni".

49.1005 (già 39.5)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "e con esclusione delle spese di funzionamento del Ministero".

49.1006 (già 39.3)

Maceratini, Pontone, Demasi, Florino, Cozzolino, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino, Lauro, D’Onofrio, Novi, Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia, D’Urso, Bertoni

Ritirato e trasformato nell'odg n. 558

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali deve individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli interventi strutturali e straordinari per il recupero del patrimonio artistico e culturale dell’Isola di Capri".

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

49.1007 (già 39.15)

Tirelli, Stiffoni

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali finanziamenti possono essere destinati anche al recupero e alla conservazione di quei beni immobili di interesse artistico sedi di municipio".

49.1008 (già 39.16)

Castellani Pierluigi, Pinto

Ritirato e trasformato nell'odg n. 559

Aggiungere il seguente periodo: "Di detta somma l’importo di lire 1 miliardo e 800 milioni è destinato al restauro del Palazzo Molinari del comune di Morra De Sanctis e dell’annessa biblioteca desanctisiana".

49.1009 (già 39.6)

Firrarello, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Gli Enti ed i Reparti dell’amministrazione della Difesa, per il mantenimento e la conservazione di beni mobili o immobili di valore artistico, storico e culturale, possono avvalersi di risorse finanziarie e/o di servizi da privati. Enti pubblici e amministrazioni statali. In caso di donazioni finanziarie le stesse dovranno essere impiegate con modalità analoghe a quelle delle somme rese disponibili dal bilancio. Per eventuali forniture di servizi si dovrà mediante stipula di apposite convenzioni.

1-ter. Le somme erogate dai provati ed il valore dei servizi resi agli Enti ed ai Reparti dell’amministrazione della Difesa di cui al precedente comma 2, potranno essere detratte ai fini fiscali".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

49.1010 (già 39.7)

Sella di Monteluce, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dovranno essere altresì previste, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali specifiche azioni e iniziative, di informazione relativamente alle modalità di accesso agli interventi citati nel precedente comma da parte di soggetti pubblici e privati, alle procedure di gara, nonchè ai criteri per la valutazione degli interventi proposti".

49.1010a (già 39.8)

Travaglia, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Ritirato e trasformato nell'odg n. 560

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 1 assegnare lire 1 miliardo per il restaturo della facciata principale del Palazzo Reale di Milano".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

49.1011 (già 39.9)

Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Alla somma di cui al comma 1 è aggiunta un’ulteriore somma di 50 miliardi per favorire la programmazione di corsi di formazione e la creazione di posti di lavoro per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici artistici, archivistici delle librerie e dei Beni librari, destinati a persone con handicap non inferiore al sessanta per cento".

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

 

49.1012 (già 39.4)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ai territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97".

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.51

De Carolis, Larizza, Cazzaro, Gambini, Maconi, Miceli, Caddeo, Conte

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2001,

considerato che:

nell’articolo 49, al Ministero per i beni culturali, è attribuita la somma di 130 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto nelle precedenti leggi finanziarie per il recupero e la conservazione dei beni culturali, storici, artistici, archivistici;

atteso che da tempo i comuni di Castrocaro, Terra del Sole e di Meldola, tutti nel comune di Forlì, sono in attesa di finanziamenti per il ripristino delle mura della città medicea a Terra del Sole ed il consolidamento della Rocca sforzesca nel centro storico di Meldola;

alla luce di tali considerazioni,

impegna il Governo:

a destinare ai comuni interessati un congruo finanziamento per la realizzazione delle opere e dei progetti preventivati dalle amministrazioni locali per l’adeguamento delle strutture necessarie a rendere omaggio a così significative testimonianze storiche".

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.800

Reccia, Maceratini, Monteleone, Cozzolino, Specchia, Cusimano, Mantica, Pedrizzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2001,

premesso che:

l’anfiteatro di San Maria Capua Vetere, uno dei più importanti in Italia, si trova in uno stato di estrema deperibilità e necessiterebbe di urgenti interventi per il recupero delle strutture e per l’utilizzo delle stesse per attività culturali confacenti al luogo;

il Mitrèo di San Maria Capua Vetere necessita di interventi di recupero;

le rocche ed i castelli dell’alto casertano sono pericolanti persino nelle loro più elementari strutture;

la sannita "Alife" meriterebbe un intervento di piena valorizzazione,

impegna il Governo:

a tenere in debito conto le realtà su espresse, inserendo nelle disposizioni di cui all’articolo 39 del disegno di legge finanziaria per l’anno 2001, una ripartizione del beneficio previsto in aggiunta al disposto dell’articolo 3, comma 83, legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche per la valorizzazione dei beni archeologici sopra citati.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.52 (Nuovo testo)

Reccia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2001,

premesso che:

le aree atellane – comprendenti i comuni di Orta, Succivo, Gricignano, Sant’Arpino, Cesa e Carinaro – non hanno avuto fino ad oggi sufficiente valorizzazione nel recupero e nel restauro dei beni archeologici che si rifanno al periodo romano e pre-romano;

non tutto del patrimonio archeologico suddetto è stato riportato alla luce con le operazioni di scavo, potendosi meglio descrivere pagine di gloriosa storia nostrana;

le chiese ed i monumenti della città di Aversa, prima contea normanna in Italia, necessitano di adeguati interventi per la conservazione degli stessi;

il centro storico di Aversa, città che conserva ancora splendide tracce dei secoli passati, meriterebbe un urgente intervento di completo recupero dei suoi beni artistici ed archeologici;

il sito "liternum" (tomba di Cicerone ed altro), non è stato finora sufficientemente valorizzato;

i monumenti della città di Casaluce,

impegna il Governo:

alla ripartizione equilibrata delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 107 del disegno di legge finanziaria per l’anno 2001, attribuite alla gestione del programma "Restauro Italia" da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali, in virtù del comma 2 dello stesso articolo, favorendo il recupero anche delle aree, dei siti e dei monumenti suesposti.

________________

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

9.4885.557 (già em. 491001a)

Ferrante

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

per favorire il consolidamento, il recupero, la ristrutturazione e la conservazione dell'Eremo di Colle S. Marco (Ascoli Piceno), nonché la ristrutturazione della relativa area di rispetto,

impegna il Governo,

ad attuare interventi nel triennio 2001-2003 con tali finalità con le risorse disponibili del Ministero per i beni e le attività culturali per un importo complessivo non inferiore a 1,5 miliardi.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.558 (già em. 49.1006)

Pontone, Maceratini, DeMasi, Florino, Cozzolino, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino, Lauro, D'Onofrio, Novi, Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia, d'Urso, Bertoni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione dei disegno di legge 4885 (legge finanziaria 2001),

tenuto conto che con l’articolo 49 viene ribadita ancora una volta la necessità dell’intervento dello Stato in materia di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei nostro Paese;

ricordato che, pertanto, in tale ottica si è stabilito con questo articolo che il Ministero per i beni e le attività culturali possa disporre di una somma aggiuntiva di 100 miliardi per l’anno 2001 per interventi diretti proprio ad aumentare la sua capacità di intervento "effettivo";

sottolineato che si è consapevoli della quantità e della vastità di opere, monumenti e luoghi italiani che si caratterizzano per la loro valenza di "patrimonio culturale", con ciò rendendo difficile la scelta sugli interventi da avviare prioritariamente rispetto ad altri;

considerato che, nonostante sia talvolta difficile anche per gli stessi competenti riuscire ad individuare le varie priorità, tuttavia è internazionalmente riconosciuto il grande valore storico ed artistico della celeberrima isola di Capri;

impegna il Governo

ad emanare specifici decreti che individuino, nell’Isola di Capri, le opere di più immediato intervento e di recupero dei siti storici e paesaggistici più rilevanti, come ad esempio la "Casina Rossa di Anacapri"; la storica via Krupp a picco sul mare, la Certosa di S. Giacomo (che risale al 14° secolo), il cui restauro consentirebbe inoltre di dare a Capri un’adeguata struttura congressuale, in quanto, attraverso il recupero del suo grande chiostro, che rappresenta un potenziale utilizzo capace di contenere 2/3mila congressisti, si potrebbe riportare a Capri questa specifica utenza mondiale che oggi è dirottata altrove con evidenti quanto sensibili vantaggi sia per l’economia locale che per quella nazionale.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.559 (già em. 49.1008)

Castellani Pierluigi, Pinto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione della legge finanziaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità di riservare quanto necessario per il restauro del Palazzo Molinari nel comune di Morra De Sanctis da destinare a biblioteca desanctiana nel programma per il recupero dei beni culturali previsto dall'articolo 49 della legge finanziaria.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.560 (già em. 49.1010a)

Travaglia, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2001,

invita il Governo a reperire un finanziamento di almeno 1 miliardo di lire nell'ambito dei fondi di cui all'articolo 49, da destinare al restauro della facciata principale del Palazzo Reale di Milano.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 49

49.0.1000 (già 39.0.2)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

"Art. 49-bis.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

49.0.1001 (già 39.0.3)

Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

"Art. 49-bis.

(Modifiche all’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano")

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 266 del 1997 è aggiunto il seguente capoverso: "Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

49.0.1001a (già 39.0.4)

Castellani Pierluigi, Rescaglio, Monticone, Marino, De Martino Guido

Ritirato e trasformato nell'odg n. 561Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

"Art. 49-bis.

A partire dal 2001 è concesso al Centro Nazionale di Studi Leopardiani un contributo annuo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per il finanziamento del Centro Mondiale della Poesia sul Colle dell’Infinito".

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli esteri, ridurre gli accantonamenti come segue:

2001: – 500.000.000;

2002: – 500.000.000;

2003: – 500.000.000.

49.0.1002 (già 39.0.1)

Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Ritirato e trasformato nell'odg n. 555

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. All’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di camere (appartamenti per residence) inferiore a cento e superiore a venticinque; villatti turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso; lire 3.000.000;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-alberghieri con 3 stelle e con un numero di camere (appartamenti per residence) pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiori a dieci; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri con 2 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

d) alla lettera e) dopo le parole: "strutture ricettive" aggiungere le seguenti: "ed esercizi pubblici"".

Conseguentemente all’articolo 143, nella Tabella C, MInistero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 6 miliardi.

 

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.555 (già 49.0.1002) (già 39.0.1)

Thaler Ausserhofer, Pinggera

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2001,

considerato che in occasione della modifica delle disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo, avvenuta con la legge 23 dicembre 1999, n. 488, si sono verificate delle situazioni anomale in ordine al trattamento degli alberghi rispetto ai residence turistico-alberghieri e agli esercizi pubblici nel senso che il canone di abbonamento dovuto dai residence di categoria analoga a quella degli alberghi è ingiustamente superiore;

considerato altresì che nella citata legge risultano esservi anche differenze di trattamento tra esercizi pubblici e strutture ricettive nel senso che il canone di abbonamento dovuto dagli esercizi pubblici è superiore a più del doppio rispetto a quello dovuto dalle strutture ricettive in analoghe condizioni,

impegna il Governo a rivedere, entro la fine dell’anno in corso, la normativa in materia affinchè siano eliminate tutte le ingiuste disparità di trattamento di cui sopra e siano ripristinate le particolari agevolazioni per le strutture ricettive con attività stagionale previste prima della predetta modifica legislativa.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.561 (già em. 49.1001a)

Castellani Pierluigi, Rescaglio, Monticone, Marino, De Martino Guido

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo a concedere dal 2001 al Centro Nazionale di Studi Leopardiani un contributo annuo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per il finanziamento del Centro Mondiale della Poesia sul Colle dell'Infinito.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 50 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 50.

Approvato

(Erogazioni a favore delle emittenti
televisive locali)

1. Nell’ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e dall’articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI

50.1000 (già 40.1)

Maceratini, Bucciero, Pedrizzi, Cusimano, Specchia, Maggi, Curto, Collino

Ritirato e trasformato nell'odg n. 563

Sostituire l’articolo con il seguente

"Art. 40. - (Erogazioni). – 1. Nell’ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e dall’articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. Nell’ambito dell’intervento dello Stato per l’accoglienza degli extracomunitari è disposto il rimborso di lire 750 milioni al comune di Monopoli (BA) per quante anticipate ad istituti e comunità per il pagamento di rette di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale.

3. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nonchè al comune di Monopoli dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari".

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

50.1001 (già 40.3)

Gubert, Moro

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "emittenti televisive locali" inserire le seguenti: "nonché degli interventi a favore della diffusione all’estero, particolarmente nei paesi con più numerosa presenza di cittadini italiani o loro discendenti, di programmi radiofonici in lingua italiana".

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: "autoprodotti" inserire le seguenti parole: "nonché alle emittenti radiofoniche di cui al comma precedente".

50.1002 (già 40.5)

Erroi, Veraldi, Pappalardo, Carella, Zilio, Montagnino, Rescaglio, Battafarano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "per il 2001" con le seguenti: "a partire dal 2001"; al comma 2, sostituire la parola: "2001" con le seguenti: "di ogni anno".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

50.1003 (già 40.6)

D’Urso

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "per il 2001" con le seguenti: "a partire dal 2001"; al comma 2, sostituire la parola: "2001" con le seguenti: "di ogni anno".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

50.1004 (già 40.9)

Maritati, Battafarano

Id. em. 50.1003

Al comma 1, sostituire le parole: "per il 2001" con le seguenti: "a partire dal 2001"; al comma 2, sostituire la parola: "2001" con le seguenti: "di ogni anno".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

50.1005 (già 40.4)

D’Urso

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: "per il 2001" con le seguenti: "a partire dal 2001"; al comma 2, sostituire la parola: "2001" con le seguenti: "di ogni anno".

Conseguentemente, alla tabella C, variare gli importi come segue:

2002: – 10 miliardi;

2003: – 10 miliardi.

50.1006 (già 40.7)

Mazzuca Poggiolini, D’Urso

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: "per il 2001" con le seguenti: "a partire dal 2001"; al comma 2, sostituire la parola: "2001" con le seguenti: "di ogni anno".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

All’articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: –  1.000.000;

2002: –  1.000.000;

2003: –  1.000.000.

50.1007 (già 40.8)

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: "per il 2001" con le seguenti: "a partire dal 2001"; al comma 2, sostituire la parola: "2001" con le seguenti: "di ogni anno".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

50.1008 (già 40.10)

Marini, Veltri, Veraldi, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze".

50.1009 (già 40.11)

Bianco

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

"2-bis. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che autoproducano programmi educativi destinati alla salvaguardia ed alla educazione dei minori contro il rischio della pedofilia è destinata, a carico del Ministero delle comunicazioni, la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le emittenti accedono ai finanziamenti in base a una graduatoria approvata dal Ministro delle comunicazioni d’intesa con il Ministro della solidarietà sociale".

Conseguentemente, è soppresso il comma 17 dell’articolo 115.

50.1010 (già 40.12)

Bianco

Id. em. 50.1008

Aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze".

50.1500 (già 115.76)

Castelli, Moro

Id. em. 50.1008

Aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze".

50.1501 (già 115.77)

Di Pietro

Id. em. 50.1008

Aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze".

50.1502 (già 40.0.6)

Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino, Curto

Id. em. 50.1008

Aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9) e 10) relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze".

50.1503 (già 44.0.1)

Tarolli, Bosi

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10, relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze.

2-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2001 l’accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento".

50.1011 (già 40.13)

Travaglia, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 viene destinato, fino alla concorrenza del 40 per cento, a emittenti televisive dotate dei requisiti richiesti, con sede nella città di Milano e provincia. L’assegnazione verrà effettuata proporzionalmente in base all’audience certificata (ove esista) o al volume pubblicitario raccolto e opportunamente documentato".

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.563 (già em. 50.1000)

Maceratini, Bucciero, Pedrizzi, Cusimano, Specchia, Maggi, Curto Collino, Greco, Azzollini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'ambito dell'intervento dello Stato per l'accoglienza degli extracomunitari,

impegna il Governo

a trovare adeguate soluzioni per il rimborso al comune di Monopoli per le somme anticipate ad istituti e comunità per il pagamento di rette di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 50

50.0.1201 (già 14.0.15)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
pubblico radiotelevisivo)

1. La lettera e) dell’articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421, lire 300.000".

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).

50.0.1202 (già 14.0.26)

Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
pubblico radiotelevisivo)

1. La lettera e) dell’articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituita dalla seguente:

"e)  strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000"".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

50.0.1002 (già 40.0.2)

Palumbo

Ritirato e trasformato nell'odg n. 562

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopoli)

1. Il titolare del patentino per la rivendita di generi di monopolio, valido ed efficace da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga tale attività in un pubblico esercizio, può chiedere l’istituzione di una rivendita ordinaria, e la sua aggiudicazione a trattativa privata, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ove ricorrano tutti i requisiti e le condizioni prescritte dalla vigente normativa in materia di istituzione di nuove rivendite ordinarie.

2. Le relative domande devono essere presentate al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

50.0.1000 (già 40.0.1)

Milio

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 50.0.1001, nell'odg n. 564

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai dati esistenti
su sistemi informativi della pubblica amministrazione)

1. La ricerca, la visualizzazione, l’estrazione e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall’origine dal pagamento di diritti anche d’abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono subordinarne l’accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela della privacy.

3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1-ter del presente articolo continuano ad applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la rete unitaria della pubblica amministrazione.

5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, emana un regolamento per l’esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di software nazionale. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato".

50.0.1001 (già 40.0.1 Nuovo testo)

Milio

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 50.0.1000, nell'odg n. 564

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, emana un regolamento per l’esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di software nazionale. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato".

50.0.1003 (già 40.0.3)

Mazzuca Poggiolini, D’Urso

Ritirato

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai dati esistenti
su sistemi informativi della pubblica amministrazione)

1. La ricerca, la visualizzazione, l’estrazione e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall’origine dal pagamento di diritti anche d’abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono subordinarne l’accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela della privacy.

3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1-ter del presente articolo continuano ad applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la rete unitaria della pubblica amministrazione.

5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, emana un regolamento per l’esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di software".

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

All’articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: –  1.000.000;

2002: –  1.000.000;

2003: –  1.000.000.

50.0.1004 (già 40.0.5)

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino

Riferito all'articolo 58

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Modifiche alla legge del 21 novembre 2000, n. 342)

1. L’articolo 78 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato".

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

50.0.1006 (già 40.0.7)

Gambini

Accantonato

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

"Art. 50-bis.

(Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie
all’abbattimento di barriere architettoniche)

1. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, come dichiarata dall’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni dei commi successivi del presente articolo.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

b) opere strettamente necessarie all’abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.

3. Lo scorporo delle aliquote previste dall’articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 17.000;

2002: - 17.000;

2003: - 17.000.

50.0.1007 (già 40.0.8)

Marini

Respinto

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Riduzione delle spese di custodia dei beni mobili registrati
oggetto di sequestro amministrativo o penale)

1. I beni mobili iscritti nei pubblici registri, affidati in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro in assenza di ricorso all’autorità competente ed in caso di mancata presentazione da parte dell’interessato dell’istanza di cui al comma 3, sono alienati al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.

2. Se ricorrono gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l’amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all’avente diritto.

3. Il proprietario del bene che abbia interesse a che lo stesso non vada venduto, dovrà, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, presentare istanza di affidamento del bene in custodia, a sé o ad altri, assumendo a suo carico anche gli oneri pregressi e prestando idonea garanzia, escutibile a prima richiesta, di valore pari alla stima del bene desunta da pubblicazioni specialistiche di settore, o, nel caso in cui il bene non sia in queste catalogato, dai competenti uffici demaniali.

4. In caso di sequestro penale di un bene mobile iscritto in pubblici registri, il giudice, decorsi novanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ed in assenza di opposizione, acclarata l’assoluta inutilità del bene ai fini probatori o di indagine, allo scopo di contenere le spese di custodia e di non depauperare il valore del bene, ne dispone l’alienazione secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e ne affida i relativi adempimenti all’amministrazione demaniale.

5. Le attività di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, relative ai beni di cui ai commi 1, 3 e 4, possono essere affidate dal Demanio ad uno o più concessionari ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 699, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30".

50.0.1008 (già 40.0.8 Nuovo testo)

Marini

Respinto

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Riduzione delle spese di custodia dei beni mobili registrati
oggetto di sequestro amministrativo o penale)

1. I veicoli sequestrati in via amministrativa, ai sensi dell’articolo 213 del Codice della strada non alienati per mancanza di acquirenti ovvero quelli che, immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque giacenti presso le depositerie autorizzate da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2000, anche se non confiscati, sono rottamati a cura dei competenti uffici finanziari che ne danno comunicazione ai prefetti competenti per territorio.

2. Per i veicoli da avviare a rottamazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a ciascun custode, in deroga alle tariffe prefettizie di cui all’art. 12 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario calcolato, per ogni giorno di custodia, in 150 lire a motoveicoli e ciclomotori, 500 lire ad autoveicoli e rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, macchine agricole e operatrici e 750 lire ad autoveicoli e rimorchi di massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, inclusi gli interessi pregressi. Per i veicoli da alienare i predetti importi sono raddoppiati. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate, sino ad un importo di cento milioni di lire per ciascun custode, entro il 31 dicembre 2001. Le differenze dovute in più sono versate in 4 ratei costanti successivi al primo pagamento, maggiorati degli interessi legali. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell’importo riconosciuto, il custode può presentare ricorso all’ufficio finanziario procedente dimostrando di avere correttamente adempiuto ai suoi doveri di custodia.

3. Il competente ufficio finanziario può cedere, anche in compensazione con le somme dovute per la custodia, i beni da rottamare ai centri di raccolta autorizzati a provvedere alla loro distruzione, sempre che la cessione sia vantaggiosa per lo Stato. I centri di raccolta autorizzati possono sino al 31 dicembre 2001 rivendere come ricambi parti o singoli pezzi dei veicoli da loro acquistati, prima di avere adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Successivamente a tale data sarà riconosciuto ai centri di raccolta un contributo per la rottamazione da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze. Il Ministero del tesoro apporta le necessarie modifiche ai relativi capitoli di Bilancio.

4. Il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"4. Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3 e il competente ufficio finanziario provvede all’alienazione del veicolo ai sensi dell’articolo 213, comma 5".

5. Il comma 2 dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"2. L’organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal regolamento ovvero, qualora l’interessato provveda, senza compenso e a proprie spese, alla collocazione in luogo di cui abbia la disponibilità e al relativo trasporto con altro idoneo veicolo, lo affida – anche in tempo successivo alla contestazione della violazione- in custodia all’avente diritto o ad altro soggetto da questi indicato. In tal caso il documento di circolazione, ritirato ai sensi dell’articolo 216, è trattenuto presso l’organo di polizia. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento".

6. Il comma 3 dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"3. Avverso il verbale di accertamento della violazione e il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, divenuta definitiva l’ordinanza con la quale è congiuntamente disposta la confisca del bene e il pagamento della sanzione pecuniaria, il veicolo deve essere immediatamente alienato a cura dei competenti uffici finanziari. Il prezzo di vendita del veicolo serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, la ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo".

7. Il comma 5 dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"5. Quando, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, l’interessato non abbia presentato ricorso all’autorità competente, né abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ovvero quando sia divenuta definitiva l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto nei casi in cui non è consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 210, comma 3, il veicolo è alienato dagli Uffici finanziari allo scopo di contenere le spese di custodia e di evitare il depauperamento del bene. A tal fine il prefetto trasmette entro quindici giorni la documentazione necessaria ai suddetti uffici. Il ricavato della vendita, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato fino alla definitiva acquisizione da parte del competente ufficio finanziario. Qualora dovessero successivamente ricorrere gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l’amministrazione aveva in precedenza detratto, sarà versata all’avente diritto. Degli effetti previsti dalla mancata proposizione del ricorso e dal mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, si fa menzione nel verbale di sequestro notificato agli aventi diritto".

8. Il comma 7 dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"7. I provvedimenti con i quali sono disposte la confisca ovvero la immediata alienazione o distruzione del veicolo sono comunicati al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri, rispettivamente, a cura del prefetto in caso di confisca del veicolo e a cura degli Uffici finanziari in caso di immediata alienazione o distruzione del veicolo".

9. Dopo il comma 7 dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 8:

"7. Le spese di custodia delle cose sequestrate in ogni fase del relativo procedimento, ovvero dei veicoli dissequestrati, fermati, rimossi e bloccati a seguito dell’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada e non ritirati dal proprietario, sono liquidate dagli uffici finanziari competenti per territorio sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno e il Ministero dei lavori pubblici. Gli Uffici finanziari provvedono altresì alla liquidazione delle spese di custodia dei suddetti veicoli che alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano ancora custoditi presso le depositerie autorizzate. Il Ministero del tesoro apporta le necessarie modifiche ai relativi capitoli di bilancio".

10. Alla fine dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

"9. Le attività di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione possono essere affidate dal Ministero delle finanze – Direzione centrale del demanio – ad uno o più concessionari ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 699 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le operazioni di rottamazione di cui al presente comma, affidate al concessionario, sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli. Per il compimento delle suddette attività gli enti locali si avvalgono dei medesimi concessionari individuati dal Ministero delle finanze, assumendone i relativi oneri.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 norme regolamentari per l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con contestuale abrogazione delle corrispondenti norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".

11. Il comma 1 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l’organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dall’articolo 213. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è ritirato ai sensi dell’articolo 216 e trattenuto presso l’organo di polizia. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di accertamento".

12. Alla fine del comma 8 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Negli altri casi di circolazione con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal comma 4 dell’articolo 213"".

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.562 (già em. 50.0.1002)

Palumbo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

rilevato che nella organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio occorre garantire in maniera equilibrata tutti gli operatori interessati;

che in particolare appare opportuno rendere più incisiva la partecipazione dei titolari di patentino al sistema di distribuzione e vendita, anche promuovendo l'istituzione di rivendite ordinarie, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente,

auspica che il Governo

attui le misure necessarie alla realizzazione delle predette finalità.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.564 (già emm. 50.0.1000 e 50.0.1001)

Milio, Napoli Roberto, Mundi, Bortolotto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che, la spesa per investimenti informatici nella nostra pubblica amministrazione è da anni in continua e ingente crescita;

che l’adozione del free software altrimenti detto open source che è un modello di diffusione dei sistemi operativi informatici e dei programmi presenta vantaggi essenziali in ordine:

al contenimento dei prezzi;

alla trasparenza dei prodotti software;

alla non dipendenza da un singolo fornitore in quanto consente di scegliere su un mercato più vasto e concorrenziale con evidente riflessi sui prezzi;

ai risparmi che derivano dalla "riusabilità" dei codici e delle applicazioni, non legata ai contratti-capestro oggi imposti dall’industria del software;

allo sviluppo delle economie locali e dell’occupazione determinato dal fatto che la produzione degli applicativi può essere affidata ad aziende indipendenti invece di spedire oltre oceano svariati miliardi di cosiddetti "diritti d'autore";

che l’open source, che è già in uso in Danimarca, in Francia e in Germania consentirebbe all’Italia di giocare una partita di vitale importanza e di scegliere tra la perpetua dipendenza e le prospettive di sviluppo che possono essere innescate da questo nuovo modello,

impegna il Governo,

sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, ad emanare entro 180 giorni un regolamento per l’esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di software nazionale senza impegnare il bilancio dello Stato.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 51.

Approvato con emendamenti

(Dismissione di beni e diritti immobiliari)

1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

2. Al comma 99-bis dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: "suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", nonché sono soppresse le parole "che ne cura l’attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma possono applicarsi anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle finanze, che ne cura l’attuazione". Il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali".

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l’attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.

5. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte dell’acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l’immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l’Ufficio del territorio dovrà provvedere all’eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta".

6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall’obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l’osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell’atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell’atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

"1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonchè delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi".

9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.

11 Alla lettera c) del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni" sono inserite le seguenti: "da alienare nonchè da ricevere in permuta".

12 Al fine di favorire l’attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonchè alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

14 Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

15 Al comma 99 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l’attuazione" sono aggiunte le seguenti: ", fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonchè in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata".

16 In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all’alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa ai sensi dell’articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall’articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.

17. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio".

18 Al comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: "le società a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie";

b) la lettera c) è abrogata.

19 I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo.

20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88 del 14 aprile 2000, e fino all’esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all’articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell’interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  215 del 16 settembre 1986.

22. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie".

EMENDAMENTI

51.1000 (già 41.4)

Cò, Russo Spena, Crippa

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

51.1001 (già 41.5)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1002 (già 41.6)

Pastore, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 1.

51.1003 (già 41.7)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

51.1004 (già 41.8)

Cò, Russo Spena, Crippa

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel caso di immobili ad uso abitativo per i quali non si fosse realizzata, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, l’alienazione in blocco degli stessi, pur permanendo la disponibilità all’acquisto da parte di alcuni conduttori dell’unità immobiliare da essi condotta in locazione, si procederà alla cessione degli alloggi per i quali il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione, mentre i rimanenti alloggi saranno offerti in vendita ai comuni e agli IACP comunque denominati, nel cui territorio detti immobili insistono, affinchè vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni e agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo di mercato ridotto del 30 per cento. Al valore così determinato si applica l’ulteriore riduzione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco dell’intero immobile. I comuni e gli IACP comunque denominati possono utilizzare per l’acquisto di detti alloggi i fondi a loro disposizione finalizzati all’edilizia residenziale pubblica ed i fondi della sezione speciale della cassa depositi e prestiti loro assegnati, prevedendo appositi programmi di acquisto".

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

51.1005 (già 41.9)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.2600

Il Governo

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole da: "dopo il terzo periodo" fino a: "che ne cura l’attuazione".

51.1006 (già 41.14)

Cò, Russo Spena, Crippa

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

51.1007 (già 41.15)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.1008 (già 41.16)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1009 (già 41.17)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 4.

51.1010 (già 41.18)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.1011 (già 41.20)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"L’ente venditore dovrà produrre apposita documentazione o dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni che non esistano morosità di alcun tipo, anche con riferimento ad oneri condominiali, imputabili all’ente stesso anche come solidale corresponsabile di precedenti conduttori morosi inquilini o affidatari dell’immobile".

51.1012 (già 41.21)

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: "da oltre un quinquennio" sono soppresse;

b) all’ultimo periodo del comma 9 la parola: "prioritariamente" è soppressa.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1013 (già 41.22)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 5.

51.1014 (già 41.23)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993 n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore offerto del bene da dismettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo".

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1015 (già 41.24)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 6.

51.2000

Vegas, D’Alì, Ventucci, Azzollini, Costa

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: "le regioni e gli enti locali".

51.1016 (già 41.26)

Montagnino, Veraldi, Erroi

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: "una partecipazione di controllo" aggiungere le seguenti: "e le società conferitarie dei rami d’azienda di queste e dalle stesse direttamente o indirettamente controllate", con le seguenti: "diritti reali su immobili" aggiungere la seguente: "o rami d’azienda industriale" dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Agli atti di trasferimento o conferimento, e in ogni altro atto, avente ad oggetto tali rami d’azienda industriale, limitatamente agli immobili strumentali, non si applicano gli articoli 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

51.1017 (già 41.27)

Pastore, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Al comma 6, aggiungere alla fine: "Per i successivi atti di disposizione è consentito all’alienante o all’acquirente avvalersi delle disposizioni in materia di condono edilizio dettate dalla legge n. 47 del 1985 e successive modifiche, assumendosi quale data delle opere da condonare quella dell’atto di trasferimento o conferimento di cui al primo periodo del presente comma".

51.1018 (già 41.28)

Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: "ad uso residenziale" sono soppresse".

Conseguentemente, alla Tabella C, l’accantonamento relativo ai Fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, di cui alla legge n. 468 del 1968 è modificato per il seguente importo:

2001 –  10.000

51.1019 (già 41.29)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole: "ad uso residenziale" sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1020 (già 41.30)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge n. 266 del 1999, è inserito il seguente: "11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, "alloggi individuali", concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti alle strutture di servizio"".

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1021 (già 41.31)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

51.1022 (già 41.32)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole da: "nell’articolo 3," fino alla fine del comma con il seguente: "nella legge sulla contabilità generale dello Stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate".

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.1023 (già 41.33)

Cò, Russo Spena, Crippa

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).

51.1024 (già 41.34)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.1026 (già 41.200)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Respinto

Al comma 8, capoverso 1-bis, sopprimere l’ultimo periodo".

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1025 (già 41.37)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 8, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali".

51.1027 (già 41.38)

Curto, Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino

Respinto

Al comma 8, punto 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: "conferenze di servizi" aggiungere le seguenti: "in sede locale e valutate le esigenze immobiliari degli uffici pubblici con particolare riguardo a quelli in locazione".

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.1028 (già 41.39)

Piredda

Respinto

Al comma 8, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

"2-bis. l beni a suo tempo espropriati per esigenze dell’esercito, e non più utili Ministero della difesa, passati al patrimonio, sono ceduti ai Comuni che ne facciano richiesta per il prezzo pagato in sede di esproprio, rivalutato".

51.1029 (già 41.40)

Pizzinato, Andreolli, Parola

Ritirato

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

"2-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa".

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all’articolo 143, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001 –  100.000;

2002 -  100.000;

2003 -  100.000.

51.1030 (già 41.43)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 9.

51.1031 (già 41.44)

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare

Ritirato

Al comma 9 sostituire la cifra: "200.000 euro" con: "400.000 euro".

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

51.1032 (già 41.45)

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Nava, Mundi

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti con comprovate capacità gestionali, prevedendo apposita convenzione pluriennale per regolare lo svolgimento delle attività a servizio delle esigenze del personale dell’amministrazione della Difesa. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

51.1033 (già 41.48)

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. I beni immobili di cui è disposta la dismissione da parte delle conferenze di servizi sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. L’amministrazione della Difesa è in ogni caso esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale".

51.1034 (già 41.51)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 12.

51.1035 (già 41.52)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 12, sopprimere le parole da: "l’attuazione dei piani" fino a: "immobiliari e".

51.1036 (già 41.53)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 12, sopprimere le parole da: "la realizzazione dei nuovi" fino a: "n. 104".

51.1037 (già 41.54)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Respinto

Al comma 12, sopprimere le parole da: "privilegiando" fino alla fine del comma.

51.1038 (già 41.55)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 12, sopprimere le parole: "o di bonario componimento".

51.1039 (già 41.56)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 12, sostituire le parole da: "l’immediato conseguimento" fino a: "nonchè alla" con la seguente: "la".

51.1040 (già 41.57)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 12, sopprimere le parole: "in relazione al rischio implicito del giudizio".

51.1041 (già 41.58)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 12, sopprimere le parole: "allo stato ed al presumibile costo di esso".

51.1042 (già 41.59)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 13, sopprimere le parole: "eccezione o pretesa".

51.1043 (già 41.60)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Ritirato

Al comma 13, sopprimere le parole: "in unica soluzione e".

51.1044 (già 41.61)

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Respinto

Al comma 13, sopprimere le parole: "oltre alle eventuali spese legali".

51.1045 (già 41.62)

De Luca Athos, Ferrante

Ritirato e trasformato nell'odg n. 565

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al decreto-egge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All ’articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L’Ente previdenziale proprietario, preliminarmente all’avvio della procedura competitiva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai conduttori dei locali in cui siano esercitate, sulla base di contratti di locazione, attività commerciali, artigianali, turistico ricettive o di pubblico esercizio, che siano compresi nel compendio o nel lotto dei beni appartenenti all’Ente medesìmo e oggetto del programma straordinario di vendita di cui alla presente legge, comunicazione scritta con invito a costituirsi in consorzi, cooperative o comunque gruppi unitari finalizzati all’acquisto in blocco dei suddetti locali e ad esercitare, a mezzo degli stessi, il diritto di prelazione, sulla base del valore di stima determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

b) All’articolo 7 comma 2, sostituire le parole "a norma dello stesso comma" con le parole " a norma dei commi precedenti" inoltre dopo le parole "dei soggetti medesimi" aggiungere le seguenti " o, qualora si dia corso alla procedura di cui al comma 1-bis, dall’esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori"".

51.1046 (già 41.63)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 14.

51.1047 (già 41.66)

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Ritirato e trasformato nell'odg n. 566

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d’erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari dei canoni, anche per favorire l’uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile".

51.1048 (già 41.67)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 15.

51.1049 (già 41.69)

Germanà, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Al comma 16, dopo le parole: "abitativo della Difesa" aggiungere le seguenti: "; una volta dedotti lire 10.000 milioni per rifinanziare la legge n. 492 del 1975".

 

51.1050 (già 41.70)

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Ritirato

Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai predetti alloggi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 10, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si applicano anche agli alloggi costruiti in attuazione del regio decreto n. 1165 del 1938, ai sensi delle leggi 7 maggio 1948, n. 1152, 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni".

51.1051 (già 41.71)

Rognoni, Daniele Galdi, Forcieri, Russo

Approvato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Al decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, al termine del comma 2, aggiungere le parole: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"".

51.1052 (già 41.72)

Parola, Marino, Pizzinato

Respinto (*)

Sopprimere il comma 18.

________________

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Tarolli e da altri senatori

 

51.1053 (già 41.73)

Castellani Pierluigi

Ritirato

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

51.1054 (già 41.74)

Mazzuca Poggiolini

Ritirato

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

All’articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001:  – 1.000.000;

2002:  – 1.000.000;

2003:  – 1.000.000.

51.1055 (già 41.75)

Mazzuca Poggiolini, D’Urso

Ritirato

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari di contratti di locazione ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purchè si trovino nella detenzione dell’immobile sempre che si trovino in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; sono esclusi dalla vendita in blocco e sono dismessi separatamente mediante offerta sul mercato gli immobili di cui alla lettera b) gli immobili vuoti e quelli per i quali gli inquilini non intendano procedere all’acquisto"".

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

All’articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001:  – 1.000.000;

2002:  – 1.000.000;

2003:  – 1.000.000.

51.1056 (già 41.78)

D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa

Respinto

Sopprimere il comma 19.

51.1057 (già 41.79)

Gubert, Moro

Respinto

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-bis. All’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, aggiungere il seguente periodo: "Limitatamente agli immobili destinati ad uso residenziale, la locazione potrà essere concessa anche a soggetti diversi dalle Università quali, a titolo esemplificativo: Collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all’articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, cooperative di studenti, soggetti senza fini di lucro di cui al libro primo del codice civile aventi persona giuridica operanti nel settore del diritto allo studio"".

51.1058 (già 41.80)

Besostri, Crescenzio

Ritirato

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell’alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previdenziali, nelle città sedi universitarie, o comunque in presenza di tensioni abitative, possono prevedere il diritto di prelazione a favore di comuni, province o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universitari o rappresentanti delle forze dell’ordine"".

51.1059 (già 41.81)

Besostri, Crescenzio

Ritirato

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell’alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previdenziali, nelle città sedi universitarie, o comunque in presenza di tensioni abitative, sono tenuti a prevedere, il diritto di prelazione a favore di comuni, province o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universitari o dipendenti delle forze dell’ordine"".

51.1060 (già 41.82)

Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

"19-bis. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: "ad uso residenziale" sono soppresse".

51.1061 (già 41.83)

Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Ritirato

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Dopo il comma 4, articolo 5 della legge 3231 del 24 ottobre 2000 recante norme in materia di "Riordino del settore termale", sono aggiunte le seguenti parole: "... il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimato dall’UTE"".

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

51.2001

Leoni, Moro

Le parole "Sopprimere il comma 20" respinte

Sopprimere il comma 20.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.2510 (già 58.2001a)

Ripamonti, Ronchi, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Precluso

Sopprimere il comma 20.

51.2002

Leoni, Moro

Respinto

Sopprimere il comma 21.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

51.2003

Leoni, Moro

Respinto

Sopprimere il comma 22.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.565 (già em. 51.1045)

de Luca Athos, Ferrante, Mele, De Zulueta, Mazzuca Poggiolini, Parola

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo a far sì che quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 51 valga anche per le vendite degli enti previdenziali pubblici.

________________

(*) Accolto dal Governo

9.4885.566 (già em. 51.1047)

Non posto in votazione (*)

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Il Senato,

al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici,

impegna il Governo:

ad assicurare la continuità dell'applicazione della normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 51

51.0.1000 (già 41.0.1)

Minardo, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis.

(Norme in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. I canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati e recuperati da Enti pubblici a totale carico o contributo dello Stato, delle Regioni o dei Comuni, nonchè quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica sono così determinati:

Il canone per gli assegnatari delle abitazioni non può essere superiore a lire 150.000 mensili se il reddito del nucleo familaire è di lire 20.000.000 annui, di lire 180.000 mensili se il reddito è di lire 30.000.000 e di lire 200.000 mensili se il reddito è di 40.000.000 annui.

I suddetti canoni sono riferiti ai nuclei familiari di assegnatari di alloggi popolari.

2. Gli assegnatari di cui sopra che intendono riscattare gli alloggi loro assegnati hanno facoltà di aderire alla richiesta di riscatto:

versando l’intero importo in unica soluzione, in tal caso la somma pattuita è ridotta del 10 per cento;

oppure continuando a corrispondere il canone di affitto, come sopra quantificato, in misura doppia fino all’estinzione del debito".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

51.0.1001 (già 41.0.2)

Novi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis.

1. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell’articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come costiuito dall’articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

2. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 9 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

51.0.1002 (già 41.0.3)

Centaro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Accantonato

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis.

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, è inserito il seguente:

"1-bis. La sospensione del procedimento di sanatoria di cui al comma 1 non si applica ai terzi autorizzati all’acquisto od al contratto preliminare di compravendita dal tribunale competente per i provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575"".

51.0.1003 (già 41.0.4)

Centaro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Accantonato

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 51-bis.

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:

"1-bis. La sospensione del procedimento di sanatoria non si applica nei confronti dei terzi autorizzati alla stipulazione del contratto di vendita o del contratto preliminare di compravendita dal tribunale competente per i provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Il tribunale, su richiesta dell’interessato, autorizza la presentazione dell’istanza di sanatoria".

51.0.1004 (già 41.0.5)

Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis.

(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)

1. Nel caso d’immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all’acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti "residui", si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell’intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l’ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l’acquisto individuale degli appartamenti dell’immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti "residui" considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l’acquisto degli appartamenti "residui" i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi "residui" acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d’affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall’assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l’attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall’assegnazione, è mantenuto l’attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

51.0.1005 (già 41.0.6)

Pastore, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa

Respinto

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di beni civici)

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono trasferite ai tribunali I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere assunti, a pena di decadenza, entro un anno da tale data.

2. L’inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per sè l’estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.

3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell’uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l’uso civico. Trascorso detto termine, si estingue qualsiasi azione diretta all’accertamento dell’uso civico da chiunque proponibile.

4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o da altri organismi rappresentativi della collettività senza l’osservanza delle norme prescritte, sono convalidati se risultano stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e purché l’acquirente entro tale termine versi al Comune competente una somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.

5. L’affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte le invalidità derivanti dall’inosservanza dell’articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

6. In caso di contestazione di procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al tribunale secondo le norme previste dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.

7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

51.0.1005a (già 121.0.3)

Reccia

"Art. 51-bis.

1. Gli usi civici ed i diritti di godimento promiscuo di cui all’articolo 1 della legge 16 giugno 1972, n. 1766, nonchè i diritti di demanialità sui tratturi e sulle trazzere di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono estinti a partire dalla data di entrat in vigore della presente legge.

2. I commissari per la liquidazione degli usi civici di cui all’articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè gli uffici speciali tecnici per le trazzere ed i tratturi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono soppressi.

3. Il personale in servizio presso gli organismi soppressi ai sensi del comma 1 rientra nell’amministrazione di appartenenza ovvero, su istanza degli interessati, è assorbito nei ruoli delle rispettive regioni o province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le regioni, anche a statuto speciale, e le pronvice autonome di Trento e di Bolzano, adottano i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all’articolo 1.

5. Le regioni adotteranno tutti i provvedimenti necessari a regolamentare l’affrancazione, la legittimazione e reintegra della occupazioni dei terreni di uso civico e di ex uso civico nonchè gli eventuali indennizzi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Le somme ottenute a titolo di indennizzo saranno utilizzate dalle regioni per scopi di pubblica utilità ed, in particolare, per il miglioramento ambientale".

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.0.1008 (già 41.0.9)

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Disposizione integrativa di norma del TUIR)

1. All’articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi effettivi di bilancio".

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.0.1009 (già 41.0.10)

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all’IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell’ente deve essere presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore. Per tributi scaduti diversi da quelli indicati negli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non saranno dovute sanzioni o altre penalità, qualora gli enti, nel termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentino domanda all’amministrazione interessata con la quale si obblighino a versare le somme dovute, con dilazione nel limite di 10 semestralità e con interessi legali. Le sanzioni ed altre penalità per inadempimenti formali non saranno dovute qualora gli enti si impegnino ad assolvere ai loro obblighi nel termine che, a richiesta, sarà assegnato dall’amministrazione.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all’articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l’annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l’imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell’imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l’intero importo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

51.0.100a (già 57.0.3)

Palumbo

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all’IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell’ente deve essere presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all’articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l’annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l’imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell’imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l’intero importo".

51.0.1010 (già 41.0.11)

Parola, Marino, Pizzinato

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

1. Gli Enti previdenziali pubblici che hanno iniziato il processo di privatizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenuti a rispettare i programmi di cessione del patrimonio immobiliare predisposti dagli Enti stessi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale".