SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 4681
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori COLLINO E BUCCIERO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2000
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Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi
nella rete
INTERNET
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È sempre più frequente
la pratica della registrazione da parte di terzi di dominii sul world
wide web che si riferiscono a nomi o a marchi di impresa già
in uso da parte di soggetti che ne detengono la esclusiva titolarità
ai sensi della normativa nazionale vigente. Ciò avviene allo scopo
di rivenderli successivamente a caro prezzo alle aziende, alle persone
proprietarie dei marchi commerciali o alle persone fisiche, che diventano
le vittime di una pratica illecita denominata, con termine inglese, cybersquatting,
ovvero pirateria informatica.
In pratica, l’assenza di una
normativa a protezione dei marchi di impresa nel momento della loro assegnazione
ad un dominio INTERNET consente l’infiltrazione di soggetti che, anticipando
l’iniziativa delle imprese titolari dei marchi, acquisiscono il diritto
di privativa sul nome medesimo, creano danni sia all’immagine che
alla stessa attività commerciale del soggetto presente sul mercato
con un proprio marchio o nome personale, registrato ai sensi del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929, o in preuso ai sensi dell’articolo
2571 del codice civile, ovvero usurpano il cognome, il nome o il prenome
di una persona fisica.
Per colmare questo vuoto legislativo
che interessa molte nazioni e che ha permesso l’esplosione delle compravendite
e persino la nascita di una borsa virtuale dei domain names,
alcuni Paesi – come gli Stati Uniti – hanno già varato
una normativa che permette al proprietario di un marchio registrato di
tutelare il marchio medesimo nei confronti di chiunque registri, scambi
o utilizzi un domain name identico al suo o tanto simile
da creare confusione nei consumatori o da usurpare il cognome, il nome
o il prenome di una persona fisica.
Con il presente disegno di legge si
intende offrire un primo fondamentale contributo normativo alla complessa
tematica che, con il progredire del sistema globale di comunicazione, amplia
la sfera dei possibili abusi a danno di persone fisiche e giuridiche con
alterazioni dei rapporti commerciali che sempre più frequentemente
si sviluppano in rete.
1. È istituito l’Ufficio registrazione dominii (URD) presso il Ministero delle comunicazioni, al quale sono attribuiti i compiti in materia di registrazione nelle reti di comunicazione attualmente esercitati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
2. Il Ministro delle comunicazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’URD.
1. L’URD è responsabile dell’assegnazione dei nomi di dominii nella rete INTERNET all’interno del codice paese «.it», nel rispetto e a tutela delle persone, fisiche e giuridiche, seguendo l’ordine cronologico delle richieste.
2. È vietato registrare come nomi a dominio:
a) nomi propri di persona diversi da quelli facenti capo al richiedente;
b)
marchi di impresa registrati ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modificazioni, o in preuso ai sensi dell’articolo
2571 del codice civile, ed idonei a distinguere prodotti e servizi;
c)
denominazioni di ditte iscritte presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
d)
denominazioni e nomi di qualunque genere tali da indurre in inganno o ingenerare
confusione per similitudine.
1. Chiunque registri un nome a dominio nella rete INTERNET identico o tale da ingenerare confusione per similitudine con nomi o marchi o ditte famosi che offrono beni o servizi al fine di trarne ingiusto profitto, trasferendolo a scopo di lucro o approfittando della buona fede dei consumatori e degli utenti, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1 a 50 milioni di lire.
1. L’URD revoca l’assegnazione di un nome a dominio nella rete INTERNET a fronte di una decisione arbitrale o di una sentenza passata in giudicato che stabilisca che l’assegnatario non aveva diritto all’uso.
2. L’URD può sospendere un nome a dominio utilizzato nella rete INTERNET quando ne sia contestato l’uso all’assegnatario.
1. Fino alla costituzione dell’URD ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il CNR continua a svolgere i compiti in materia di registrazione nelle reti di comunicazione cui è preposto, nel rispetto, per quanto risulti compatibile, delle disposizioni di cui alla presente legge.