Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4498

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4498
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TAPPARO, LARIZZA, VALLETTA
e MANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2000

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Norme per il riconoscimento del ruolo e delle funzioni
dei riparatori di elettrodomestici

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    Onorevoli Senatori. – Il tema della sicurezza degli impianti, con particolare riguardo agli elettrodomestici utilizzati nelle abitazioni civili, costituisce da molto tempo una questione rilevante all’attenzione del Parlamento.

    Già con la legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme per la sicurezza degli impianti», si è apprestata una prima tutela degli utilizzatori di apparecchiature elettrodomestiche.
    In seguito, è stata introdotta una legislazione sempre più puntuale e attenta, con norme che prevedono la polizza assicurativa obbligatoria per le casalinghe, i controlli su impianti e su immobili con un’attenzione notevole e giustificata verso l’utilizzazione finale.
    Tuttavia in questo quadro manca un tassello: è la sicurezza dell’elettrodomestico, aspetto che non ha ancora un’adeguata tutela.
    Gli elettrodomestici, siano essi «grandi» (come frigoriferi, cucine a gas e elettriche, congelatori, boiler elettrico e boiler a gas solo per acqua, lavastoviglie, lavatrici) o «piccoli» (ad esempio frullatori, asciugacapelli, aspirapolvere, lucidatrici, vaporetti, macchine da caffè, ferri da stiro) sono strumenti utili nella vita domestica, ma possono rappresentare un grave pericolo per la sicurezza delle persone.
    Le statistiche, infatti, parlano di circa 3 milioni di incidenti l’anno all’interno delle mura domestiche, di cui circa la metà scaturiscono dall’uso degli elettrodomestici.
    La causa può essere dovuta al mancato rispetto, da parte delle case costruttrici, delle norme per la tutela e l’incolumità delle persone, ma può essere anche dovuta ad una riparazione operata in modo non adeguato e quindi pericoloso.
    È proprio nel settore delle riparazioni, che questo disegno di legge intende intervenire. La tecnologia avanzata esistente nei nuovi elettrodomestici rende necessaria l’effettuazione delle riparazioni da parte di personale sempre più specializzato per fornire all’utente un servizio affidabile e sicuro.
    Nelle abitazioni gli elettrodomestici sono utilizzati da tutti e pertanto solo tecnici abilitati dovranno effettuare le riparazioni per garantire la sicurezza e ridurre quindi la percentuale di infortuni domestici eccessivamente alta.
    L’abusivismo nel settore delle riparazioni e manutenzioni di elettrodomestici determina, oltre che una distorsione nella struttura imprenditoriale di un settore economicamente non marginale, anche effetti negativi nella sicurezza e salute dei cittadini.
    Ecco la ragione del presente disegno di legge, teso a dare garanzie ed a valorizzare la professionalità del settore, definendo i requisiti tecnico-professionali necessari all’accesso alla professione e le modalità per l’accertamento dei requisiti stessi.

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle attività)

    1. Sono soggette alla presente legge tutte le operazioni di installazione, rimozione e riparazione sia dei grandi che dei piccoli elettrodomestici, compresi l’installazione dei piani di cottura, la loro trasformazione, adeguamento e adattamento anche per il corretto posizionamento degli elettrodomestici, l’installazione di condizionatori d’aria ed il loro relativo allacciamento all’impianto elettrico necessario al loro funzionamento.

Art. 2.

(Soggetti abilitati)

    1. Sono abilitate alle operazioni di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

    2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, comma 1, da parte di un responsabile tecnico; tale incarico può essere assunto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, in possesso dei suddetti requisiti, o da questi delegato ad un soggetto diverso, purchè in possesso dei medesimi requisiti.
    3. La delega di cui al comma 2 può essere affidata a soggetti in rapporto di dipendenza, o di associazione in partecipazione, o di collaborazione coordinata e continuativa con l’azienda; il soggetto che assume il ruolo di responsabile tecnico per delega può assumere tale ruolo per una sola azienda.

Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali)

    1. Il responsabile tecnico deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

        a) laurea, o diploma universitario, in materia tecnica, conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta, unita ad un periodo di inserimento di almeno un anno, anche non continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, in un’impresa del settore o in un ufficio tecnico interno di una ditta del settore;

        b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al campo di applicazione di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, unito ad un periodo di inserimento di almeno un anno, anche non continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, alle dipendenze di un’impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno;
        c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale relativa al campo di applicazione della presente legge, unito ad un periodo di inserimento di almeno due anni, anche non continuativo, esclusi i periodi di apprendistato, alle dipendenze di un’impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno;
        d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio almeno con qualifica di specializzato o equiparato nelle attività di cui all’articolo 1;
        e) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o di un ufficio tecnico interno, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a cinque anni, in qualità di operaio almeno con qualifica di qualificato o equiparato nella attività di cui all’articolo 1;
        f) superamento di esame teorico-pratico sulla base dei programmi approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta della Commissione nazionale di cui all’articolo 8, previa prestazione lavorativa svolta come dipendente o legale rappresentante, socio, titolare o collaboratore familiare per almeno tre anni in una attività considerata idonea dalla commissione provinciale di cui all’articolo 7.

    2. I requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono intendersi validi anche in riferimento a legali rappresentanti, soci, titolari e collaboratori familiari di imprese del settore.

    3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, definisce, con proprio decreto, le materie tecniche specifiche e le specializzazioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali)

    1. L’accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3 è espletato dalla commissione provinciale impiantistica, di cui all’articolo 7.

    2. Coloro i quali intendono esercitare l’attività di cui all’articolo 1 presentano domanda di abilitazione corredata da dichiarazione, con firma autenticata, del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3; all’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
    3. La commissione provinciale competente deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 all’espletamento dei relativi accertamenti, acquisendo la necessaria documentazione, ed al rilascio della relativa attestazione sulla base di un apposito modello; decorso tale termine, i requisiti tecnico-professionali si intendono riconosciuti.
    4. In caso di ritardo da parte della commissione provinciale nel rilascio della attestazione di cui al comma 3, la ricevuta relativa alla presentazione della domanda tiene luogo della suddetta attestazione.
    5. L’attestazione di cui al comma 3 può essere utilizzata, entro centottanta giorni dalla data di rilascio, per presentare denuncia di inizio dell’attività presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o le commissioni provinciali per l’artigianato; decorso tale termine, decade la validità della attestazione rilasciata.

Art. 5.

(Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali)

    1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali le imprese operanti nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1 e che siano iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura od all’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

    2. Ai fini del riconoscimento dei requisiti previsto al comma 1, le imprese devono presentare specifica domanda alle commissioni provinciali competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Registro nazionale delle imprese abilitate)

    1. È istituito il registro nazionale delle imprese operanti nell’attività di installazione e manutenzione di elettrodomestici, di seguito denominato «registro», nel quale soono iscritte le imprese abilitate ai sensi della presente legge ed i relativi responsabili tecnici.

    2. Il registro è articolato in registri provinciali, tenuti dalle commissioni provinciali competenti ai sensi dell’articolo 7. La Commissione nazionale di cui all’articolo 8 definisce i criteri di redazione e di aggiornamento dei registri provinciali.
    3. Tutte le imprese iscritte nel registro hanno diritto alla annotazione, sul certificato di iscrizione alla competente camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o all’albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dell’abilitazione conseguita.

Art. 7.

(Commissioni provinciali)

    1. È istituita presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la commissione provinciale impiantistica.

    2. La commissione redige ed approva un regolamento interno per l’organizzazione delle proprie attività.
    3. Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:

        a) accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui agli articoli 3, 4 e 5;

        b) organizzare, con frequenza almeno annuale, sessioni di esame per l’accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);
        c) gestire il registro sulla base delle indicazioni della Commissione nazionale di cui all’articolo 8.
        d) effettuare le verifiche connesse alle modalità di aggiornamento del registro;
        e) accertare eventuali comportamenti abusivi e comunque difformi da quanto previsto dalla presente legge e segnalarli alle autorità competenti per i conseguenti provvedimenti.

Art. 8.

(Commissione nazionale)

    1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:

        a) esaminare e dirimere i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali impiantistiche;

        b) definire i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dei registri provinciali e coordinare e uniformare l’attività delle commissioni provinciali;
        c) predisporre i programmi per gli esami teorico-pratici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f).

Art. 9.

(Dichiarazione di conformità)

    1. Al termine dei lavori l’impresa abilitata esecutrice dell’intervento è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito. La dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e, se persona diversa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnico dell’impresa.

    2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

        a) relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e dei componenti, che devono essere conformi alla normativa tecnica dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

        b) copia dell’attestazione di riconoscimento dei requisiti;
        c) copia del documento fiscale relativo alle attività effettuate.

    3. Nel caso di interventi di ordinaria manutenzione non sussiste l’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità. Per ordinaria manutenzione si intende quanto previsto dalle norme UNI e CEI.

Art. 10.

(Deposito della dichiarazione di conformità)

    1. Entro trenta giorni dal rilascio della dichiarazione di conformità, di cui all’articolo 9, l’impresa è tenuta a consegnare due copie della predetta dichiarazione, di cui una corredata dei relativi allegati, alla commissione provinciale al cui registro l’impresa stessa è iscritta.

    2. Dopo la effettuazione dei controlli di propria pertinenza, la commissione provinciale provvede ad inoltrare la copia della dichiarazione di conformità completa degli allegati alla provincia o all’area metropolitana nel cui territorio è stato svolto il lavoro.

Art. 11.

(Responsabilità del committente)

    1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di cui all’articolo 1 esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi della presente legge.

Art. 12.

(Sanzioni)

    1. A coloro che esercitano abusivamente la professione, in violazione di quanto previsto dall’articolo 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal comune, da lire 1 milione a lire 2 milioni.

    2. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 9, comma 2, lettera a), si applica, a carico dell’impresa esecutrice, una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da lire 1 milione a lire 2 milioni, unitamente all’obbligo della sostituzione a proprie spese dei componenti riscontrati non a norma. Della violazione è fatta segnalazione alla commissione provinciale competente, ai sensi dell’articolo 7. Dopo la terza segnalazione accertata, la commissione provinciale provvede alla sospensione dell’impresa dal proprio registro per un periodo variabile da uno a sei mesi, a seconda della gravità delle infrazioni.
    3. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 9, comma 2, lettera a), si applica, a carico del venditore, una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
    4. In caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10, si applica a carico dell’impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal comune, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
    5. I fondi acquisiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per effetto delle sanzioni previste dal presente articolo sono destinati al finanziamento dell’attività delle commissioni provinciali di cui all’articolo 7.
    6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità e ad altre circostanze oggettive e soggettive della violazione.
    7. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento adottato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 13.

(Norme di attuazione)

    1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme necessarie per l’attuazione della legge stessa.

Art. 14.

(Adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali)

    1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie norme, qualora in contrasto con la presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.