SENATO DELLA REPUBBLICA – ———– XIII LEGISLATURA ———–N. 4358
d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO, LORETO, CARPINELLI, NIEDDU, BERTONI, CAPALDI e MURINEDDU COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1999 ———– Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ———–
Onorevoli Senatori. – Da più legislature il Parlamento dedica la sua attenzione al grave problema della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Tra le iniziative assunte si ricorda, in particolare, la proposta di legge presentata dall’onorevole Mancini ed altri (atto Camera n. 568) nel corso della XI Legislatura, la quale, in seno alla Commissione lavoro della Camera, ottenne l’adesione di tutti i Gruppi politici. L’interruzione anzitempo della legislatura ha, però, impedito che la proposta di legge in questione concludesse l’iter di approvazione, con grave pregiudizio per i docenti delle scuole militari, i quali, da anni, attendevano un intervento del legislatore al fine di essere tutelati e garantiti alla stregua del personale docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. Prima di spiegare quali siano le ragioni
della categoria in parola, ci sembra opportuno sottolineare che il numero
di lavoratori interessati al presente disegno di legge è distribuito
su tutto il territorio nazionale ed in maniera più consistente a
Perugia, Viterbo, Caserta, La Maddalena e Taranto. a) il rapporto di lavoro fra detti docenti e l’Amministrazione della difesa è disciplinato da leggi considerate speciali, che non consentono l’applicazione, al medesimo rapporto, delle disposizioni generali contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 230, in forza della quale il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato se il rapporto continua oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato; b)
le convenzioni sottoscritte dagli insegnanti di cui trattasi prevedono,
inoltre, una clausola risolutiva non sottoposta alle condizioni di giusta
causa o giustificato motivo, che non fornisce alcuna garanzia di continuità
nel rapporto di lavoro; Per quanto specificatamente attiene ai docenti
dipendenti dall’Amministrazione della difesa, i problemi più
significativi sono i seguenti: b)
mancanza di chiarezza e difficoltà di rapporti con le gerarchie
civili e militari a causa della loro indefinita ed ambigua connotazione
e collocazione giuridica; Questo stato di fatto si protrae ormai da decenni, alimentando malessere ed insoddisfazione soprattutto tra i docenti che operano in regime di convenzione annuale, i quali vedono come unica possibilità di definitiva sistemazione, quella dell’inquadramento in un apposito ruolo organico alle dipendenze del Ministero della difesa, la cui mancata istituzione ha superato ormai ogni più logica previsione di tempo. Ciò si pone in stridente contrasto
proprio con le più recenti norme in materia di sanatoria, recata
dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, della quale risultano soltanto
beneficiari i docenti precari del Ministero della pubblica istruzione. 1) è istituito un ruolo al fine di coprire stabilmente le cattedre di insegnamento di materie non militari con personale docente di professione; il conferimento degli incarichi di insegnamento avviene solo per l’integrazione o il ripianamento temporaneo delle dotazioni organiche, ovvero per lo svolgimento di corsi o cicli di lezioni e conferenze ritenuti necessari per il completamento della preparazione dottrinale o tecnico-professionale dei frequentatori; 2) viene sancita
la completa equiparazione retributiva con il personale insegnante delle
scuole secondarie statali, trattandosi di docenti che insegnano discipline
impartite anche nelle scuole statali di analogo orientamento; Più dettagliatamente, la sezione I del Capo
I, riguardante l’istituzione del ruolo ed il reclutamento dei docenti
civili, e la sezione II del medesimo Capo, che contempla le norme transitorie
di immissione in ruolo del personale civile appartenente ad altro ruolo
della Difesa e di quello docente a contratto, disciplinano la docenza civile
nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica, con le seguente modalità: – l’articolo 2 definisce
lo stato giuridico, nonchè l’orario di servizio ed il trattamento
economico, equiparandoli a quelli previsti per il personale docente nelle
scuole secondarie statali; Nel capo II, infine, è compreso l’articolo 17 che contempla le disposizioni finanziarie. DISEGNO DI LEGGE
DISCIPLINA DELLA DOCENZA CIVILE Istituzione del ruolo (Istituzione del ruolo e reclutamento 1. Nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, di livello corrispondente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e negli istituti militari d’istruzione superiore che, in base all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, hanno stipulato convenzioni con università ed istituti similari, con esclusione delle Accademie militari e degli istituti di cui all’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è istituito apposito ruolo del personale docente civile per l’insegnamento delle materie non militari, nei casi in cui tale insegnamento sia impartito ai sensi delle disposizioni vigenti. L’articolazione del ruolo, suddiviso nelle diverse materie, è definita con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Stati maggiori di ogni singola Forza armata. (Stato giuridico e trattamento economico 1. Al personale civile docente, appartenente al ruolo di cui all’articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti per il personale civile dell’Amministrazione della difesa. 2. L’orario di servizio ed il trattamento economico del personale civile docente di cui all’articolo 1 sono determinati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tenendo conto della disciplina prevista per il personale docente delle scuole secondarie superiori statali. (Dotazione organica del personale civile
docente nelle scuole, istituti ed enti 1. La dotazione organica del ruolo di cui all’articolo 1 è determinata, in sede di prima applicazione, in 220 unità, ripartite come indicato nella Tabella allegata alla presente legge. 2. La dotazione organica di cui al
comma 1 è ripartita tra scuole, istituti ed enti di formazione militari
con decreto del Ministro della difesa, su proposta degli Stati maggiori
della difesa e di Forza armata, sentito il parere delle rispettive sezioni
del Consiglio superiore delle Forze armate. (Reclutamento dei docenti civili) 1. I docenti civili presso le scuole, istituti ed enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, da immettere nel ruolo di cui all’articolo 1, sono reclutati mediante concorsi per titoli ed esami secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. All’indizione dei concorsi
di cui al comma 1, subordinata alla previsione di una effettiva disponibilità
di cattedre o di posti di insegnamento, si provvede con bando emanato dal
Minlstero della difesa. (Composizione delle commissioni 1. Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Ministro della difesa, sono composte da: a) un ufficiale generale o ammiraglio avente funzione di presidente, scelto per sorteggio tra gli alti ufficiali in servizio compresi in apposito elenco compilato dallo Stato maggiore della difesa; b)
ufficiali superiori in servizio che abbiano prestato almeno un biennio
di attività presso scuole, istituti ed enti di formazione militari
di cui al presente Capo, scelti per sorteggio, fra gli ufficiali che risultano
inseriti in apposito elenco, compilato dallo Stato maggiore della difesa; 2. Con ordinanza del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di formazione degli elenchi di cui al comma 1, lettere a) e b), e di costituzione delle commissioni giudicatrici. 3. La nomina a componente delle commissioni giudicatrici non può essere conferita alla stessa persona per più di due volte consecutive. (Esoneri e compensi) 1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 5 sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento delle prove concorsuali. 2. Al personale militare e al personale
civile dipendente dal Ministero della difesa facente parte delle commissioni
giudicatrici dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 4, comma
1, vengono corrisposti i compensi oltre alle eventuali indennità
di missione spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti. (Nomina in ruolo e durata del periodo 1. La nomina in ruolo del personale di cui all’articolo 1 è disposta con decreto del Ministr o della difesa e decorre, ai fini giuridici, dalla data di inizio dell’anno scolastico successivo alla data di conclusione del concorso. 2. Il periodo di prova ha la durata
di non meno di centottanta giorni di servizio effettivo nel corso dell’anno
scolastico dal quale decorre la nomina in ruolo. (Riconoscimento del servizio preruolo) 1. Il personale nominato in ruolo ai sensi del presente Capo ha diritto al riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo nelle scuole, istituti ed enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nella misura e secondo le modalità previste per il riconoscimento del servizio non di ruolo, prestato dal personale docente delle scuole secondarie statali. (Incarichi di insegnamento) 1. Per la copertura dei posti di insegnamento di materie non militari, vacanti nelle dotazioni organiche delle scuole, degli istituti e degli enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, sino a quando non sarà possibile assegnare le relative cattedre a docenti reclutati mediante i concorsi banditi ai sensi dell’articolo 4, si provvede con il conferimento di incarichi a docenti civili esterni all’Amministrazione della difesa. 2. L’insegnamento delle lingue
estere può essere comunque impartito utilizzando docenti incaricati
o esperti anche se non cittadini italiani. a) a docenti già incaricati presso scuole, istituti ed enti di formazione militari; b)
a docenti forniti di abilitazione all’insegnamento per la disciplina
cui l’incarico si riferisce, o per quella stabilita quale corrispondente
ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nell’ordine in cui sono compresi
nelle relative graduatorie compilate, a cura dei comandi delle scuole,
istituti ed enti di formazione militari, secondo le indicazioni contenute
in apposita ordinanza del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella quale saranno
precisate anche le modalità per la presentazione delle domande e
per l’aggiornamento delle graduatorie medesime; 6. Per conferenze, lezioni integrative o esercitazioni a carattere non continuativo, i comandi delle scuole, istituti ed enti di formazione militari di cui al presente Capo, previa autorizzazione del Ministro della difesa, possono conferire incarichi ad esperti, docenti o dipendenti della Pubblica amministrazione. Il compenso orario è stabilito con le modalità indicate all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Per i dipendenti dello Stato il diritto alla retribuzione è subordinato al carattere aggiuntivo dell’incarico di insegnamento rispetto alla normale attività di servizio. Le attività didattiche di cui al presente comma non possono eccedere il rapporto di un decimo delle ore complessivamente previste per gli insegnamenti fondamentali. (Contratti di collaborazione con istruttori sportivi) 1. Le scuole, gli istituti e gli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, per lo svolgimento di attività didattiche in particolari discipline sportive ed atletiche, per le quali non sia possibile provvedere con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa, possono stipulare contratti di collaborazione con istruttori sportivi in possesso dei prescritti brevetti rilasciati dalle federazioni nazionali sportive di categoria. I contratti hanno la durata di un anno e sono rinnovabili. 2. Il compenso per le attività
previste nei contratti di collaborazione di cui al comma 1 ha carattere
onnicomprensivo e non può essere superiore a quello corrispondente
al livello retributivo degli insegnanti statali di ruolo di educazione
fisica di prima nomina, comprendente lo stipendio, le classi e gli scatti
biennali ed eventualmente l’indennità integrativa speciale
e la tredicesima mensilità, se non godute ad altro titolo, e con
l’esclusione di ogni altro assegno fisso o compenso accessorio a carattere
continuativo. (Utilizzazione del personale docente soprannumerario e passaggi di cattedra e di ruolo) 1. Il personale docente delle scuole, degli istituti e degli enti militari, qualora si verificassero situazioni di soprannumero nel ruolo in cui è inquadrato, può essere utilizzato nei limiti del soprannumero, nella stessa scuola di appartenenza o in scuole di altra Forza armata, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purchè sia provvisto del prescritto titolo di studio. 2. Per il personale docente soprannumerario,
l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio nell’ambito
della stessa scuola di appartenenza. (Corsi di riconversione professionale) 1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale nelle scuole, istituti ed enti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in relazione a fenomeni di diminuzione dei frequentatori dai quali derivino situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale aventi, ove necessario, anche valore abilitante. 2. I corsi di cui al comma 1 sono
organizzati dal Ministero della difesa e programmati, secondo le esigenze,
sulla base di piani periodici che possono prevedere forme di convenzioni
con il Ministero della pubblica istruzione, con le università e
gli enti di ricerca, nonchè con enti ed organizzazioni esterni e
con organismi che dispongono di strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi
con valore abilitante sarà comunque garantita la presenza di personale
docente ai fini della valutazione finale. (Conferimento delle cattedre di insegnamento nella scuola militare Nunziatella) 1. Il conferimento delle cattedre di insegnamento nella scuola militare Nunziatella resta disciplinato dall’articolo 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Norme transitorie per l’immissione nel ruolo organico del personale civile docente a contratto di materie non militari e del personale civile appartenente ad altro ruolo della Amministrazione della difesa, docente di materie non militari (Immissione nel ruolo del personale civile docente a contratto di materie non militari) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale civile che alla data della sua entrata in vigore presti o abbia prestato attività per almeno trecentosessanta giorni nel quinquennio precedente, come docente, a contratto, di materie non militari presso scuole, istituti ed enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, è immesso nel ruolo di cui all’articolo 1, relativo all’insegnamento prestato, e nei limiti della dotazione organica di cui all’articolo 3, comma 1, previo superamento di un concorso per titoli, ad esso riservato, da indire con apposito decreto del Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall’articolo 4. 2. Per l’ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero di precedenti esami sostenuti ai soli fini abilitativi, ai quali l’ammissione era avvenuta anche con riserva, per la classe di concorso relativa all’insegnamento prestato o ad altro corrispondente; b)
un’attività di servizio in qualità di docente della
materia di insegnamento relativa alla classe di concorso di cui alla lettera
a), per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi,
nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge; 3. Nel caso in cui gli interessati abbiano conseguito il medesimo punteggio nel concorso di cui al comma 2, lettera a), costituisce titolo preferenziale, nella compilazione delle graduatorie, eseguita con le modalità di cui al comma 8, la maggiore anzianità d’insegnamento della materia cui le prove concorsuali si riferiscono. 4. Il personale di cui al comma 1
in possesso del titolo di studio previsto dal comma 4 dell’articolo
4, ma non in possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a),
è immesso nel ruolo di cui all’articolo 1 previo superamento
di un concorso riservato per titoli ed esami, da indire con apposito decreto
del Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a condizione che abbia prestato un’attività
di servizio per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi,
nel triennio precedente alla medesima data, in qualità di docente
della materia per la quale intende avanzare la domanda per l’ammissione
al concorso. a) graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 1; b)
graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 4; 9. L’assegnazione della sede, disposta secondo l’ordine delle graduatorie relative al personale che rientri nelle fattispecie di cui ai commi 1, 4 e 6, avviene tenendo conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che accetta la nomina in ruolo con l’assegnazione della sede, decade dall’eventuale precedente impiego pubblico di ruolo o non di ruolo con effetto dalla data di nomina in prova. 10. Il personale immesso in ruolo
ai sensi del presente articolo ha diritto al riconoscimento di tutto il
servizio prestato ai fini di quiescenza e previdenza in base alle vigenti
disposizioni previste per il personale docente delle scuole secondarie
statali. Tali norme si applicano anche nei confronti del personale che
ha prestato servizio non di ruolo senza il possesso del titolo di studio
previsto dal comma 4 dell’articolo 4. (Categorie protette) 1. I docenti delle scuole, istituti ed enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, beneficiano delle riserve di posti loro concesse dalla normativa in vigore. (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare: a) il decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione 12 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 ottobre 1973; b)
il decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per
il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione 20 dicembre 1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 15 dicembre
1973; NORME FINALI (Disposizioni finanziarie) 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella (Articolo 3, comma 1) RUOLO ORGANICO DEI DOCENTI CIVILI NELLE SCUOLE, ISTITUTI ED ENTI DI FORMAZIONE DELL’ESERCITO, DELLA MARINA E DELL’AERONAUTICA Qualifica Organico Docenti da inquadrare nella setti- Docenti da inquadrare nella sesta |