Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4358
     

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4358
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO, LORETO, CARPINELLI, NIEDDU, BERTONI, CAPALDI e MURINEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1999

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Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

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    Onorevoli Senatori. – Da più legislature il Parlamento dedica la sua attenzione al grave problema della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Tra le iniziative assunte si ricorda, in particolare, la proposta di legge presentata dall’onorevole Mancini ed altri (atto Camera n. 568) nel corso della XI Legislatura, la quale, in seno alla Commissione lavoro della Camera, ottenne l’adesione di tutti i Gruppi politici. L’interruzione anzitempo della legislatura ha, però, impedito che la proposta di legge in questione concludesse l’iter di approvazione, con grave pregiudizio per i docenti delle scuole militari, i quali, da anni, attendevano un intervento del legislatore al fine di essere tutelati e garantiti alla stregua del personale docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

    Prima di spiegare quali siano le ragioni della categoria in parola, ci sembra opportuno sottolineare che il numero di lavoratori interessati al presente disegno di legge è distribuito su tutto il territorio nazionale ed in maniera più consistente a Perugia, Viterbo, Caserta, La Maddalena e Taranto.
    Presso le scuole e gli istituti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica delle suddette città, l’insegnamento di materie non militari viene da oltre un trentennio assicurato da docenti il cui status giuridico ha creato due ben distinte categorie: quella dei docenti civili, estranei all’Amministrazione della difesa, assunti mediante contratti annuali ai sensi di norme a carattere speciale (legge 15 dicembre 1969, n. 1023, e relativi decreti di applicazione – 20 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1973, n. 322, e 3 gennaio 1995, numeri 167 e 168, nonchè decreto 12 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1973, n. 267, emanato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per il tesoro), e quella dei docenti civili dipendenti dal Ministero della difesa che, pur essendo inquadrati nei ruoli degli impiegati civili di tale Ministero, svolgono invece, attività d’insegnamento.
    I problemi che travagliano la categoria degli insegnanti estranei all’Amministrazione della difesa, possono così riassumersi:

        a) il rapporto di lavoro fra detti docenti e l’Amministrazione della difesa è disciplinato da leggi considerate speciali, che non consentono l’applicazione, al medesimo rapporto, delle disposizioni generali contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 230, in forza della quale il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato se il rapporto continua oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato;

        b) le convenzioni sottoscritte dagli insegnanti di cui trattasi prevedono, inoltre, una clausola risolutiva non sottoposta alle condizioni di giusta causa o giustificato motivo, che non fornisce alcuna garanzia di continuità nel rapporto di lavoro;
        c) la progressione economica introdotta dall’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non è più applicata ai docenti in parola, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola, creando un’ulteriore disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di ruolo;
        d) il Ministero della pubblica istruzione non riconosce il servizio prestato presso le scuole, gli istituti e gli enti di formazione delle Forze armate ai docenti che, con il possesso del titolo di studio indicato al numero 2) della tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 settembre 1982 (Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982), e successive modificazioni, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995 (da ultimo si veda il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998), impartiscono insegnamenti relativi alle classi di concorso indicate nella suddetta normativa, con conseguente impossibilità di inquadramento nei ruoli del personale docente della scuola secondaria statale;
        e) l’ulteriore discriminazione arrecata dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, che all’articolo 46 ha riconosciuto utile per l’immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria statale il servizio d’insegnamento svolto dai docenti civili nei corsi di istruzione istituiti presso le scuole di Polizia, docenti al cui reclutamento provvede il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, e dell’articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le quali contemplano norme e procedure sostanzialmente identiche a quelle previste dai sopra richiamati decreti interministeriali 20 dicembre 1971, 3 gennaio 1995 e 12 agosto 1972 con cui si provvede al reclutamento dei docenti di cui trattasi;
        f) l’impossibilità di immissione nel ruolo degli impiegati civili del Ministero della difesa, tenuto conto che la consistenza dei dipendenti inquadrati nella settima qualifica funzionale è soprannumeraria rispetto all’organico fissato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fini a questo momento emanati;
        g) l’impossibilità di poter usufruire del procedimento per l’attuazione della mobilità previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

    Per quanto specificatamente attiene ai docenti dipendenti dall’Amministrazione della difesa, i problemi più significativi sono i seguenti:
        a) stato giuridico di appartenenza non corrispondente all’attività di insegnamento effettivamente svolta, che costituisce l’unico servizio prestato dagli interessati con la conseguente impossibilità di far valere, ai fini della anzianità di servizio e del pensionamento, il diploma di laurea, da alcuni posseduto, in quanto lo stesso non è richiesto dallo stato giuridico del ruolo di appartenenza;

        b) mancanza di chiarezza e difficoltà di rapporti con le gerarchie civili e militari a causa della loro indefinita ed ambigua connotazione e collocazione giuridica;
        c) diversità di stato giuridico, a parità di attività lavorativa, rispetto agli insegnanti di scuola secondaria statale dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

    Questo stato di fatto si protrae ormai da decenni, alimentando malessere ed insoddisfazione soprattutto tra i docenti che operano in regime di convenzione annuale, i quali vedono come unica possibilità di definitiva sistemazione, quella dell’inquadramento in un apposito ruolo organico alle dipendenze del Ministero della difesa, la cui mancata istituzione ha superato ormai ogni più logica previsione di tempo.

    Ciò si pone in stridente contrasto proprio con le più recenti norme in materia di sanatoria, recata dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, della quale risultano soltanto beneficiari i docenti precari del Ministero della pubblica istruzione.
    Il Parlamento deve necessariamente rispondere alle giuste e non più dilazionabili attese di una categoria di lavoratori frustrata dal perdurante stato di disagio e di precarietà nel quale è costretta ad operare da trent’anni, disciplinando, con l’approvazione del presente disegno di legge, la docenza delle materie non militari nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, a livello di istruzione media.
    La docenza è finalizzata ad assicurare agli organismi didattici delle tre Forze armate un corpo insegnante in possesso di tutti i requisiti che la funzione docente richiede in base alle disposizioni vigenti, e in grado di garantire continuità agli insegnamenti delle materie non militari che nel quadro del nuovo modello di difesa in corso di attuazione, saranno ritenute indispensabili per la preparazione professionale degli operatori. A tal proposito, a similitudine di quanto prevede, per i docenti della pubblica istruzione, l’articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, l’Amministrazione della difesa potrà far fronte con il personale a disposizione a tutte le esigenze didattiche e formative che per qualsiasi motivo dovessero intervenire, mediante l’istituzione di corsi di riconversione professionale per la cui effettuazione è previsto anche il ricorso alla stipula di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonchè con enti ed organizzazioni esterne che dispongono di strutture e tecnologie avanzate.
    Sotto il profilo finanziario, il provvedimento qui proposto consentirebbe un risparmio quantificabile in lire 1,5 miliardi annue, derivante dal versamento degli oneri previdenziali in conto entrate del Tesoro anzichè all’INPS. I criteri informativi dell’iniziativa sono quelli sintetizzati nei punti seguenti:

        1) è istituito un ruolo al fine di coprire stabilmente le cattedre di insegnamento di materie non militari con personale docente di professione; il conferimento degli incarichi di insegnamento avviene solo per l’integrazione o il ripianamento temporaneo delle dotazioni organiche, ovvero per lo svolgimento di corsi o cicli di lezioni e conferenze ritenuti necessari per il completamento della preparazione dottrinale o tecnico-professionale dei frequentatori;

        2) viene sancita la completa equiparazione retributiva con il personale insegnante delle scuole secondarie statali, trattandosi di docenti che insegnano discipline impartite anche nelle scuole statali di analogo orientamento;
        3) vengono dettate norme per l’inquadramento nei predetti ruoli del personale docente interno ed esterno all’Amministrazione della difesa, provvisto o meno del titolo prescritto per l’insegnamento nelle scuole statali, norme che, ovviamente, sono transitorie e sono intese a salvaguardare da un lato le legittime aspettative degli interessati e, dall’altro, l’esigenza della continuità didattica nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione delle Forze armate.

    Più dettagliatamente, la sezione I del Capo I, riguardante l’istituzione del ruolo ed il reclutamento dei docenti civili, e la sezione II del medesimo Capo, che contempla le norme transitorie di immissione in ruolo del personale civile appartenente ad altro ruolo della Difesa e di quello docente a contratto, disciplinano la docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, con le seguente modalità:
    – l’articolo 1 istituisce il ruolo dei docenti civili per l’insegnamento di materie non militari a livello di scuola secondaria statale;

    – l’articolo 2 definisce lo stato giuridico, nonchè l’orario di servizio ed il trattamento economico, equiparandoli a quelli previsti per il personale docente nelle scuole secondarie statali;
    – l’articolo 3 individua i criteri per la definizione e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile docente;
    – l’articolo 4 dispone che il reclutamento degli insegnanti civili avvenga per pubblico concorso, per titoli ed esami, e rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione della corrispondenza tra gli insegnamenti impartiti nelle scuole, istituti ed enti di formazione delle Forze armate e gli insegnamenti relativi alle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie statali;
    – gli articoli 5 e 6, definiscono la composizione delle commissioni giudicatrici ed i compensi da corrispondere ai relativi membri;
    – gli articoli 7 e 8 stabiliscono le modalità per le nomine in ruolo e per il riconoscimento del servizio preruolo;
    – gli articoli 9 e 10 disciplinano il regime convenzionale per gli incarichi di insegnamento di tipo suppletivo e complementare;
    – l’articolo 11 disciplina l’utilizzazione del personale docente soprannumerario ed i passaggi di cattedra e di ruolo;
    – l’articolo 12 prevede l’istituzione di corsi di riconversione professionale al fine di rendere possibile una maggiore mobilità del personale docente;
    – l’articolo 13 conferma il vigente ordinamento della Scuola militare «Nunziatella»;
    – l’articolo 14 regolamenta l’immissione in ruolo prevista dall’articolo 1 del personale civile docente, a contratto, di materie non militari nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e del personale civile, appartenente ad altro ruolo dell’Amministrazione della difesa, utilizzato in qualità di docente;
    – l’articolo 15 disciplina il ruolo dei docenti rientranti nelle categorie protette;
    – l’articolo 16 prevede l’abrogazione delle norme incompatibili con quelle della presente legge, ed in particolare dei decreti interministeriali 20 dicembre 1971, 3 gennaio 1995 e 12 agosto 1972.

    Nel capo II, infine, è compreso l’articolo 17 che contempla le disposizioni finanziarie.

 


DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISCIPLINA DELLA DOCENZA CIVILE
NELLE SCUOLE, NEGLI ISTITUTI
E NEGLI ENTI DI FORMAZIONE
MILITARI DELL’ESERCITO,
DELLA MARINA
E DELL’AERONAUTICA

Sezione I

Istituzione del ruolo
e reclutamento dei docenti civili

Art. 1.

(Istituzione del ruolo e reclutamento
dei docenti civili)

    1. Nelle scuole, istituti ed enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, di livello corrispondente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e negli istituti militari d’istruzione superiore che, in base all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, hanno stipulato convenzioni con università ed istituti similari, con esclusione delle Accademie militari e degli istituti di cui all’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è istituito apposito ruolo del personale docente civile per l’insegnamento delle materie non militari, nei casi in cui tale insegnamento sia impartito ai sensi delle disposizioni vigenti. L’articolazione del ruolo, suddiviso nelle diverse materie, è definita con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Stati maggiori di ogni singola Forza armata.

Art. 2.

(Stato giuridico e trattamento economico
del personale civile docente nelle scuole,
istituti ed enti di formazione militari)

    1. Al personale civile docente, appartenente al ruolo di cui all’articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti per il personale civile dell’Amministrazione della difesa.

    2. L’orario di servizio ed il trattamento economico del personale civile docente di cui all’articolo 1 sono determinati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tenendo conto della disciplina prevista per il personale docente delle scuole secondarie superiori statali.

Art. 3.

(Dotazione organica del personale civile docente nelle scuole, istituti ed enti
di formazione militari)

    1. La dotazione organica del ruolo di cui all’articolo 1 è determinata, in sede di prima applicazione, in 220 unità, ripartite come indicato nella Tabella allegata alla presente legge.

    2. La dotazione organica di cui al comma 1 è ripartita tra scuole, istituti ed enti di formazione militari con decreto del Ministro della difesa, su proposta degli Stati maggiori della difesa e di Forza armata, sentito il parere delle rispettive sezioni del Consiglio superiore delle Forze armate.
    3. Ciascuna sezione delle scuole, istituti ed enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica è costituita con un numero di allievi o frequentatori definito sulla base delle esigenze funzionali di ogni singolo istituto.

Art. 4.

(Reclutamento dei docenti civili)

    1. I docenti civili presso le scuole, istituti ed enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, da immettere nel ruolo di cui all’articolo 1, sono reclutati mediante concorsi per titoli ed esami secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

    2. All’indizione dei concorsi di cui al comma 1, subordinata alla previsione di una effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, si provvede con bando emanato dal Minlstero della difesa.
    3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro della difesa in conformità a quelle previste per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie statali e secondo le modalità dettate dal comma 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    4. I titoli di studio richiesti per l’ammissione ai concorsi di cui al comma 1 sono quelli previsti per l’accesso agli insegnamenti impartiti nelle scuole secondarie statali, considerati corrispondenti ai sensi del comma 6.
    5. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati i titoli valutabili nelle procedure concorsuali di cui al comma 3.
    6. La corrispondenza tra gli insegnamenti impartiti nelle scuole, istituti ed enti di formazione militari di cui al presente Capo e gli insegnamenti previsti nelle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie statali, è stabilita con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

(Composizione delle commissioni
giudicatrici)

    1. Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del Ministro della difesa, sono composte da:

        a) un ufficiale generale o ammiraglio avente funzione di presidente, scelto per sorteggio tra gli alti ufficiali in servizio compresi in apposito elenco compilato dallo Stato maggiore della difesa;

        b) ufficiali superiori in servizio che abbiano prestato almeno un biennio di attività presso scuole, istituti ed enti di formazione militari di cui al presente Capo, scelti per sorteggio, fra gli ufficiali che risultano inseriti in apposito elenco, compilato dallo Stato maggiore della difesa;
        c) docenti di ruolo delle scuole, istituti ed enti di formazione militari, con almeno tre anni di anzianità maturata tra servizio di ruolo e non di ruolo, titolari di insegnamenti o di altri affini a quelli messi a concorso; qualora non sia possibile la nomina dei suddetti docenti, in loro sostituzione sono nominati docenti di ruolo nelle scuole statali, titolari di insegnamenti o di altri affini a quelli messi a concorso da almeno un triennio continuativo, previa autorizzazione del Ministro dalla pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
        d) un funzionario direttivo amministrativo dipendente dal Ministero della difesa, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, avente funzione di segretario.

    2. Con ordinanza del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di formazione degli elenchi di cui al comma 1, lettere a) e b), e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

    3. La nomina a componente delle commissioni giudicatrici non può essere conferita alla stessa persona per più di due volte consecutive.

Art. 6.

(Esoneri e compensi)

    1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 5 sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento delle prove concorsuali.

    2. Al personale militare e al personale civile dipendente dal Ministero della difesa facente parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 4, comma 1, vengono corrisposti i compensi oltre alle eventuali indennità di missione spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti.
    3. Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori delle commissioni giudicatrici, la retribuzione dei componenti delle commissioni, con le eventuali indennità ad essa connesse, nonchè i compensi e le eventuali indennità di missione spettanti ai docenti delle scuole secondarie statali, componenti delle suddette commissioni, sono a carico del Ministero della difesa.

Art. 7.

(Nomina in ruolo e durata del periodo
di prova)

    1. La nomina in ruolo del personale di cui all’articolo 1 è disposta con decreto del Ministr o della difesa e decorre, ai fini giuridici, dalla data di inizio dell’anno scolastico successivo alla data di conclusione del concorso.

    2. Il periodo di prova ha la durata di non meno di centottanta giorni di servizio effettivo nel corso dell’anno scolastico dal quale decorre la nomina in ruolo.
    3. L’assegnazione della sede, disposta secondo l’ordine di graduatoria risultante dai titoli e dallo svolgimento degli esami di cui al comma 1 dell’articolo 4, avviene tenendo conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che ha accettato la nomina in ruolo, con l’assegnazione della sede, decade dall’eventuale precedente impiego pubblico di ruolo o non di ruolo con effetto dalla data di nomina in prova.
    4. Il personale docente civile che ha conseguito la nomina in ruolo, nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Decade, inoltre, dalla nomina il personale che, pur avendola accettata, non assume servizio, senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

Art. 8.

(Riconoscimento del servizio preruolo)

    1. Il personale nominato in ruolo ai sensi del presente Capo ha diritto al riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo nelle scuole, istituti ed enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nella misura e secondo le modalità previste per il riconoscimento del servizio non di ruolo, prestato dal personale docente delle scuole secondarie statali.

Art. 9.

(Incarichi di insegnamento)

    1. Per la copertura dei posti di insegnamento di materie non militari, vacanti nelle dotazioni organiche delle scuole, degli istituti e degli enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, sino a quando non sarà possibile assegnare le relative cattedre a docenti reclutati mediante i concorsi banditi ai sensi dell’articolo 4, si provvede con il conferimento di incarichi a docenti civili esterni all’Amministrazione della difesa.

    2. L’insegnamento delle lingue estere può essere comunque impartito utilizzando docenti incaricati o esperti anche se non cittadini italiani.
    3. Gli incarichi di insegnamento conferiti ai docenti civili esterni all’Amministrazione della difesa hanno la durata massima di un anno scolastico e sono rinnovabili.
    4. Il compenso spettante ai docenti incaricati ai sensi dai commi 1 e 2 ha carattere onnicomprensivo ed è equiparato a quello del livello retributivo attribuito agli insegnanti statali di ruolo di prima nomina docenti della stessa materia o di altra stabilita quale corrispondente ai sensi dell’articolo 4, comma 6. Al trattamento previdenziale e assistenziale, qualora non goduto ad altro titolo, si provvede in conformità delle vigenti norme riguardanti i supplenti annuali delle scuole secondarie statali.
    5. Gli incarichi per l’insegnamento delle materie non militari sono conferiti dai comandi delle scuole, istituti ed enti di formazione militari, previa autorizzazione del Ministero della difesa e secondo il seguente ordine di preferenza:

        a) a docenti già incaricati presso scuole, istituti ed enti di formazione militari;

        b) a docenti forniti di abilitazione all’insegnamento per la disciplina cui l’incarico si riferisce, o per quella stabilita quale corrispondente ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nell’ordine in cui sono compresi nelle relative graduatorie compilate, a cura dei comandi delle scuole, istituti ed enti di formazione militari, secondo le indicazioni contenute in apposita ordinanza del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella quale saranno precisate anche le modalità per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie medesime;
        c) a docenti in possesso del titolo di studio previsto dall’articolo 4, comma 4, nell’ordine in cui sono compresi nelle relative graduatorie compilate ai sensi della lettera b) del presente comma.

    6. Per conferenze, lezioni integrative o esercitazioni a carattere non continuativo, i comandi delle scuole, istituti ed enti di formazione militari di cui al presente Capo, previa autorizzazione del Ministro della difesa, possono conferire incarichi ad esperti, docenti o dipendenti della Pubblica amministrazione. Il compenso orario è stabilito con le modalità indicate all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Per i dipendenti dello Stato il diritto alla retribuzione è subordinato al carattere aggiuntivo dell’incarico di insegnamento rispetto alla normale attività di servizio. Le attività didattiche di cui al presente comma non possono eccedere il rapporto di un decimo delle ore complessivamente previste per gli insegnamenti fondamentali.

Art. 10.

(Contratti di collaborazione con istruttori sportivi)

    1. Le scuole, gli istituti e gli enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, per lo svolgimento di attività didattiche in particolari discipline sportive ed atletiche, per le quali non sia possibile provvedere con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa, possono stipulare contratti di collaborazione con istruttori sportivi in possesso dei prescritti brevetti rilasciati dalle federazioni nazionali sportive di categoria. I contratti hanno la durata di un anno e sono rinnovabili.

    2. Il compenso per le attività previste nei contratti di collaborazione di cui al comma 1 ha carattere onnicomprensivo e non può essere superiore a quello corrispondente al livello retributivo degli insegnanti statali di ruolo di educazione fisica di prima nomina, comprendente lo stipendio, le classi e gli scatti biennali ed eventualmente l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, se non godute ad altro titolo, e con l’esclusione di ogni altro assegno fisso o compenso accessorio a carattere continuativo.
    3. Gli enti di formazione militari provvedono alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni.

Art. 11.

(Utilizzazione del personale docente soprannumerario e passaggi di cattedra e di ruolo)

    1. Il personale docente delle scuole, degli istituti e degli enti militari, qualora si verificassero situazioni di soprannumero nel ruolo in cui è inquadrato, può essere utilizzato nei limiti del soprannumero, nella stessa scuola di appartenenza o in scuole di altra Forza armata, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purchè sia provvisto del prescritto titolo di studio.

    2. Per il personale docente soprannumerario, l’utilizzazione è disposta anche d’ufficio nell’ambito della stessa scuola di appartenenza.
    3. Le utilizzazioni in altre scuole delle Forze armate, diverse da quella di appartenenza, possono essere disposte soltanto a domanda.

Art. 12.

(Corsi di riconversione professionale)

    1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale nelle scuole, istituti ed enti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in relazione a fenomeni di diminuzione dei frequentatori dai quali derivino situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

    2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dal Ministero della difesa e programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici che possono prevedere forme di convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, con le università e gli enti di ricerca, nonchè con enti ed organizzazioni esterni e con organismi che dispongono di strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante sarà comunque garantita la presenza di personale docente ai fini della valutazione finale.
    3. I coordinatori ed i docenti incaricati di curare l’attività didattica e formativa sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
    4. Lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 deve avvenire con modalità che ne rendano possibilmente compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonchè dei coordinatori e dei docenti.
    5. Per iniziative che riguardino un numero limitato di partecipanti o che richiedano particolari qualificazioni tecnico-professionali, i corsi possono essere a carattere nazionale, con modalità organizzative che escludano comunque il conferimento di incarichi di insegnamento a personale esterno all’Amministrazione della difesa, in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.
    6. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
    7. Requisito di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l’insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
    8. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della difesa con decreto da emanare sentito il Consiglio superiore delle Forze armate.
    9. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti che hanno svolto attività didattica e formativa sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della difesa, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro e per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa fino all’attivazione della predetta contrattazione collettiva.

Art. 13.

(Conferimento delle cattedre di insegnamento nella scuola militare Nunziatella)

    1. Il conferimento delle cattedre di insegnamento nella scuola militare Nunziatella resta disciplinato dall’articolo 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Sezione II

Norme transitorie per l’immissione nel ruolo organico del personale civile docente a contratto di materie non militari e del personale civile appartenente ad altro ruolo della Amministrazione della difesa, docente di materie non militari

Art. 14.

(Immissione nel ruolo del personale civile docente a contratto di materie non militari)

    1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale civile che alla data della sua entrata in vigore presti o abbia prestato attività per almeno trecentosessanta giorni nel quinquennio precedente, come docente, a contratto, di materie non militari presso scuole, istituti ed enti di formazione dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, è immesso nel ruolo di cui all’articolo 1, relativo all’insegnamento prestato, e nei limiti della dotazione organica di cui all’articolo 3, comma 1, previo superamento di un concorso per titoli, ad esso riservato, da indire con apposito decreto del Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall’articolo 4.

    2. Per l’ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

        a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero di precedenti esami sostenuti ai soli fini abilitativi, ai quali l’ammissione era avvenuta anche con riserva, per la classe di concorso relativa all’insegnamento prestato o ad altro corrispondente;

        b) un’attività di servizio in qualità di docente della materia di insegnamento relativa alla classe di concorso di cui alla lettera a), per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
        c) i requisiti necessari per l’ammissione agli impieghi civili dello Stato.

    3. Nel caso in cui gli interessati abbiano conseguito il medesimo punteggio nel concorso di cui al comma 2, lettera a), costituisce titolo preferenziale, nella compilazione delle graduatorie, eseguita con le modalità di cui al comma 8, la maggiore anzianità d’insegnamento della materia cui le prove concorsuali si riferiscono.

    4. Il personale di cui al comma 1 in possesso del titolo di studio previsto dal comma 4 dell’articolo 4, ma non in possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), è immesso nel ruolo di cui all’articolo 1 previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, da indire con apposito decreto del Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che abbia prestato un’attività di servizio per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente alla medesima data, in qualità di docente della materia per la quale intende avanzare la domanda per l’ammissione al concorso.
    5. Nel caso in cui gli interessati abbiano insegnato materie diverse con il possesso del solo titolo di studio previsto dall’articolo 4, costituisce titolo preferenziale per l’ammissione a sostenere il concorso di cui al comma 4 del presente articolo la maggiore anzianità di insegnamento della materia prescelta cui le prove concorsuali si riferiscono. I suddetti titoli, nell’ordine sopra indicato, costituiscono preferenza anche nella compilazione delle graduatorie eseguita con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
    6. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, non in possesso del titolo di studio previsto dal comma 4 dell’articolo 4, è immesso nel ruolo di cui all’articolo 1 previo superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, da indire con apposito decreto del Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che, a tale data, abbia prestato un’attività di servizio per almeno un quinquennio consecutivo, in qualità di docente della materia per la quale intende avanzare la domanda per l’ammissione al concorso. A parità di anzianità nell’insegnamento di una medesima materia, costituisce titolo preferenziale per l’ammissione dei richiedenti a sostenere le relative prove di concorso, nonchè titolo di preferenza nella compilazione delle graduatorie eseguite con le modalità di cui al comma 8, l’insegnamento con il possesso di un diploma di laurea costituente titolo di studio idoneo ai sensi dell’articolo 4, per l’insegnamento di una materia corrispondente.
    7. Le prove di esame previste dai concorsi di cui ai commi 2, lettera a), e 4 consistono in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta verte sulla trattazione di un argomento compreso nei programmi di insegnamento con particolare riferimento all’impostazione metodologica necessaria per lo svolgimento di una lezione. La prova orale ha come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tende a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei programmi di insegnamento anche ai fini di una più organica valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal candidato. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali sono stabiliti con apposita ordinanza del Ministro della difesa.
    8. La tabella di valutazione dei titoli e dei punteggi ottenuti da ciascun candidato ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami è emanata con apposito decreto del Ministro della difesa. Le graduatorie sono valide sino ad esaurimento e la loro utilizzazione avviene con il seguente ordine di preferenza:

        a) graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 1;

        b) graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 4;
        c) graduatorie comprendenti il personale di cui al comma 6.

    9. L’assegnazione della sede, disposta secondo l’ordine delle graduatorie relative al personale che rientri nelle fattispecie di cui ai commi 1, 4 e 6, avviene tenendo conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che accetta la nomina in ruolo con l’assegnazione della sede, decade dall’eventuale precedente impiego pubblico di ruolo o non di ruolo con effetto dalla data di nomina in prova.

    10. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo ha diritto al riconoscimento di tutto il servizio prestato ai fini di quiescenza e previdenza in base alle vigenti disposizioni previste per il personale docente delle scuole secondarie statali. Tali norme si applicano anche nei confronti del personale che ha prestato servizio non di ruolo senza il possesso del titolo di studio previsto dal comma 4 dell’articolo 4.
    11. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre, ai fini giuridici, dalla data d’inizio dell’anno scolastico successivo a quello di conclusione del concorso al quale il personale di cui al presente articolo sarà ammesso.
    12. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo deve effettuare un periodo di prova pari alla durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell’anno di prova che ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine in ruolo.
    13. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 si applicano inoltre per l’immissione nel ruolo organico di cui all’articolo 1 del personale civile appartenente ad altro ruolo della difesa, docente di materie non militari.
    14. Il personale civile di cui al comma 13, immesso in ruolo ai sensi del presente articolo, è inquadrato nella qualifica di provenienza con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell’anzianità maturata; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio, indennità di funzione ed oneri accessori, attribuendosi all’interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.
    15. L’utilizzazione di ognuna delle graduatorie del personale di cui al comma 13 avviene successivamente all’esaurimento delle corrispondenti graduatorie del personale di cui ai commi 1, 4 e 6.

Art. 15.

(Categorie protette)

    1. I docenti delle scuole, istituti ed enti di formazione militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, beneficiano delle riserve di posti loro concesse dalla normativa in vigore.

Art. 16.

(Abrogazione di norme)

    1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare:

        a) il decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione 12 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 ottobre 1973;

        b) il decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione 20 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 15 dicembre 1973;
        c) i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione 3 gennaio 1995, nn. 167 e 168.

Capo II

NORME FINALI

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tabella

(Articolo 3, comma 1)

RUOLO ORGANICO DEI DOCENTI CIVILI NELLE SCUOLE, ISTITUTI ED ENTI DI FORMAZIONE DELL’ESERCITO, DELLA MARINA E DELL’AERONAUTICA

Qualifica Organico
— —

Docenti da inquadrare nella setti-
  ma qualifica funzionale 150    

Docenti da inquadrare nella sesta
    qualifica funzionale                           70    
                                     Totale . . . 220