Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4274

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4274


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI e CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1999

Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione

del servizio militare di leva obbligatorio







ONOREVOLI SENATORI. - I grandi mutamenti intervenuti sul finire degli anni Ottanta con la fine della guerra fredda e del confronto fra due blocchi contrapposti che avevano nel cuore dell'Europa il centro piú sensibile hanno segnato un cambiamento profondo nelle relazioni fra gli Stati nonchè nelle strategie e nelle prospettive delle loro politiche militari.
Un ulteriore elemento che modifica strutturalmente moltissime relazioni internazionali é rappresentato dal processo di unificazione europea al quale la scadenza della moneta unica imprime un'accelerazione straordinaria.
Da questi ed altri fattori di rilevanza strategica nella politica internazionale discende la necessità di introdurre profonde modifiche negli strumenti militari. Con questo problema sono alle prese molti Stati. La recente vicenda dei Balcani é stato un ulteriore fattore di accelerazione di tale necessità. Una necessità avvertita anche nel nostro Paese che si é concretizzata attraverso l'individuazione di quello che é stato definito con qualche disinvoltura come il "Nuovo modello di difesa". In realtà esiste un solo modello di difesa: quello dettato dalla Costituzione, i cui precetti non possono essere nè disattesi nè "sospesi" a tempo piú o meno determinato. I precetti costituzionali o si rispettano o si cambiano.
E non esiste neppure un rapporto automatico tra la forma di reclutamento (volontario, obbligatorio, misto) e i compiti istituzionali affidati alle Forze armate. Gli orizzonti entro cui si esercita la politica militare sono quelli definiti dalla politica estera. Per parte nostra riteniamo che non é piú rinviabile l'esigenza di realizzare concretamente uno strumento di difesa europeo in grado di corrispondere con tempestività ed efficacia alle risoluzioni dell'ONU. Per molte ragioni. Non ultima quella che uno strumento integrato a livello europeo consentirà anche di raggiungere un rapporto tra costi e benefici impossibile da realizzare attraverso tante singole politiche nazionali.
Questa ci sembra al momento l'esigenza prioritaria sulle questioni della difesa. Sicuramente molto piú urgente dell'abolizione della coscrizione obbligatoria.
Nel nostro Paese, al di là delle interpretazioni nominalistiche (modello misto o nuovo modello), si é proceduto a partire dal 1995 ad una revisione e ad una riorganizzazione del nostro strumento militare operando su alcune componenti strutturali, attraverso:

a) una ristrutturazione dell'area centrale tecnico-amministrativa della Difesa; una accentuazione del carattere interforze della componente operativa;
b) l'introduzione della figura del soldato di carriera; la riforma del vertice militare;
c) il tutto nel quadro di un ridimensionamento programmatico degli organici; nella prospettiva di Forze armate piú snelle e piú efficienti, tenendo peró sotto controllo, per oggettive esigenze di bilancio, la spesa militare.

Abbiamo fin qui sostenuto questo processo di riforma condividendone le ragioni e gli obiettivi.
Piú recentemente il dibattito si é concentrato sulla possibilità di realizzare un ulteriore cambiamento sostituendo il reclutamento obbligatorio con quello totalmente volontario. L'idea di abolire l'esercito di leva per passare ad un modello di difesa totalmente professionale non ci trova assolutamente d'accordo. Tante sono le ragioni di questo dissenso. Ragioni che non hanno nulla di ideologico.
Meno che mai pensiamo che un esercito formato solo da professionisti possa essere un pericolo per la democrazia. Questo elemento fu valutato dai costituenti quando si trattó di scegliere sul tipo di reclutamento, ma i tempi sono cambiati, la nostra democrazia é piú solida, rischi e pregiudizi non esistono piú. L'unico rischio che noi paventiamo é quello di un impoverimento della base sociale su cui poggerà il reclutamento e un conseguente isolamento sociale delle Forze armate.
Prima peró di illustrare nel merito questo nostro disegno di legge, poichè esso oggettivamente si contrappone a quella della totale professionalizzazione, sentiamo il dovere di richiamare di fronte a tutto il Parlamento le contraddizioni e i limiti della ipotesi di abolire la leva obbligatoria analizzandoli scrupolosamente insieme alle conseguenze negative di un suo eventuale accoglimento.
A cominciare da quelle di rilevanza costituzionale. Una eventuale abolizione o "sospensione" del servizio di leva merita infatti, da questo punto di vista, una attenzione tutta particolare.
La ristrutturazione delle nostre Forze armate attualmente in corso di attuazione tende a ridurre l'esigenza del personale di leva a favore di quello volontario sulla base di criteri che puntano sulla specializzazione ma anche sulla piú facile "spendibilità" dei volontari in eventuali missioni internazionali specialmente se a rischio elevato.
Questo é l'argomento principale di quanti, soprattutto dopo l'esperienza del Kosovo e le pesanti conseguenze in termini di impegni militari che ne sono derivate per il nostro Paese, sottolineano l'impossibilità di far fronte a questo tipo di impegni ricorrendo ai giovani di leva non potendo esporli ai rischi e alle difficoltà che in queste situazioni possono accadere. Il che equivale a dire che certi rischi li puó correre solo chi sceglie "volontariamente" di fare il soldato.
Questo é un argomento - spesso ufficialmente sottaciuto - ma da respingere con fermezza, in quanto il valore della vita umana rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo costituzionalmente protetti allo stesso modo per tutti i cittadini (articoli 2 e 3). Ma c'é di piú: in un Paese come il nostro, con un tasso di disoccupazione soprattutto nel meridione particolarmente elevato, come potremo considerare realmente "volontaria" la scelta di arruolarsi di migliaia di giovani del Sud?
E neppure regge ad una riflessione piú approfondita l'affermazione - fatta con straordinario cinismo - che a rischiare sono quelli che vogliono farlo per libera scelta. Questo strano tipo umano che si realizzerebbe " nella ricerca del pericolo " come aggregato sociologico neppure esiste (esistono nella realtà singoli individui che possono soggiacere all'esigenza di confrontarsi con la ricerca di una sensazione). Mentre invece continuano ad esistere le classi e lo sfruttamento di quelle dominanti sulle altre. Ed é esemplare da questo punto di vista l'intenzione di affidare ai piú deboli il compito di combattere ed eventualmente morire anche per gli altri. La Costituzione parla chiaro: la difesa della Patria é compito di tutti, sul suolo italiano e nelle missioni internazionali.
Ecco il senso del tutto attuale dell'articolo 52 della Costituzione laddove stabilisce che "la difesa della Patria é sacro dovere del cittadino". Ed é l'unica volta che la Carta definisce il paese "Patria" e utilizza l'espressione "sacro".
É quindi in questa premessa tanto solenne che va inquadrato il secondo comma dello stesso articolo là dove si aggiunge che "il servizio militare é obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge". Si puó quindi affermare che la Costituzione nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare intenda garantire la preparazione della massima parte dei cittadini alla difesa della Patria.
Alla legge ordinaria sono stati riservati solamente i limiti e i modi, vale a dire la regolamentazione con cui realizzare tale obbligo; a partire quindi anche dalla possibilità di prevederne motivate eccezioni, quali sono state appunto: l'individuazione di giustificati motivi di idoneità fisica, per il rinvio, la dispensa e l'obiezione di coscienza e l'esclusione dal servizio militare (obbligatorio e volontario) delle donne. Questo ultimo aspetto oggi puó essere sicuramente superato e il nostro disegno di legge, come vedremo piú avanti, ne indica anche le modalità.
Norme ordinarie che annullassero totalmente o "sospendessero" facendo riferimento a circostanze del tutto ordinarie, l'obbligo del servizio militare determinerebbero sul piano giuridico una rottura del principio costituzionale dell'obbligatorietà e dal punto di vista sostanziale l'impreparazione della massima parte del Paese alla difesa armata. Essa cesserebbe di essere un fatto riconducibile ad un agire collettivo e finirebbe invece con il gravare soltanto su una residua minoranza con evidenti disparità di trattamento.
Si tratta come si vede di questioni in grado di sollevare motivate eccezioni di incostituzionalità.
Qualunque sia poi lo scenario internazionale e noi non meno di altri lavoriamo per garantirne uno che sostituisca le ragioni della forza con quelle del diritto, della pace, della cooperazione e della comprensione, riteniamo che difficilmente l'esigenza di una risorsa difensiva a garanzia della sovranità e dell'indipendenza nazionale, basata sulla disponibilità e la capacità da parte di tutti i cittadini, possa considerarsi del tutto superata.
La rinuncia alla coscrizione obbligatoria sottrae al popolo un elemento di unificazione nell'esercizio della sovranità nazionale.
Le ragioni che sembrano prevalere e che vengono presentate come un elemento di modernità considerando superato il concetto di "esercito di popolo" introdotto dalla rivoluzione francese, sono in realtà economicistiche. Quello che si vuole abbassare é il prezzo del consenso sociale verso obblighi di politica militare alzandone peró i costi finanziari.
La pretesa superiorità operativa da parte di unità costituite solo da volontari é tutta da dimostrare come la "volontarietà" della scelta che dovrebbe caratterizzare i soldati professionisti: già i dati in nostro possesso, basati su un decennio di reclutamenti professionali, dimostrano una correlazione significativa con le aree a forte disoccupazione giovanile e con i caratteri di una bassa scolarizzazione e di una qualificazione professionale debole.
Paradossalmente il reclutamento del volontariato professionale che già adesso incontra forti difficoltà appare sostenibile nel tempo soltanto in presenza di un livello di disoccupazione strutturalmente consolidato.
Condizione questa da nessun punto di vista augurabile per il nostro Paese. Viceversa é bene ricordare che in passato l'Italia ha partecipato a vari missioni utilizzando in tutto o in parte soldati di leva. Per dovere di cronaca é necessario ricordare: le due missioni in Libano (1982-1984); la missione in Namibia (marzo 1999-febbraio 1990); la missione "Airone" in Kurdistan (maggio 1991-ottobre 1991); la missione "Pellicano" in Albania (settembre 1991-dicembre 1993); la missione "Ibis" in Somalia (dicembre 1992-aprile 1994-gennaio 1995-marzo 1995); la missione "Albatros" in Mozambico (febbraio 1993-dicembre 1994); la missione "Alba" in Albania (aprile 1997-agosto 1997) e la missione in Bosnia (luglio 1997-agosto 1997) con un reggimento di Alpini di leva della Brigata Garibaldi.
D'altra parte ci permettiamo di ricordare che il passaggio delle nostre Forze armate al reclutamento basato esclusivamente sui volontari non fa parte del programma di Governo mentre al contrario negli accordi che hanno costituito la base programmatica dell'esecutivo sono indicate con precisione le priorità economiche: lavoro, sviluppo e mezzogiorno. Tutte recentemente confermate nell'attuale dibattito sul rilancio della coalizione di centrosinistra.
Gli incentivi cui si intende ricorrere per superare le difficoltà di reclutamento dei volontari, consistono in sostanza, al termine di un periodo di ferma prolungata, in un passaggio garantito, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, polizia penitenziaria) e nei Vigili del fuoco.
L'ipotesi di un collocamento di diritto per i volontari congedati senza demerito merita peró per un'ulteriore e piú approfondita riflessione.
Tanto per essere chiari, esaminiamo una ipotesi che stabilisce in 113.000 unità il numero dei volontari riservando per quelli in servizio permanente il numero massimo di 61.500 unità.
Questo significa che il numero dei volontari in ferma prolungata oscillerà per diversi anni da un minimo di 51.500 unità ad un massimo di 80.000 unità considerando che si parte da un organico iniziale di 30.000 volontari in servizio permanente.
Considerando la durata della ferma prolungata di cinque anni (durata della ferma principale) con la possibilità di ulteriori due rafferme di due anni ciascuna, si determinano quindi permanenze a tempo determinato della durata di cinque, sette e nove anni con l'aggregazione piú numerosa nella ferma quinquennale.
Correlando i parametri temporali con quelli degli organici, si ottiene un valore medio del flusso in entrata e in uscita di dodici unità.
Il fabbisogno quindi di reclutamento sarà di 12.000 unità all'anno.
Parallelamente dovrebbe essere prevista la possibilità di un collocamento agevolato di 12.000 unità all'anno.
A tal fine sarà necessario prevedere una riserva di posti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia le quali hanno la dotazione organica indicata nella colonna 1.
Poichè la permanenza media in servizio, per queste categorie, é di 35 anni, i ruoli hanno un fabbisogno di alimentazione annuale che coincide con il totale dei posti disponibili pari a 5.309 unità per ogni anno .


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Come si vede il numero dei posti disponibili é meno della metà di quelli che sarebbero necessari.
Si dovrebbe allora tener conto anche dei posti che nelle carriere iniziali si liberano per effetto dei concorsi interni. L'insieme di questi posti é stimabile con minor precisione. Ammesso che raggiunga le 3.000 unità all'anno nell'insieme delle amministrazioni interessate si avrebbe una disponibilità massima di 8.300 posti all'anno. Siamo ancora lontani dalla copertura del fabbisogno totale pari a 12.000 unità all'anno.
Il fabbisogno residuo di 3.700 unità deve quindi essere necessariamente assorbito dagli organici del personale civile della Difesa, e dai concorsi nelle carriere militari superiori.
Due risultati di non facile perseguibilità almeno nei prossimi anni, durante i quali non dimentichiamo dev'essere riassorbito l'esubero esistente.
C'é poi da porsi l'interrogativo di quali effetti produce nei corpi di polizia un'alimentazione condizionata dall'assorbimento obbligatorio dei soli volontari.
Il primo effetto é quello relativo all'età. L'assolvimento della ferma quinquennale, settennale o novennale, quale condizione necessaria per intraprendere la carriera in polizia, porterà l'età iniziale media a 25 anni.
Un secondo effetto da valutare, é quello relativo alla sostituzione di fatto dell'ali mentazione per concorso pubblico, con la chiamata diretta alla fine della ferma pluriennale, che introduce un elemento oggettivamente regressivo nei progetti di riforma e modernizzazione delle Forze di polizia.
L'elemento sostanzialmente selettivo diventerebbe il congedo senza demerito. Si tratta di una attestazione che testimonia il buon comportamento del giovane durante il servizio militare volontario, per ottenere la quale sarebbe sicuramente indebolita la capacità di tutela dei propri diritti soggettivi per un lungo periodo di tempo, con effetti non del tutto positivi sul piano della formazione professionale, umana e civile.
Sono anche altri gli effetti, da valutare criticamente, che verrebbero a determinarsi in quelle Istituzioni dello Stato che si troverebbero a dover assumere una figura professionale con caratteristiche e provenienza standardizzate. Si passerebbe infatti, dal sistema del concorso pubblico che garantisce pluralità di formazione e diversi livelli di scolarità ad un sistema di chiamata nominativa diretta. Verrebbe quindi a determinarsi una discriminazione inaccettabile da parte di tutte quelle componenti sociali per le quali non é praticabile il servizio militare volontario: prime fra tutte le donne.
D'altra parte scartando l'ipotesi del collocamento al lavoro garantito al termine della ferma verrebbe a determinarsi una situazione di precariato ricorrente con effetti sociali negativi.
Si deve inoltre osservare come l'ipotesi di un collocamento agevolato in via di diritto o di fatto, costituisca un forte incentivo a fare il soldato per qualche anno e basa la sua credibilità sul permanere di una disoccupazione strutturale soprattutto nelle regioni meridionali.
É evidente infatti che, ove il tasso di disoccupazione non fosse elevato, anche l'incentivo di un posto di lavoro stabile al termine di 5-9 anni di lavoro precario ridurrebbe la sua capacità di attrazione in una situazione diversa nella quale per i giovani risultasse facile il collocamento diretto nel mondo del lavoro. Per tutti questi motivi.
La nostra proposta é basata proprio su un progetto di riqualificazione del servizio di leva obbligatorio dando vita ad un sistema misto che tragga dal reclutamento obbligatorio anche le ferme prolungate con durata di uno, tre e cinque anni, che siano peró assolvimento ai compiti primari e alle esigenze delle Forze Armate e contestualmente momento di formazione professionale o di crescita dei saperi attraverso la concessione di borse di studio fino al livello universitario o lo svolgimento dei programmi di formazione elaborati in sinergia con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro.
Lo sbocco professionale rimane quello di una collocazione nelle realtà produttive del Paese basata su di un innalzamento delle capacità professionali costruite durante il servizio militare prolungato.
Una proposta quindi di taglio profondamente diverso che tende ad aiutare quei giovani che acconsentiranno a contrarre una ferma di leva prolungata a collocarsi nel mondo del lavoro tenendo conto della sua crescente complessità e della conseguente necessità di investire nella formazione della forza lavoro, arricchiti quindi delle competenze necessarie.
Elemento qualificante in questa scelta di mantenere, nell'ambito di un sistema misto, la figura del soldato di leva e la convinzione che con minori costi sia sociali che economici si possa garantire al nostro strumento militare un profilo di adeguata capacità operativa.
Anzi da molti punti di vista é sostenibile forse anche una qualche superiorità qualitativa dell'esercito di leva.
Molti commentatori si sono infatti esercitati nel valutare le capacità di un esercito tutto professionale mettendole a confronto con quelle di una leva molto dequalificata nella quale da troppo tempo non si é piú investito nè in termini di consenso nè in termini di formazione militare.
Un esercizio del tutto improprio, perchè da un lato condizionato dalla volontà di so vrastimare l'efficienza del modello professionale; modello del quale non si conoscono invece nè i risultati nè i limiti non essendosi ancora costituito in forma sufficientemente stabile. Non é neanche del tutto valido misurare capacità di eserciti di altri paesi. Infatti l'analogia nella forma di reclutamento é un parametro del tutto marginale se non tiene conto degli aggregati sociali che poi in essa si sostanziano, delle attese di vita delle popolazioni interessate, nelle dinamiche sociali che interagiscono nelle scelte individuali.
Non é casuale che Paesi con un passato coloniale traggano ancora da quei territori o da cittadini da quegli stessi territori provenienti, di prima o di seconda generazione, parte significativa del reclutamento dei soldati professionali.
Nella storia del nostro Paese non vi é nulla di assimilabile.
Da un lato quindi si decantano le virtú di un esercito professionale italiano che é al momento un'incognita e dall'altro se ne enfatizzano le capacità operative confrontandole con quelle di una leva da tempo dequalificata.
Noi riteniamo invece che la leva debba essere riqualificata e i confronti vadano fatti sulla base dei risultati del processo di riqualificazione cui la nostra proposta di legge intende dare attuazione.
Lo strumento militare puó infatti continuare ad essere imperniato sul servizio di leva se si realizzano le condizioni per mantenere in servizio 100.000 giovani per i 10 mesi richiesti.
Due sarebbero in sostanza le misure da prendere sul piano legislativo:

1. il servizio di leva obbligatorio dovrebbe vedersi riconosciuto un trattamento economico correlato all'addestramento militare e all'uso delle armi (1 milione al mese);
2. la possibilità di prestare il servizio di leva potrebbe essere estesa immediatamente anche alle donne in ferma volontaria.

Queste due misure consentirebbero:

a) di ampliare la base di reclutamento ora limitata ai soli nati maschi;
b) di compensare l'onerosità del servizio, attualmente a carico delle famiglie, riconoscendo il diritto ad un compenso non simbolico.

Il costo complessivo di queste misure di riqualificazione del servizio di leva é pari a 1.200 miliardi annui. Assai inferiore a quello indicato- che é a nostro modo di vedere anche sottostimato - per passare al sistema professionale e che consente tra gli altri vantaggi anche quello di mantenere una base di reclutamento socialmente piú rappresentativa dell'intero paese, professionalmente piú ricca e recuperare il consenso riconoscendo alla specificità della condizione militare una dignitosa retribuzione.
Questa soluzione consentirebbe inoltre di ricondurre l'esigenza di una componente di soldati in servizio permanente su volumi piú ridotti di quelli necessari nel sistema tutto professionale.
La componente di leva obbligatoria manterrebbe un carattere non marginale nella composizione del modello. Al fine di realizzarne al meglio l'agibilità sociale in tutto il territorio nazionale dovrebbero essere assunte anche delle decisioni in grado di ridistribuire la presenza delle nostre Forze armate in maniera piú equilibrata su tutto il territorio nazionale. Il che sul piano pratico porterebbe a determinare impiego di risorse finalizzate alla ridislocazione nel Sud del paese con particolare riguardo alle aree economicamente depresse.
Il modulo dei 36.000 soldati di carriera potrebbe peró essere considerato come forza totalmente operativa nei primi venti anni di servizio e come modulo di alimentazione per le carriere superiori nei rimanenti venti anni.
Il che equivale a considerare 1.400 posti annualmente riservati ai soldati di carriera con almeno 15 anni di servizio nel ruolo dei sergenti e dei marescialli e tra questi due ruoli proporzionalmente suddivise.
In un quadro siffatto, anche la "ferma breve" puó essere un modulo utilizzabile non tanto come alternativa alla leva obbligatoria quanto come elemento ad essa complementare a condizione di:

a) contenerne i volumi organici;
b) qualificarne i contenuti.

Appare infatti preferibile abbinare ad una ferma prolungata di 3-5 anni un programma di formazione e qualificazione in grado di rappresentare esso stesso uno strumento utile per la collocazione nel mondo del lavoro al termine della ferma.
I programmi di formazione cui far ricorso, potrebbero sostanzialmente essere di due tipi:

a) qualificazione professionale, di durata triennale e con profili concordati con il mondo del lavoro;
b) borse di studio, di durata quinquennale per il conseguimento di un diploma di scuola media superiore o di laurea da conseguire contemporaneamente all'assolvimento della ferma.

Trattandosi di programmi di formazione orientati al collocamento nel mondo del lavoro al termine del servizio militare si ritiene che gli stessi possano rientrare tra quelli finanziabili con i fondi strutturali europei. Con questo disegno di legge intendiamo realizzare le condizioni per una riqualificazione strutturale del servizio di leva obbligatorio recuperando al suo svolgimento un consenso da parte dei giovani rendendolo utile a loro e al Paese.
L'articolo 1 detta norme intese a determinare una piú equilibrata presenza dei giovani di leva sul territorio nazionale sulla base di un piano quadriennale di investimenti infrastrutturali. Poichè tali investimenti coincidono di fatto con le aree economicamente piú depresse del Paese riteniamo che queste misure possano contribuire anche dal punto di vista degli investimenti produttivi.
L'articolo 2, nel confermare la durata della ferma obbligatoria pari a dieci mesi prevede la possibilità di commutarla volontariamente in ferme della durata annuale, triennale o quinquennale. L'elemento di novità é che a queste ferme sono collegati programmi di formazione per il lavoro e di sostegno allo studio. In questo modo i giovani che accetteranno di prolungare la ferma potranno frequentare gratuitamente tali corsi ottenendo quale contropartita utile per l'inserimento nel mondo del lavoro una qualificazione professionale o un titolo di studio.
L'articolo 3 riconosce ai soldati di leva un trattamento economico sotto forma di indennità per l'addestramento e l'uso delle armi. La obbligatorietà del servizio di leva non puó mettere in secondo piano l'altro principio costituzionale che prevede per tutti i cittadini trattamenti economici correlati alla qualità e alla quantità delle prestazioni. É quindi giusto applicarlo anche nei confronti dei soldati di leva.
L'articolo 4 detta norme per l'accesso per concorso nelle carriere di sergente e maresciallo prevedendo una riserva di posti tale da incentivare l'adesione alle ferme di leva prolungate.
L'articolo 5 consente anche alle donne la possibilità di prestare il servizio di leva in forma volontaria contestualmente ai coetanei maschi iscritti nelle liste di leva.
Gli articoli 6 e 7 stabiliscono le condizioni e le modalità per realizzare i programmi di formazione professionale e di sostegno allo studio da abbinare alle ferme prolungate previste nel precedente articolo 2.
L'articolo 8 introduce l'obbligo da parte delle Forze armate di completare la formazione dei soldati con adeguati elementi di educazione civica tratti dalle principali norme della Costituzione della Repubblica.
Gli articoli 9, 10 e 11 dettano norme intese a migliorare la qualità della vita dei giovani in servizio di leva prevedendo:

a) un'azione di monitoraggio continuo delle condizioni di vita nelle caserme attraverso la costituzione di un osservatorio per manente (articolo 9) con compiti di controllo e indirizzo collocato alle dipendenze del Ministro della difesa;
b) l'adozione di programmi volti a favorire l'integrazione sociale dei giovani di leva con le popolazioni dove prestano servizio consentendo loro di poter fruire di alcuni servizi (ristorazione, spettacoli), durante il tempo libero anche (articolo 10) fuori dalla caserma. Tali servizi sono oggi erogati all'interno delle strutture militari con costi non inferiori a quelli che possono ottenersi spostandoli all'esterno sulla base di specifiche convenzioni;
c) misure di agevolazione tariffaria per i trasporti da e per i comuni di residenza correlate (articolo 11) alla distanza dai luoghi di servizio.

L'articolo 12 riconosce l'obbligo di ricondurre la concessione di licenze e permessi nonchè l'organizzazione dei turni di servizio a criteri oggettivi di equità e trasparenza. I permessi e le licenze usufruite dai militari di leva non comprendono i giorni di viaggio che invece sono calcolati in aggiunta fino ad un massimo di tre giorni proporzionalmente alla durata del viaggio di andata e ritorno.
L'articolo 13 consente ai soldati eletti nei Consigli di rappresentanza militari la possibilità di intervenire con maggiore autonomia su questioni che riguardano i loro rappresentati prevedendo per loro la possibilità di riunirsi e deliberare autonomamente come una sezione di categoria. Ed inoltre stabilisce che i deliberati assunti sono inoltrati direttamente dal Presidente dell'autorità militare corrispondente dandone contestuale conoscenza al Consiglio di rappresentanza. Prevede la facoltà per i delegati in servizio di leva di richiedere al comandante corrispondente l'autorizzazione per riunire in assemblea il personale rappresentato.
Tale assemblea é autorizzata almeno una volta all'anno e si riunisce entro dieci giorni dalla data richiesta. La componente di leva eletta nei Consigli di rappresentanza, inoltre, elabora, d'intesa con l'autorità militare corrispondente, i programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività creativa culturale e per il tempo libero. Tale normativa consentirà una assunzione di responsabilità piú diretta sulle tante attività che si svolgono durante la giornata in caserma e che non sono direttamente riconducibili a quelle operative.
L'articolo 14 prevede una delega con la quale il Ministro della difesa regolamenti i criteri e le modalità con i quali affidare gli incarichi di comando delle unità elementari delle Forze armate in maniera che alcune funzioni (Comandante di Compagnia e Ufficiale Consigliere) svolte da personale a diretto contatto con i soldati siano valorizzate nella loro esecuzione e responsabilizzate nelle valutazioni utili ai fini degli avanzamenti di carriera.
L'articolo 15 prevede infine, quale misura utile a contrastare situazioni di lassismo nel perseguire reati connessi ad atti di nonnismo, la possibilità per le parti lese di sporgere direttamente querela all'autorità giudiziaria competente. Del resto l'attuale procedura che riserva al Comandante della caserma la facoltà di denunciare tali reati all'autorità giudiziaria non é piú accettabile in un quadro di considerazioni intese a riconoscere ai giovani di leva diritti e doveri adeguati al loro status in quanto essa di fatto li assimila ai minori di anni 14 o agli incapaci di intendere e di volere. Questi sono infatti i soggetti per i quali le procedure penali prevedono che la querela sia sporta attraverso un genitore o un tutore.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Adeguamento delle infrastrutture)

1. Al fine di pervenire ad una piú omogenea presenza delle Forze armate sul territorio nazionale, nei primi quattro anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa realizza un piano di interventi per adeguare il numero delle infrastrutture necessarie ad accogliere un adeguato numero di soldati di reparti costituiti con soldati di leva con particolare riguardo alle regioni meridionali.
2. Il Ministro della difesa relaziona annualmente al Parlamento sulla individuazione delle aree di intervento programmate, su quelle pianificate per gli anni successivi e sullo stato di attuazione complessiva del piano di adeguamento infrastrutturale.

Art. 2.

(Ferma di leva prolungata)

1. La durata della ferma di leva obbligatoria, fissata in dieci mesi, puó essere volontariamente prolungata commutandola in ferma annuale, triennale o quinquennale.
2. A tali ferme sono abbinati programmi di formazione al lavoro e di sostegno allo studio di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 3.

(Trattamento economico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale militare in servizio di leva obbligatorio é corrisposta, in aggiunta ai trattamenti in vigore, una indennità operativa mensile per l'adde stramento e l'uso delle armi secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, per l'intera durata del servizio effettivamente prestato.

Art. 4.

(Avanzamenti di carriera)

1. Il reclutamento del ruolo dei sergenti é tratto per concorso dal ruolo dei soldati in servizio permanente effettivo. Annualmente é riservato il 30 per cento dei posti a concorso ai soldati in ferma breve o prolungata con almeno due anni di servizio o anche se congedati da non oltre due anni.
2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso nel ruolo marescialli riserva ai militari del ruolo dei sergenti, in possesso del diploma di scuola media superiore, un'aliquota non inferiore al 30 per cento.

Art. 5.

(Servizio femminile)

1. Al servizio di leva possono volontariamente aderire i cittadini italiani di sesso femminile in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti nei relativi bandi di leva obbligatoria emessi per i cittadini italiani di sesso maschile.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, stabilisce con apposito decreto legislativo i requisiti e le modalità di incorporazione delle idonee al servizio militare di leva.

Art. 6.

(Programmi di formazione al lavoro)

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove in regime di convenzione accordi con le organizzazioni sin dacali e datoriali maggiormente rappresentative per realizzare programmi di formazione e avviamento al lavoro su profili di mestieri definiti e da realizzare mediante corsi di durata non inferiore ad un anno riservati a militari in servizio che abbiano contratto una ferma triennale abbinata al piano di formazione.
2. La partecipazione ai corsi é obbligatoria e i corsi stessi debbono essere organizzati in modo da soddisfare le esigenze di servizio.

Art. 7.

(Programmi di sostegno allo studio)

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della pubblica istruzione, bandisce borse di studio della durata di cinque anni per corsi di laurea definiti e su sedi universitarie individuate, riservate a militari in servizio che abbiano contratto una ferma quinquennale di leva.
2. Vengono altresí bandite annualmente borse di studio quinquennali per conseguire diplomi di scuola media superiore (già maturità) riservate a militari in servizio che abbiano contratto una ferma quinquennale di leva.
3. Sono inoltre bandite annualmente borse di studio triennali per il conseguimento del titolo di laurea breve o diploma di scuola media superiore riservate a favore di militari che abbiano contratto una ferma triennale di leva.

Art. 8.

(Educazione civica)

1. Tutte le reclute ricevono all'atto dell'incorporazione, e comunque prima del giuramento, un opuscolo contenente la sintetica elencazione dei diritti e dei doveri del soldato di leva e la Costituzione della Repubblica italiana.
2. Le attività di preparazione al giuramento comprendono dieci ore di educazione civica con particolare riferimento alla illustrazione del testo della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 9.

(Adeguamento delle infrastrutture
e qualità della vita)


1. Al fine di garantire un adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi confortevoli e adeguati alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, é istituito nell'ambito delle prerogative del Ministro della difesa un Osservatorio permanente sulla qualità della vita nelle caserme e sul benessere del personale di leva con compiti di controllo e indirizzo.
2. I militari in servizio obbligatorio di leva, direttamente o attraverso i loro delegati eletti nei consigli della rappresentanza militare, possono inoltrare all'Osservatorio permanente reclami, pareri, proposte o richieste sulle condizioni di vita nelle caserme.
3. L'Osservatorio permanente di cui al comma 1 redige annualmente un rapporto sulle condizioni generali di vita nelle caserme con particolare riferimento al fenomeno del nonnismo da inviare alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 10.

(Misure di integrazione sociale)

1. I comandi militari, di concerto con gli enti locali, promuovono in regime di convenzione con le associazioni di categoria le condizioni affinchè i giovani in servizio di leva obbligatoria possano fruire, nella città dove prestano servizio, di servizi di ristorazione, alberghieri e per il tempo libero, in forma agevolata.
2. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, i comandi militari rilasciano appositi buoni.
3. I buoni per la consumazione dei pasti serali all'esterno della caserma sono finanziati per la quota parte relativa al costo del pasto in caserma.

Art. 11.

(Agevolazioni per i trasporti)

1. Il militare in servizio obbligatorio di leva ha diritto ad un buono chilometrico per la fruizione gratuita di mezzi di trasporto ferroviario, marittimo o pullman di linea dalla sede di servizio al comune di residenza nelle misure stabilite dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Art. 12.

(Licenze e permessi)

1. I permessi e le licenze di cui fruiscono i militari in servizio obbligatorio di leva non sono comprensivi dei giorni di viaggio dalla località dove si presta servizio a quella di residenza.
2. I giorni di viaggio sono computati separatamente nella misura minima di sei ore e massima di giorni tre proporzionalmente alla durata del viaggio.
3. La concessione di licenze e permessi, nonchè l'organizzazione dei turni di servizio, deve rispondere a criteri oggettivi di equità e trasparenza.

Art. 13.

(Consigli di rappresentanza della leva)

1. Nell'ambito dei consigli di rappresentanza dei militari, gli eletti dal personale di leva possono - su questioni che riguardano i loro rappresentati - riunirsi e deliberare autonomamente, eleggendo nel loro ambito il presidente di categoria.
2. I deliberati assunti ai sensi del comma 1 sono inoltrati direttamente dal presidente all'autorità militare corrispondente e ne vie ne data contestuale conoscenza al consiglio di rappresentanza.
3. I delegati in servizio di leva obbligatorio hanno facoltà di richiedere al comandante corrispondente l'autorizzazione per riunire in apposite assemblee il personale rappresentato. Tale assemblea é autorizzata almeno una volta all'anno e si riunisce entro dieci giorni dalla data della richiesta.
4. La componente di leva eletta nei consigli di rappresentanza elabora, d'intesa con l'autorità militare corrispondente, i programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.

Art. 14.

(Norme di delega)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, con apposito decreto legislativo, regolamenta i criteri e le modalità con i quali affidare gli incarichi di comando delle unità elementari delle Forze armate in modo che:

a) la funzione di comandante di compagnia sia svolta a carattere prevalentemente esclusivo;
b) la funzione di ufficiale consigliere sia svolta a carattere prevalentemente esclusivo, possa avvalersi della collaborazione degli ufficiali di compagnia e dei loro sottoposti in linea gerarchica nonchè dei delegati della leva eletti negli organi di rappresentanza e tale incarico sia considerato equipollente a quelli previsti dalle norme sull'avanzamento in relazione al grado rivestito;
c) nell'assolvimento delle funzioni di comando sia valutata specificatamente l'adesione ai princípi di equità e trasparenza nella concessione di licenze e permessi nonchè nella predisposizione dei turni di servizio e tale funzione sia oggetto di specifica valutazione nella documentazione caratteristica del personale di carriera.

Art. 15.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. Ai militari vittime di reati connessi ad atti di nonnismo é consentito sporgere direttamente querela all'autorità giudiziaria competente.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 81.000 milioni per l'anno 2000, lire 362.000 milioni per l'anno 2001 e lire 618.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.




TABELLA 1

(articolo 3)

TABELLA OPERATIVA MENSILE


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TABELLA 2

(articolo 11)

TABELLA AGEVOLAZIONE TRASPORTI


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