DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CÓ, RUSSO SPENA e CRIPPA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1999
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146
ONOREVOLI SENATORI. - L'insediamento del Governo D'Alema e lo spostamento
degli equilibri politici verso una sponda moderata di centro, hanno dato
alla campagna contro il diritto di sciopero una brusca accelerazione. Non
possiamo dimenticare l'amarezza provata ascoltando il cronista di
France 2, una delle maggiori reti pubbliche francesi, che ironizzava
sul fatto che fosse proprio un governo di centro-sinistra, sotto la spinta
degli stessi sindacati, a procedere alla riforma del diritto di sciopero in
senso restrittivo. Ma quello che il cronista francese sottolineava essere un
paradosso tutto italiano trova la sua ragion d'essere in ben precisi motivi
politici.
Imbrigliare il diritto di sciopero nel settore dei trasporti é
stato negli ultimi dieci anni l'obiettivo di una campagna sempre viva che ha
trovato sostegno piú o meno tacito tra le istituzioni, i partiti
politici, le aziende e gli stessi sindacati. Riuscire a fotografare il
quadro politico odierno in modo da rendere comprensibile perché oggi
e perché un governo di centro-sinistra attui un tale progetto
é impresa difficile. Vale la pena comunque di tentare al fine di
sgombrare il campo da facili giudizi e faziose strumentalizzazioni che hanno
per tutti questi anni caratterizzato il dibattito.
La campagna contro il diritto di sciopero inizia alla fine degli anni
1980, periodo in cui prende avvio in Parlamento la discussione sulla legge
di regolamentazione del diritto di sciopero che diventerà la legge 12
giugno 1990, n. 146. Come ha scritto Aris Accornero in un articolo sul
Sole 24 ore , a imprimere una svolta per il varo di questa legge fu
un'insperata apertura degli stessi sindacati, e in particolare della CGIL,
in crisi per l'accresciuto consenso che i sindacati extraconfederali stavano
raccogliendo nella scuola e, soprattutto, nei trasporti. Si poneva dunque il
problema di trovare nuovi strumenti in grado di contrastare tali tendenze
antagoniste che i processi di liberalizzazione già in atto nel
settore dei trasporti non avrebbero fatto altro che rafforzare. La fine dei
grandi monopoli e l'accelerazione dei processi di privatizzazione non
potevano essere contrastate con politiche di concertazione senza perdere
consenso tra i lavoratori. Dal punto di vista sindacale la spaccatura era
piuttosto clamorosa perché vedeva politiche sindacali concertative
spingere verso un adeguamento a questi processi, e politiche sindacali
antagoniste mobilitarsi per contrastarli in difesa dei diritti dei
lavoratori. Il mondo del lavoro ha, infatti, subíto e continua a
subire un attacco a 360 gradi, che va dall'abbattimento del costo del lavoro
al peggioramento delle normative, dalla perdita di posti di lavoro a un
abbassamento degli standard
di sicurezza, alle conseguenze della diminuzione della quantità e
della qualità del servizio. Se possiamo assumere come dato di
realtà nella valutazione dei cicli produttivi del settore dei
trasporti l'effetto delle politiche liberiste della fine degli anni 1980,
oggi non possiamo non considerarne la crescita esponenziale dovuta al forte
radicamento del liberismo avvenuto nell'ultimo decennio soprattutto in
questo settore. Ma le politiche liberiste in Italia e in Europa necessitano
di un ridimensionamento della libertà dei lavoratori e questo spinge
a riproporre con forza un nuovo patto sociale che possibilmente annulli la
conflittualità. Nonostante i fattori socio-economici che l'hanno
prodotta, la legge n. 146 del 1990 ha solo in parte risposto a quelli che
definiremmo gli obiettivi occulti in quanto i sindacati alternativi hanno
accresciuto il loro consenso, mentre il dissenso alle politiche di
concertazione é aumentato anche all'interno dei sindacati
confederali. Contemporaneamente é venuto meno anche l'obiettivo
palese: nella foga di voler strumentalizzare ad ogni costo il diritto alla
mobilità dei cittadini nel giorno dello sciopero, si é
"dimenticato" di assicurare nei giorni di non sciopero servizi piú
efficienti e sicuri che la liberalizzazione nel settore dei trasporti non
é comunque in grado di garantire, come dimostra il fallimento di
questo modello già da tempo adottato nel Regno Unito.
Oggi come allora, a sottolineare la necessità di intervenire sul
diritto di sciopero é stata la CGIL, per bocca del suo segretario,
Sergio Cofferati, seguito a ruota dai suoi omologhi della CISL e della UIL.
Il dibattito che si é aperto ha visto esplodere contraddizioni
insanabili che, unite alle valutazioni sulla gestione dei servizi pubblici,
hanno reso la discussione, sotto certi aspetti, degna del migliore teatro
dell'assurdo: si é confusa la rappresentanza con il diritto di
sciopero, si é litigato su conciliazione e arbitrato, si é
camuffato il raffreddamento delle vertenze e la non sovrapposizione degli
scioperi con l'obiettivo di congelare il diritto di sciopero, si é
proposto l'inasprimento delle sanzioni per lavoratori e organizzazioni
sindacali, si é suggerito ingiustificatamente di aumentare i poteri
della Commissione di garanzia. Il comune denominatore di tutte le posizioni
era e resta la difesa dell'utente che, peró, mai come in questo
periodo ha avuto un carattere cosí clamorosamente strumentale.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, onorevole Tiziano Treu,
per porre fine a questo turbinio di polemiche ha rilanciato il "tavolo delle
regole" con l'obiettivo di firmare entro la fine del 1998 un accordo per il
settore. Ma tale obiettivo é stato solo parzialmente raggiunto visto
che l'accordo del 23 dicembre 1998 non é stato sottoscritto proprio
da quei sindacati che, pur rappresentativi, non si riconoscono negli schemi
propri della concertazione.
Alla luce della storia recente del diritto di sciopero nel nostro Paese
si rende dunque necessario un intervento legislativo che riequilibri gli
effetti negativi nel settore dei trasporti dovuti alla strumentale
applicazione di una legge, la legge n. 146 del 1990, il cui spirito non era
certamente quello di reprimere il diritto di sciopero garantito dalla
Costituzione, ma di regolamentarlo per contemperare parimenti il diritto
alla mobilità dei cittadini. Perché dunque é venuto
meno l'intento del legislatore nell'applicazione della legge n. 146 del 1990
? La distorsione é da ricercare nel ruolo avuto in questi anni dalla
cosiddetta "Commissione di garanzia". La Commissione da organismo super
partes
é diventata sempre piú un'istituzione pronta a raccogliere le
istanze di aziende e sindacati maggiormente rappresentativi al fine di
mettere fuori gioco i sindacati alternativi e le rappresentanze sindacali
unitarie (RSU), e quindi di impedire ai lavoratori di intervenire sui
processi di ristrutturazione. É con questo intento che la Commissione
di garanzia si é di fatto sostituita alle parti proponendo delibere
cogenti in sostituzione di accordi mancanti o ritenuti insoddisfacenti. Le
numerose delibere di settore nel merito e per numero dimostrano l'avvenuta
trasformazione della Commissione in un vero e proprio organo "legiferante".
All'atto pratico, infatti, la Commissione interviene proponendo procedure di
raffreddamento, indicando chi, come e quando puó indire lo sciopero,
imponendo servizi minimi indispensabili che rasentano la normalità
del servizio. Ma se é vero che si gode concretamente del diritto di
sciopero solo con l'astensione dal lavoro, le occasioni per poterne godere
sono ormai cosí diradate nel tempo che tale diritto risulta
conculcato. Si puó senz'altro affermare che tra le categorie indicate
nella legge n. 146 del 1990 i lavoratori dei trasporti sono stati tra i
piú colpiti, ed é proprio in questo che é da ricercare
la necessità di un intervento legislativo che riordini
complessivamente il tema del diritto di sciopero in questo specifico
settore. Non possiamo non considerare che la cer tezza del diritto di
sciopero afferisce la libertà sindacale e, di conseguenza, la
negazione di tale diritto mette in discussione il senso stesso della
democrazia.
Infine vogliamo fare un richiamo alla norma costituzionale a cui nel
dibattito politico si fa riferimento per sostenere il diritto alla
circolazione dei cittadini. Nel testo della legge n. 146 del 1990 si
é sottolineata in ogni punto possibile la costituzionalità del
diritto alla circolazione in riferimento all'articolo 16 della Carta
costituzionale. Riteniamo una forzatura la lettura che se ne fa
perché evidentemente il quadro storico-politico che ha prodotto
questa norma della Costituzione della Repubblica era quello di un Paese dove
il diritto alla circolazione si contrapponeva alle restrizioni della
libertà imposte da uno Stato fascista. Quindi, nel corso del
dibattito in Parlamento sulle proposte di revisione della legge n. 146 del
1990 é nostra intenzione portare avanti anche questa battaglia di
principio tanto piú importante se contrapposta al diritto di sciopero
che invece, senza ombra di dubbio, é sancito dalla Costituzione. E
proprio per ribadire questa differenza, nel nostro disegno di legge faremo
sempre riferimento alla mobilità dei cittadini che, seppure
importante, é altro dal punto di vista costituzionale rispetto al
diritto di sciopero.
L'obiettivo del presente disegno di legge é riportare la
Commissione di garanzia a un ruolo oggettivo e neutrale. Per raggiungere
questo obiettivo abbiamo usato il metodo prescrittivo: stabilire in maniera
puntuale norme equilibrate che regolino, in una prospettiva che concorra a
garantire l'utenza, la procedura di indizione dello sciopero, il suo
svolgimento, l'individuazione dei servizi minimi e la riattivazione degli
stessi. Conseguentemente, alla Commissione é affidato il compito di
garante che vigila sul rispetto delle regole date e dà le eventuali
valutazioni negative da cui scaturiscono i provvedimenti sanzionatori.
L'articolo 1 riguarda le norme di carattere generale sul contemperamento
del diritto di sciopero con il diritto della persona alla mobilità,
contemperamento assicurato dall'individuazione dei servizi essenziali nel
settore dei trasporti.
L'articolo 2 introduce i criteri di indispensabilità con cui
individuare le prestazioni, secondo un orientamento che vuole privilegiare
le cosiddette "fasce deboli" della popolazione (i lavoratori dipendenti, i
pensionati e gli studenti) che utilizzano i mezzi pubblici di trasporto
senza possibilità di alternative, e la tutela dei residenti delle
isole al fine di garantire anche in caso di sciopero la continuità
territoriale. Si é inoltre introdotto un criterio che, tenendo conto
del fattore della concorrenza tra vettori, porti a individuare i
collegamenti sulla base della effettiva copertura delle destinazioni; si
é stabilito di applicare le misure dirette a garantire il
contemperamento del diritto di sciopero con il diritto alla mobilità
ai soli lavoratori le cui mansioni sono direttamente collegate
all'erogazione dei servizi che hanno effetti immediati sulla mobilità
degli utenti; si é stabilito di escludere il trasporto delle merci
dai servizi indispensabili, eccezion fatta per l'approvvigionamento delle
popolazioni delle isole come previsto all'articolo 6; infine, si é
stabilito il principio per il quale tutta la procedura di indizione dello
sciopero concorre a garantire l'utente.
Gli articoli 3 e 4 fissano le norme per l'indizione e lo svolgimento
degli scioperi. Tutti i soggetti organizzati promotori di scioperi devono
redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un
proprio codice di autoregolamentazione che fissi le modalità di
indizione e di svolgimento (comma 3 dell'articolo 3). Tra queste vi é
l'individuazione di due fasce giornaliere non superiori alle tre ore nei
giorni feriali che, insieme ai criteri di indispensabilità indicati
all'articolo 2, riteniamo essere una norma atta a rendere uniformi i
suddetti codici. Il comma 5 dell'articolo 3, nell'ambito del criterio
cardine delle fasce, stabilisce le necessarie eccezioni per l'individuazione
dei servizi indispensabili che riguardano sia le aziende che operano preva
lentemente nelle fasce previste nei codici di autoregolamentazione per gli
scioperi a livello nazionale, sia le aziende del trasporto aereo. Nel primo
caso si deve assicurare non piú del 50 per cento delle prestazioni;
nel secondo, si devono assicurare solo i voli nazionali in quanto gli altri
sono da considerare sicuramente garantiti dai vettori concorrenti. Le altre
norme degli articoli riguardano l'erogazione dei servizi indispensabili, il
rispetto dei termini di preavviso, la comunicazione agli utenti dei modi e
dei tempi di erogazione dei servizi indispensabili, la riattivazione al
termine dello sciopero.
L'articolo 5 riguarda il comportamento delle imprese erogatrici del
servizio durante lo sciopero e sancisce il divieto di ricorso al lavoro
straordinario e di ricorso alla sostituzione del personale, il divieto di
variazione della programmazione dei collegamenti in funzione delle fasce,
nonché l'obbligo alla tempestiva diffusione dei dati sull'andamento
dello sciopero. Una novità inserita in questo articolo é la
decurtazione del prezzo del biglietto del 50 per cento il giorno dello
sciopero (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) per le astensioni dal lavoro
superiori alle quattro ore, a titolo di risarcimento dell'utenza per i
disagi subiti.
L'articolo 6 riguarda i servizi di trasporto da e per le isole e propone
una serie di norme che garantiscono la continuità territoriale anche
il giorno dello sciopero.
L'articolo 7 riguarda i tentativi di composizione del conflitto la cui
responsabilità é affidata al Presidente del Consiglio dei
ministri o, per delega, al Ministro dei trasporti e della navigazione, per
le vertenze di carattere nazionale e interregionale, e al presidente della
regione o, per delega, a un assessore, negli altri casi. Sono inoltre
stabilite le modalità di convocazione degli incontri (almeno cinque
giorni prima dello sciopero) e un'adeguata comunicazione degli esiti degli
incontri al fine di scongiurare il cosiddetto "effetto annuncio". Per lo
stesso motivo si impone ai sindacati la revoca dello sciopero almeno
quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro.
L'articolo 8 riguarda la precettazione dello sciopero prevista solo nel
caso in cui non vengano rispettate le norme stabilite dal presente disegno
di legge. Si lascia comunque ai soggetti promotori dello sciopero la
possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale (TAR)
qualora i provvedimenti siano ritenuti ingiustificati.
L'articolo 9 riguarda le norme sulla concomitanza e sulla rarefazione
dello sciopero e mira ad impedire ai soggetti promotori dello sciopero la
sovrapposizione, individuando i casi in cui le indizioni non avrebbero
carattere concomitante.
L'articolo 10 riguarda lo sciopero generale del settore dei trasporti la
cui regolamentazione segue lo schema indicato negli articoli 3 e 4, salvo
modificarne i termini di preavviso e di durata a causa delle sue
peculiarità.
L'articolo 11 modifica le funzioni della Commissione di garanzia di cui
alla legge n. 146 del 1990 per quanto concerne il settore dei trasporti al
fine di rendere organico il ruolo della Commissione rispetto alle
novità introdotte nel settore di cui al presente disegno di legge. La
Commissione é chiamata a valutare la conformità dei codici di
autoregolamentazione alle norme stabilite dal disegno di legge; a valutare
la condotta tenuta dalle aziende, dai lavoratori e dai soggetti promotori
nell'applicazione delle procedure di indizione, comunicazione e svolgimento
degli scioperi; a diffidare le amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi che adottino comportamenti in grado di determinare o di facilitare
l'insorgenza di conflitti, quali la violazione di accordi firmati dalle
parti o la violazione di contratti collettivi; a trasmettere ai Presidenti
delle Camere, e per loro tramite al Governo e al Parlamento, gli atti e le
pronunce di propria competenza. Tra i compiti piú delicati della
Commissione vi é quello indicato alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 11, in cui si delinea il rapporto tra i soggetti
promotori dello sciopero e la Commissione stessa. A fronte di un parere di
non conformità del codice di autoregolamentazione, i soggetti
promotori dello sciopero dovranno presentare una nuova proposta alla
Commissione che nel frattempo redigerà una proposta sostitutiva
valida per un massimo di sei mesi.
La proposta sostitutiva della Commissione é destinata ad acquisire
carattere definitivo solo se confermata con referendum dai
lavoratori della categoria.
L'articolo 12 riguarda i periodi di franchigia, che sono individuati
secondo le delibere adottate dalla Commissione di garanzia. Sono inoltre
stabilite norme che congelano in questi periodi iniziative da parte delle
aziende, rendendole perseguibili ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora non risultino concordate con tutti i
rappresentanti dei lavoratori.
L'articolo 13 riguarda le sanzioni alle aziende. Quelle che operano a
livello nazionale devono pubblicare su tre testate nazionali a grande
tiratura la valutazione negativa della Commissione di garanzia,
nonché provvedere alla sua diffusione con uno spot
pubblicitario su tre reti televisive nazionali; analogamente, quelle che
operano a livello locale devono pubblicare la valutazione negativa su un
quotidiano a livello regionale, nonché provvedere alla sua diffusione
con uno spot
pubblicitario su una rete televisiva regionale. I comportamenti soggetti
alla valutazione negativa (comma 2) sono individuati sulla base delle stesse
norme contenute in questo provvedimento. Per le stesse violazioni sono
inoltre considerati passibili di sanzioni pecuniarie anche i dirigenti
preposti al settore o alle unità produttive e i legali rappresentati
delle amministrazioni e delle imprese erogatrici dei servizi. Una sanzione
pecuniaria della stessa entità é comminata ai medesimi
soggetti qualora essi adottino comportamenti che determinino o facilitino
l'insorgenza dei conflitti in violazione di accordi o di contratti
collettivi.
L'articolo 14 riguarda le sanzioni per i lavoratori, individuate in
sanzioni amministrative pecuniarie applicate in modo progressivo, non
inferiori a lire 50 mila e non superiori a lire 150 mila. I comportamenti
soggetti alla valutazione negativa (comma 2) sono individuati sulla base
delle stesse norme contenute in questo provvedimento.
L'articolo 15 riguarda le sanzioni per i soggetti promotori dello
sciopero. In questo caso sono state individuate sanzioni amministrative
pecuniarie applicate in modo progressivo, non inferiori a lire 1 milione e
non superiori a lire 5 milioni. I comportamenti soggetti alla valutazione
negativa (comma 2) sono individuati sulla base delle stesse norme contenute
in questo provvedimento.
L'articolo 16 stabilisce la possibilità di ricorso con procedura
di urgenza al pretore del lavoro contro le sanzioni, una sanatoria per tutti
i provvedimenti sanzionatori definiti e non ancora applicati, nonché
il versamento delle sanzioni di carattere pecuniario all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) - Gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
Gli articoli da 17 a 22 (capo II), vanno ad apportare alcune specifiche
modifiche alla legge n. 146 del 1990, al fine di adeguarla alle disposizioni
del presente disegno di legge. In particolare, l'articolo 17 modifica
l'articolo 1 della legge n. 146 del 1990 esplicitando cosí
l'esclusione del settore dei trasporti dalla regolamentazione da essa
prevista.
L'articolo 18 abroga l'articolo 3 della legge n. 146 del 1990.
L'articolo 19 modifica la stessa legge n. 146 del 1990 introducendo per
tutti i servizi pubblici essenziali, compreso il settore dei trasporti,
forme di protesta assimilabili allo sciopero da parte delle associazioni
degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e dei
comitati degli utenti organizzati. Le tipologie di protesta individuate sono
due: il mancato pagamento delle prestazioni e l'interruzione del servi zio.
Le norme in entrambi i casi mirano a regolamentare queste forme di protesta
introducendo, laddove la protesta preveda l'interruzione del servizio, la
salvaguardia dei servizi indispensabili grazie a codici di
autoregolamentazione e alla stipula di accordi tra le parti che definiscano,
tra l'altro, termini di preavviso e appropriate forme di comunicazione della
protesta.
L'articolo 20 va a modificare l'articolo 12 della legge n. 146 del 1990
inserendo il divieto di far parte della Commissione di garanzia a persone
che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o
amministrative.
L'articolo 21 inserisce tra i compiti della Commissione la valutazione
del rispetto delle procedure relative alle forme di protesta degli utenti.
L'articolo 22 modifica la legge n. 146 del 1990 e stabilisce che tutti
gli incontri tra i membri della Commissione e di questi con le parti devono
essere verbalizzati e resi pubblici.
L'articolo 23, infine, sancisce che il capo I della legge si applica, in
deroga alla legge n. 146 del 1990, nel solo settore dei trasporti. Si
prevede altresí l'adeguamento di tutti gli accordi vigenti nel
settore e si specifica che le delibere emanate dalla Commissione di garanzia
trovano applicazione ove rispettino le norme contenute nel presente disegno
di legge.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
ESERCIZIO DEL DIRITTO
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali nel settore dei trasporti, indipendentemente dalla natura
giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o
mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento del diritto
della persona alla mobilità.
|
Art. 2.
1. Le prestazioni individuate come indispensabili ai sensi degli articoli
3 e 10 devono rispettare i seguenti criteri:
a)
tutela del trasporto dei pendolari;
2. L'individuazione delle prestazioni indispensabili di cui agli articoli
3 e 10 deve tenere conto degli effetti del processo di liberalizzazione che
determina un regime di concorrenza fra imprese tale da fornire agli utenti
piú collegamenti per la stessa destinazione.
|
Art. 3.
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali nel settore dei trasporti,
indicati nell'articolo 1, il diritto di sciopero é esercitato nel
rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 del
medesimo articolo 1.
a)
che l'indizione dello sciopero avvenga con un preavviso non inferiore a
dieci giorni e contenga l'indicazione della durata dell'astensione dal
lavoro. Per le astensioni dal lavoro superiori a ventiquattro ore il
preavviso non puó essere inferiore a venti giorni;
4. I codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 possono
eventualmente prevedere servizi garantiti fuori dalle fasce di cui al comma
3 se individuati ai sensi dell'articolo 2.
a)
nel caso di amministrazioni o di imprese erogatrici di servizi che operano
principalmente nelle fasce indicate nei codici di autoregolamentazione a
livello nazionale, i codici devono provvedere ad assicurare non piú
del 50 per cento delle prestazioni;
6. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo o di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro
in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
|
Art. 4.
1. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali nel settore dei trasporti di cui all'articolo 1 o che vi
aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le
amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti
all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al
rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione dei servizi e
delle altre misure di cui all'articolo 3.
|
Art. 5.
1. É fatto divieto alle amministrazioni o alle imprese erogatrici
dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1 di procedere in alcun modo
alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con personale assunto a tale
scopo con contratto a tempo determinato, con personale di enti esterni
all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio e/o con personale
di settori interni alla medesima.
|
Art. 6.
1. Ai sensi dell'articolo 2, quando lo sciopero riguarda i servizi di
trasporto da e per le isole le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a
garantire, d'intesa con i soggetti promotori dello sciopero, le prestazioni
indispensabili per la circolazione delle persone sul territorio nazionale e
per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle
popolazioni, nonché per la continuità delle attività
produttive nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge
12 giugno 1990, n. 146, relativamente alle prestazioni indispensabili
individuate alle lettere b)
e c)
del comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, dandone comunicazione
agli utenti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 4.
|
Art. 7.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dei trasporti e
della navigazione da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o
interregionale, ovvero il presidente della regione o un assessore da lui
delegato, negli altri casi, devono gestire direttamente i tentativi di
composizione del conflitto. Al fine di verificare tutte le
possibilità di composizione del conflitto le parti sono convocate
presso il Ministero competente o presso la regione almeno cinque giorni
prima del giorno dello sciopero.
|
Art. 8.
1. L'ordinanza di precettazione dello sciopero puó essere emanata
dalle autorità competenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, sentita
la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
solo in caso di mancata osservanza delle norme contenute nella presente
legge.
|
Art. 9.
1. Al fine di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi
scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di
trasporto o tra modalità diverse, é compito delle
organizzazioni sindacali, prima di proclamare lo sciopero, verificare presso
l'Osservatorio sui conflitti nei trasporti istituito dalla Commissione di
cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che non si realizzi
la concomitanza di scioperi nel settore dei trasporti.
a)
per gli scioperi nello stesso servizio in cui coincida la data, e
purché la coincidenza non realizzi un prolungamento dell'azione di
sciopero di maggiore durata tra quelli proclamati;
4. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero
successivo proclamato dal medesimo soggetto, riguardante la medesima
vertenza, incidente sul medesimo servizio di trasporto e riguardante il
medesimo livello nazionale, regionale o territoriale, non puó
intercorrere un intervallo inferiore a sette giorni.
|
Art. 10.
1. Lo sciopero generale del settore dei trasporti nell'ambito dei servizi
pubblici essenziali indicati all'articolo 1 é esercitato nel rispetto
di misure dirette a consentire l'erogazione dei servizi indispensabili per
garantire le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.
|
Art. 11.
1. Le funzioni della Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, per quanto concerne il settore dei trasporti sono le
seguenti:
a)
valutare la conformità alle norme indicate nella presente legge dei
codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma
4 dell'articolo 10;
|
Art. 12.
1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità degli utenti nei
periodi caratterizzati da determinate necessità sono individuati i
seguenti periodi di franchigia durante i quali é fatto divieto di
effettuare scioperi:
a)
dal 17 dicembre al 7 gennaio;
2. Nei periodi di franchigia di cui al comma 1, le amministrazioni o le
imprese erogatrici del servizio non possono procedere ad azioni non
concordate con tutti i rappresentanti dei lavoratori.
|
Art. 13.
1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento delle amministrazioni o
delle imprese erogatrici del servizio, queste sono tenute al pagamento di
sanzioni. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che
operano a livello nazionale la sanzione é pari alle spese necessarie
alla pubblicazione della valutazione negativa su tre quotidiani nazionali a
grande tiratura in uno spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a
metà della pagina, e alla diffusione della valutazione negativa in
uno spot
pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su tre reti televisive
nazionali. Nel caso di amministrazioni o imprese erogatrici del servizio che
operano a livello locale o regionale la sanzione é pari alle spese
necessarie alla pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale in uno
spazio pubblicitario di grandezza non inferiore a un ottavo di pagina e di
uno spot
pubblicitario della lunghezza di trenta secondi su una rete televisiva
locale o regionale.
a)
mancata o tardiva comunicazione all'utenza;
3. I dirigenti responsabili e i legali rappresentanti delle
amministrazioni o delle imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo
1, i quali adottino i comportamenti di cui al comma 2, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 3 per
cento e non superiore al 10 per cento del loro reddito netto annuo,
nonché alla sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a
sei mesi. Tale sanzione amministrativa pecuniaria é applicata in modo
progressivo.
|
Art. 14.
1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei lavoratori che
aderiscono ad uno sciopero, questi sono passibili di una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 50 mila e non superiore a
lire 150 mila. Tale sanzione é applicata in modo progressivo.
a)
non rispetto della durata dello sciopero indicata all'atto dell'indizione;
|
Art. 15.
1. Qualora la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, valuti negativamente il comportamento dei soggetti organizzati
che indicono e effettuano lo sciopero, questi sono passibili di una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 1 milione e non superiore a
lire 5 milioni. Tale sanzione é applicata in modo progressivo.
a)
non rispetto dei termini di preavviso di cui alla lettera a)
del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10;
|
Art. 16.
1. I soggetti sanzionati in base a quanto disposto dagli articoli 13, 14
e 15 della presente legge, qualora ritengano ingiustificate le sanzioni
stesse, possono ricorrere al pretore del lavoro. Al ricorso é
assegnata la procedura di urgenza.
MODIFICHE ALLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146
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Art. 17.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "alla libertà di circolazione," sono soppresse.
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Art. 18.
1. L'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, é abrogato.
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Art. 19.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, é
inserito il seguente:
"Art. 2- bis
- 1. É data facoltà alle associazioni degli utenti
riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e ai comitati di
utenti organizzati di promuovere forme di protesta assimilabili allo
sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità,
alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:
a)
forme di protesta dell'utenza che prevedano il mancato pagamento di servizi
e prestazioni o altre infrazioni da parte degli aderenti alla protesta;
2.
Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), non sono punibili
con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui
al comma 1 rispettino le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. Le iniziative
di cui al comma 1, lettera b), devono essere indette dai soggetti
indicati al medesimo comma 1 secondo le modalità previste dai commi
3, 4, 5, 6 e 7.
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Art. 20.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni, é aggiunto il seguente periodo: "Non
possono altresí fare parte della Commissione persone che abbiano
rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche
amministrative".
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Art. 21.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f- bis) valuta il rispetto delle procedure di cui all'articolo
2- bis".
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Art. 22.
1. Dopo l'articolo 14 della legge 12 giugno 1990, n. 146, é
inserito il seguente:
"Art. 14- bis.
- 1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sulle
decisioni adottate dalla Commissione di cui all'articolo 12, tutti gli
incontri tra i membri della Commissione stessa e di questa con le parti
devono essere verbalizzati e resi pubblici".
DISPOSIZIONE FINALE E ENTRATA IN VIGORE
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Art. 23.
1. Il capo I della presente legge si applica, in deroga alla legge 12
giugno 1990, n. 146, nel solo settore dei trasporti.
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