Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4111

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4111


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, BERTONI, SPECCHIA, ASCIUTTI, COLLA, DOLAZZA, BIANCO, AVOGADRO, TIRELLI, BRIGNONE, WILDE, MANARA, BALDINI, COSTA, STIFFONI, PREIONI e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1999

Riordino dell'attività di vigilanza privata






ONOREVOLI SENATORI. -
Le origini della sicurezza privata in Italia

Nel nostro ordinamento, l'attività di vigilanza privata, ovvero la facoltà di proporre, da parte di soggetti privati, persone dotate di una particolare qualifica a protezione delle proprie terre, risale già al 1865. In quell'anno, infatti, la legge sulla Sicurezza pubblica 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B (articolo 7), riconobbe ai privati il diritto di destinare guardie particolari giurate a protezione dei propri fondi. Fino ad allora, l'attività di difesa privata si era estrinsecata come esigenza del singolo di difendere i propri beni, ma senza manifestarsi in maniera organica o associativa.

La legge 20 marzo 1865, n. 2248

Con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B, si ha il primo riconoscimento, da parte dello Stato italiano, del diritto dei privati di far custodire le proprie terre da "guardie particolari giurate". Restava comunque in capo allo Stato, tramite il prefetto, suo rappresentante locale, la facoltà di approvare la guardia particolare giurata, dopo averne accertato la rispondenza a determinati requisiti soggettivi, cosí come restava allo Stato la facoltà di revoca della nomina in mancanza dei predetti requisiti.
La legge n. 2248 del 1865 era indubbiamente una conseguenza della incapacità dello Stato italiano, allora appena nato e posto di fronte a notevoli problemi di ordine pubblico, di soddisfare le esigenze di protezione avvertite dalle fasce produttive agricole. Questa incapacità dello Stato di far fronte, con i suoi apparati, alle esigenze avanzate dai cittadini in materia di sicurezza e la sua difficoltà di predisporre servizi di sicurezza in misura omogenea sul territorio nazionale, rappresentano una costante negli sviluppi normativi in materia; questa incapacità, purtroppo, é sempre stata congiunta ad un atteggiamento ben lontano dall'essere univoco verso il settore della vigilanza privata.

La legge 21 dicembre 1890, n. 7321

Già nel 1890, il legislatore era stato indotto a formulare una legge che consentisse di estendere la possibilità di effettuare servizi di vigilanza privata dalle sole "terre" alla "proprietà" (articolo 45 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321), sanando cosí la posizione di semilegalità di chi, spinto dalle esigenze di sicurezza avanzate da una società sempre piú industrializzata, svolgeva la protezione degli stabilimenti "forzando" i contenuti della legge n. 2248 del 1865.
Ma lo sviluppo della nostra società, fortunatamente, non si é arrestato all'industrializzazione. Oggi, che viviamo nell'era postindustriale e del terziario avanzato, si avverte nuovamente l'esigenza di riadeguare le disposizioni in materia di vigilanza privata, al fine di renderle piú rispondenti alle esigenze della società stessa. Perchè se la parte positiva e produttiva della nostra società si é evoluta, si é evoluta purtroppo anche la parte composta dai violenti e dai malviventi, di coloro che preferiscono vivere sulle spalle dei produttori e dei lavoratori, sottraendo loro, con la forza, quei mezzi di sostentamento che gli onesti si guadagnano con il sudore della loro fronte.

Nuove esigenze di sicurezza

Di fronte all'evoluzione della criminalità, ed alla sempre minore capacità delle istituzioni pubbliche di farvi fronte, come i continui fatti di sangue purtroppo dimostrano, nella società postindustriale in cui viviamo oggi, si ripropone il problema del riadeguamento normativo delle disposizioni inerenti la materia della vigilanza privata. Tale attività risulta, infatti, ancor oggi disciplinata da Titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, il quale, se soddisfaceva l'esigenza di chiarezza e di precisione legislativa che avvertivano gli operatori della sicurezza dell'epoca, appare a tutt'oggi insufficiente di fronte all'evoluzione sociotecnologica che ha creato nuovi bisogni di sicurezza per la nostra società. Bisogni a cui gli operatori della sicurezza privata si trovano a dover far fronte con mezzi legislativi, e spesso anche tecnici, obsoleti.
La società italiana, come già all'epoca dell'unità, come già alla nascita della società industriale, sta subendo nuove trasformazioni che, soprattutto nel campo della sicurezza, richiedono risposte adeguate ai tempi, risposte che gli operatori della sicurezza privata possono sicuramente fornire, a patto che si dia loro un'adeguata cornice normativa al cui interno essi possano operare con la dovuta chiarezza.
Oggi, in Parlamento, ci stiamo occupando del riordino delle diverse strutture preposte alla sicurezza: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, perfino Polizia municipale, ma nessuno si é ancora interessato alla materia della vigilanza privata.
Ecco il motivo del presente disegno di legge. Vogliamo che gli uomini che cercano di svolgere professionalmente un lavoro duro e rischioso, come i diversi fatti di sangue tragicamente hanno dimostrato, possano vedere questa professionalità riconosciuta e, inoltre, che questa professionalità possa poi dare alla nostra società quella sicurezza che purtroppo sembra venire sempre meno.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Le attività di vigilanza e sicurezza delle persone e dei beni effettuate dagli Istituti di vigilanza privata sono parte del sistema nazionale dell'ordine e sicurezza pubblica.
2. Chiunque puó destinare gli agenti di Polizia pubblica di cui all'articolo 2 alla vigilanza ed alla sicurezza delle persone e dei beni mobili ed immobili. Le predette attività di vigilanza e sicurezza sono subordinate alle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza che possono avvalersi della collaborazione degli agenti di Polizia pubblica anche per servizi di polizia.
3. I vigili, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti agli Istituti di vigilanza privata sono a tutti gli effetti di legge considerati pubblici ufficiali durante l'espletamento del proprio servizio. Agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia. Possono essere chiamati a far parte dei comitati locali per la protezione civile.

Art. 2.

(Denominazione unitaria degli
Istituti di vigilanza privata)


1. Presso il Ministero dell'interno, tutte le società, in qualunque forma costituite ed operanti ai sensi della presente legge, assumono la denominazione di Polizia pubblica.

Art. 3.

(Requisiti per effettuare l'attività
di vigilanza privata)


1. L'aspirante vigile di Polizia pubblica deve possedere la cittadinanza italiana.
2. La nomina ad aspirante vigile di Polizia pubblica non puó essere concessa a chi abbia subito condanne per delitto, anche se non passate in giudicato, e a chi sia in relazione di parentela od affinità, fino al terzo grado, con condannati per sentenza definitiva.
3. L'aspirante vigile di Polizia pubblica deve essere in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore. L'aspirante vigile in possesso di titoli di studio superiore alla licenza media inferiore ha diritto di partecipare ai concorsi per sottufficiali ed ufficiali della Polizia pubblica.
4. L'aspirante vigile di Polizia pubblica deve avere adempiuto agli obblighi di leva e deve possedere gli stessi requisiti richiesti per poter partecipare al concorso di agente della Polizia di Stato.

Art. 4.

(Corsi di formazione)

1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di vigile di Polizia pubblica, gli aspiranti devono frequentare gli appositi corsi indetti e gestiti dagli Istituiti di vigilanza privata e dalla prefettura competente per territorio. Tali corsi sono soggetti ai controlli dei questori competenti per territorio e dei funzionari all'uopo delegati.
2. Il brevetto di cui al comma 1 é rilasciato dal Ministero dell'interno, su proposta della prefettura e dell'Istituto di vigilanza privata competenti, con validità su tutto il territorio nazionale. Il brevetto costituisce documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio. In caso di denuncia penale o mancanza grave, il Ministro dell'interno, su parere del prefetto e del questore competenti per territorio, puó disporne la sospensione.
3. Il brevetto ed il porto d'armi vengono rinnovati alla scadenza del quinto anno dal rilascio.
4. Il Ministero dell'interno fornisce a questori e prefetti un completo programma di studi valevole per la preparazione degli aspiranti vigili di Polizia pubblica.
5. Il programma di cui al comma 4 deve comprendere tutte le conoscenze giuridiche rilevanti, nonchè le altre parti normative, tecniche e disciplinari riguardanti l'espletamento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti tecnici, tecnologici e di pronto intervento.
6. Il programma ministeriale ha valore di testo ufficiale. Deve essere obbligatoriamente recepito da tutti gli Istituti di vigilanza privata autorizzati sul territorio nazionale, per essere applicato integralmente durante i corsi di formazione per gli aspiranti vigili di Polizia pubblica.

Art. 5.

(Svolgimento dei corsi di formazione)

1. Ai fini della preparazione degli aspiranti vigili di Polizia pubblica devono essere seguiti i seguenti criteri:

a) i corsi di formazione non possono avere una durata inferiore ai sei mesi;
b) non possono essere avviati ai corsi di formazione gli aspiranti vigili che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali o che non siano stati preventivamente e sufficientemente istruiti per almeno sei mesi in palestre di arti marziali per l'addestramento alle tecniche di autodifesa e che non abbiano acquisito sufficienti nozioni teoriche sull'espletamento del servizio e della professione;
c) spetta all'Istituto di vigilanza privata ed alla prefettura competenti per territorio la preventiva selezione degli aspiranti vigili, sotto il profilo psicofisico, mediante test ed elaborati;
d) al termine dei corsi di formazione vengono sostenuti esami che prevedono prove scritte ed orali.

2. Ai fini delle prove d'esame ciascun Istituto di vigilanza privata costituisce una commissione composta da:

a) un ufficiale dell'Istituto di vigilanza privata, con funzione di presidente;
b) un sottufficiale dell'Istituto di vigilanza privata;
c) due graduati dell'Istituto di vigilanza privata, di cui almeno uno con tre anni di servizio;
d) un funzionario della questura, con funzioni di sovrintendente. Le commissioni di esame non possono essere insediate in assenza del predetto funzionario.

3. La commissione é tenuta a verbalizzare l'esito degli esami ed i relativi verbali, in triplice copia, devono essere depositati presso le questure competenti per territorio entro venti giorni dalla conclusione degli esami.
4. Al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti vigili di Polizia pubblica dichiarati idonei devono prestare giuramento innanzi al prefetto, con la presente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

Art. 6.

(Riqualificazione del personale in servizio)

1. É fatto obbligo a tutti gli Istituti di vigilanza privata di riqualificare il personale dipendente, operativo all'atto della data di entrata in vigore della presente legge, mediante corsi di formazione accelerati della durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere retribuite.
2. Al termine dei corsi di cui al comma 1, su ogni partecipante vengono redatte note di valutazione, con punteggio e rilascio di attestato di partecipazione.

Art. 7.

(Formazione e riqualificazione)

1. Il vigile di Polizia pubblica deve esercitarsi almeno una volta ogni due settimane in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione o analoghi modelli.
2. Il vigile di Polizia pubblica deve svolgere ogni cinque anni un corso retribuito di riqualificazione professionale al fine di aggiornare le conoscenze e svolgere prove tecniche e di difesa personale, con relativi test psico-attitudinali. I vigili inidonei sono assegnati ad altre mansioni.
3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e delle Forze armate predispongono, a titolo oneroso, le esercitazioni a fuoco a scopo addestrativo. Alla conclusione delle predette esercitazioni sono redatte note di valutazione, con il relativo punteggio.

Art. 8.

(Equipaggiamento ed uniformi)

1. É costituito, presso il Ministero dell'interno, un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'interno e composto dal personale degli Istituti di vigilanza privata, con i seguenti compiti:

a) approvare, sentito il parere dell'Autorità militare, il modello della divisa degli agenti di Polizia pubblica, che deve essere identica in ambito nazionale, fatta salva la diversità di mostrine e fregi;
b) stabilire, sentito il parere del Ministro dell'interno, il colore e la forma dei segnali luminosi ed acustici, delle palette, nonchè la tipologia dell'armamento, dei mezzi di collegamento ed degli altri supporti tecnici.

Art. 9.

(Documento di identificazione)

1. Con decreto del Ministro dell'interno viene rilasciato il tesserino di riconoscimento di agente di Polizia pubblica. Il tesserino deve contenere:

a) la fotografia autenticata e gli estremi personali del titolare;
b) gli estremi del brevetto di cui all'articolo 4.

2. Contestualmente al tesserino di cui al comma 1, viene rilasciato apposito distintivo metallico, da utilizzare per i servizi senza uniforme.

Art. 10.

(Collaborazione con le Forze di polizia)

1. Gli Istituti di vigilanza privata possono essere chiamati a concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'agente di Polizia pubblica riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 11.

(Competenze particolari)

1. Gli agenti di Polizia pubblica, quando procedono autonomamente nell'ambito del servizio svolto o per ausilio alle Forze dell'ordine, compiono tutti gli atti inerenti al loro ufficio, compresi i verbali di arresto. I predetti verbali fanno fede fino a querela di falso.
2. I vigili di Polizia pubblica addetti alla custodia dei beni immobili e mobili possono redigere verbali soltanto nei riguardi del servizio a cui sono destinate.

Art. 12.

(Promozione ed avanzamento di grado)

1. Gli Istituti di vigilanza privata adottano i seguenti gradi progressivi: vigile, vigile scelto, appuntato, vice brigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colon nello, colonnello, colonnello comandante dell'Istituto di vigilanza privata.
2. I segni distintivi del grado sono approvati dal Ministero dell'interno, sentito il parere dei competenti comandi militari.
3. I criteri per l'attribuzione dei gradi e le carriere sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. L'avanzamento di grado e le carriere degli agenti di Polizia pubblica vengono decisi dal colonnello comandante dell'Istituto di vigilanza privata di appartenenza, sentiti i loro superiori diretti ed approvati dalla prefettura competente per territorio.
5. Gli avanzamenti di carriera possono essere proposti e richiesti in base ai seguenti criteri: particolari capacità, dopo corsi di qualificazione, per anzianità, per meriti di servizio.

Art. 13.

(Svolgimento del servizio
di Polizia pubblica)


1. Il servizio di Polizia pubblica, ai fini della sicurezza del personale, prevede:

a) per tutti i servizi di custodia dei beni mobili ed immobili, di pattugliamento, di pronto intervento, la presenza di due o piú agenti;
b) per i servizi di piantonamento fisso, il costante contatto radio tra centrale operativa e postazioni.

Art. 14.

(Contratti di lavoro)

1. Le contrattazioni nazionali e provinciali in materia di Polizia pubblica avvengono in ordine alle prescrizioni del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 12, comma 3. La contrattazione nazionale avviene presso il Ministero dell'interno e quella provinciale avviene presso le singole prefetture.

Art. 15.

(Istituzione di un fondo sociale)

1. É istituita a carico dei rispettivi Istituti di vigilanza privata una Cassa di soccorso, per i particolari casi di bisogno in cui dovessero trovarsi gli agenti di Polizia pubblica a causa del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari. La costituzione di tale Cassa é da effettuarsi nei metodi e nelle forme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 12.

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali di categoria degli istituti che già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, disposizioni per la costituzione delle commissioni di cui all'articolo 5 e per l'elezione dei componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.