DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, BERTONI, SPECCHIA, ASCIUTTI, COLLA,
DOLAZZA, BIANCO, AVOGADRO, TIRELLI, BRIGNONE, WILDE, MANARA, BALDINI, COSTA,
STIFFONI, PREIONI e FLORINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1999
Riordino dell'attività di vigilanza privata
ONOREVOLI SENATORI. -
Le origini della sicurezza privata in Italia
Nel nostro ordinamento, l'attività di vigilanza privata, ovvero la
facoltà di proporre, da parte di soggetti privati, persone dotate di
una particolare qualifica a protezione delle proprie terre, risale
già al 1865. In quell'anno, infatti, la legge sulla Sicurezza
pubblica 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B (articolo 7), riconobbe ai
privati il diritto di destinare guardie particolari giurate a protezione dei
propri fondi. Fino ad allora, l'attività di difesa privata si era
estrinsecata come esigenza del singolo di difendere i propri beni, ma senza
manifestarsi in maniera organica o associativa.
La legge 20 marzo 1865, n. 2248
Con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B, si ha il primo
riconoscimento, da parte dello Stato italiano, del diritto dei privati di
far custodire le proprie terre da "guardie particolari giurate". Restava
comunque in capo allo Stato, tramite il prefetto, suo rappresentante locale,
la facoltà di approvare la guardia particolare giurata, dopo averne
accertato la rispondenza a determinati requisiti soggettivi, cosí
come restava allo Stato la facoltà di revoca della nomina in mancanza
dei predetti requisiti.
La legge n. 2248 del 1865 era indubbiamente una conseguenza della
incapacità dello Stato italiano, allora appena nato e posto di fronte
a notevoli problemi di ordine pubblico, di soddisfare le esigenze di
protezione avvertite dalle fasce produttive agricole. Questa
incapacità dello Stato di far fronte, con i suoi apparati, alle
esigenze avanzate dai cittadini in materia di sicurezza e la sua
difficoltà di predisporre servizi di sicurezza in misura omogenea sul
territorio nazionale, rappresentano una costante negli sviluppi normativi in
materia; questa incapacità, purtroppo, é sempre stata
congiunta ad un atteggiamento ben lontano dall'essere univoco verso il
settore della vigilanza privata.
La legge 21 dicembre 1890, n. 7321
Già nel 1890, il legislatore era stato indotto a formulare una
legge che consentisse di estendere la possibilità di effettuare
servizi di vigilanza privata dalle sole "terre" alla "proprietà"
(articolo 45 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321), sanando cosí la
posizione di semilegalità di chi, spinto dalle esigenze di sicurezza
avanzate da una società sempre piú industrializzata, svolgeva
la protezione degli stabilimenti "forzando" i contenuti della legge n. 2248
del 1865.
Ma lo sviluppo della nostra società, fortunatamente, non si
é arrestato all'industrializzazione. Oggi, che viviamo nell'era
postindustriale e del terziario avanzato, si avverte nuovamente l'esigenza
di riadeguare le disposizioni in materia di vigilanza privata, al fine di
renderle piú rispondenti alle esigenze della società stessa.
Perchè se la parte positiva e produttiva della nostra società
si é evoluta, si é evoluta purtroppo anche la parte composta
dai violenti e dai malviventi, di coloro che preferiscono vivere sulle
spalle dei produttori e dei lavoratori, sottraendo loro, con la forza, quei
mezzi di sostentamento che gli onesti si guadagnano con il sudore della loro
fronte.
Nuove esigenze di sicurezza
Di fronte all'evoluzione della criminalità, ed alla sempre minore
capacità delle istituzioni pubbliche di farvi fronte, come i continui
fatti di sangue purtroppo dimostrano, nella società postindustriale
in cui viviamo oggi, si ripropone il problema del riadeguamento normativo
delle disposizioni inerenti la materia della vigilanza privata. Tale
attività risulta, infatti, ancor oggi disciplinata da Titolo IV del
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, il quale, se soddisfaceva l'esigenza di
chiarezza e di precisione legislativa che avvertivano gli operatori della
sicurezza dell'epoca, appare a tutt'oggi insufficiente di fronte
all'evoluzione sociotecnologica che ha creato nuovi bisogni di sicurezza per
la nostra società. Bisogni a cui gli operatori della sicurezza
privata si trovano a dover far fronte con mezzi legislativi, e spesso anche
tecnici, obsoleti.
La società italiana, come già all'epoca dell'unità,
come già alla nascita della società industriale, sta subendo
nuove trasformazioni che, soprattutto nel campo della sicurezza, richiedono
risposte adeguate ai tempi, risposte che gli operatori della sicurezza
privata possono sicuramente fornire, a patto che si dia loro un'adeguata
cornice normativa al cui interno essi possano operare con la dovuta
chiarezza.
Oggi, in Parlamento, ci stiamo occupando del riordino delle diverse
strutture preposte alla sicurezza: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri,
Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, perfino Polizia municipale, ma
nessuno si é ancora interessato alla materia della vigilanza privata.
Ecco il motivo del presente disegno di legge. Vogliamo che gli uomini che
cercano di svolgere professionalmente un lavoro duro e rischioso, come i
diversi fatti di sangue tragicamente hanno dimostrato, possano vedere questa
professionalità riconosciuta e, inoltre, che questa
professionalità possa poi dare alla nostra società quella
sicurezza che purtroppo sembra venire sempre meno.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Le attività di vigilanza e sicurezza delle persone e dei beni
effettuate dagli Istituti di vigilanza privata sono parte del sistema
nazionale dell'ordine e sicurezza pubblica.
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Art. 2.
(Denominazione unitaria degli
1. Presso il Ministero dell'interno, tutte le società, in
qualunque forma costituite ed operanti ai sensi della presente legge,
assumono la denominazione di Polizia pubblica.
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Art. 3.
(Requisiti per effettuare l'attività
1. L'aspirante vigile di Polizia pubblica deve possedere la cittadinanza
italiana.
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Art. 4.
(Corsi di formazione)
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di vigile di Polizia pubblica,
gli aspiranti devono frequentare gli appositi corsi indetti e gestiti dagli
Istituiti di vigilanza privata e dalla prefettura competente per territorio.
Tali corsi sono soggetti ai controlli dei questori competenti per territorio
e dei funzionari all'uopo delegati.
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Art. 5.
(Svolgimento dei corsi di formazione)
1. Ai fini della preparazione degli aspiranti vigili di Polizia pubblica
devono essere seguiti i seguenti criteri:
a)
i corsi di formazione non possono avere una durata inferiore ai sei mesi;
2. Ai fini delle prove d'esame ciascun Istituto di vigilanza privata
costituisce una commissione composta da:
a)
un ufficiale dell'Istituto di vigilanza privata, con funzione di
presidente;
3. La commissione é tenuta a verbalizzare l'esito degli esami ed i
relativi verbali, in triplice copia, devono essere depositati presso le
questure competenti per territorio entro venti giorni dalla conclusione
degli esami.
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Art. 6.
(Riqualificazione del personale in servizio)
1. É fatto obbligo a tutti gli Istituti di vigilanza privata di
riqualificare il personale dipendente, operativo all'atto della data di
entrata in vigore della presente legge, mediante corsi di formazione
accelerati della durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere retribuite.
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Art. 7.
(Formazione e riqualificazione)
1. Il vigile di Polizia pubblica deve esercitarsi almeno una volta ogni
due settimane in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze
armate, utilizzando le armi in dotazione o analoghi modelli.
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Art. 8.
(Equipaggiamento ed uniformi)
1. É costituito, presso il Ministero dell'interno, un Comitato
nazionale, presieduto dal Ministro dell'interno e composto dal personale
degli Istituti di vigilanza privata, con i seguenti compiti:
a)
approvare, sentito il parere dell'Autorità militare, il modello
della divisa degli agenti di Polizia pubblica, che deve essere identica in
ambito nazionale, fatta salva la diversità di mostrine e fregi;
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Art. 9.
(Documento di identificazione)
1. Con decreto del Ministro dell'interno viene rilasciato il tesserino di
riconoscimento di agente di Polizia pubblica. Il tesserino deve contenere:
a)
la fotografia autenticata e gli estremi personali del titolare;
2. Contestualmente al tesserino di cui al comma 1, viene rilasciato
apposito distintivo metallico, da utilizzare per i servizi senza uniforme.
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Art. 10.
(Collaborazione con le Forze di polizia)
1. Gli Istituti di vigilanza privata possono essere chiamati a
concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di
polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
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Art. 11.
(Competenze particolari)
1. Gli agenti di Polizia pubblica, quando procedono autonomamente
nell'ambito del servizio svolto o per ausilio alle Forze dell'ordine,
compiono tutti gli atti inerenti al loro ufficio, compresi i verbali di
arresto. I predetti verbali fanno fede fino a querela di falso.
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Art. 12.
(Promozione ed avanzamento di grado)
1. Gli Istituti di vigilanza privata adottano i seguenti gradi
progressivi: vigile, vigile scelto, appuntato, vice brigadiere, brigadiere,
maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore, sottotenente,
tenente, capitano, maggiore, tenente colon nello, colonnello, colonnello
comandante dell'Istituto di vigilanza privata.
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Art. 13.
(Svolgimento del servizio
1. Il servizio di Polizia pubblica, ai fini della sicurezza del
personale, prevede:
a)
per tutti i servizi di custodia dei beni mobili ed immobili, di
pattugliamento, di pronto intervento, la presenza di due o piú
agenti;
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Art. 14.
(Contratti di lavoro)
1. Le contrattazioni nazionali e provinciali in materia di Polizia
pubblica avvengono in ordine alle prescrizioni del regolamento di esecuzione
di cui all'articolo 12, comma 3. La contrattazione nazionale avviene presso
il Ministero dell'interno e quella provinciale avviene presso le singole
prefetture.
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Art. 15.
(Istituzione di un fondo sociale)
1. É istituita a carico dei rispettivi Istituti di vigilanza
privata una Cassa di soccorso, per i particolari casi di bisogno in cui
dovessero trovarsi gli agenti di Polizia pubblica a causa del servizio
svolto e per l'assistenza ai loro familiari. La costituzione di tale Cassa
é da effettuarsi nei metodi e nelle forme stabilite dal regolamento
di esecuzione di cui all'articolo 12.
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Art. 16.
(Disposizioni finali)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali di categoria degli istituti che già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, disposizioni per la costituzione delle commissioni di cui all'articolo 5 e per l'elezione dei componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 8. |