DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MANARA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1999
Nuove norme relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale
ONOREVOLI SENATORI. - Lo strumento della vaccinazione é oggi
universalmente riconosciuto come uno degli interventi di prevenzione
primaria di maggior efficacia nell'ambito delle malattie infettive.
Ne é riprova l'importanza che l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) da tempo riserva a questa tematica, anche a seguito del
varo del programma mondiale di immunizzazione allargata, recentemente
ampliato nel Global Programme for Vaccines and Immunization
(GPV).
In Italia, dove lo strumento vaccinale é stato ampiamente usato,
le diverse vaccinazioni sono state introdotte attraverso singoli
provvedimenti in successione cronologica, considerando che alcune di esse
sono state rese obbligatorie per classi di età e di categorie, mentre
altre sono state semplicemente raccomandate, lasciando quindi la loro
esecuzione alla libera iniziativa di medici e di famiglie in tal senso
orientati.
Se questa politica del "doppio binario" (vaccinazioni obbligatorie e
vaccinazioni raccomandate, ma facoltative) ha dato risultati indubbiamente
favorevoli all'eliminazione nel nostro paese dal vaiolo, dalla difterite e
dalla poliomelite e al contenimento dell'infezione tetanica e dell'epatite
B, non ha peró inciso (né poteva essere diversamente) in modo
significativo sull'andamento epidemiologico di altre malattie infettive
quali il morbillo, la pertosse, la parotite epidemica e la rosolia.
Vi é da aggiungere che, soprattutto in questo ultimo decennio,
l'obbligatorietà di alcune vaccinazioni per tutti i nuovi nati e per
alcune categorie di adulti ha creato problemi sotto il profilo operativo in
seguito alla nascita di movimenti di opinione che, per princípi
ideologici, rifiutano l'obbligo vaccinale.
Tali movimenti, pur se minoritari, svolgono attiva propaganda contro le
vaccinazioni avanzando frequentemente, in aggiunta alla componente
ideologica, motivazioni di natura clinico-sanitaria non sempre
scientificamente documentate.
Non va dimenticato, inoltre, che sotto il profilo
giuridico-istituzionale, l'obbligo delle vaccinazioni é pienamente
legittimato dall'articolo 32 della Costituzione secondo cui vi deve essere
coincidenza tra tutela della salute individuale e interesse della
collettività intesa, quest'ultima, come salvaguardia della salute di
tutti i suoi membri.
Fatte queste debite considerazioni, tenuto conto non solo della
situazione epidemiologica nazionale ma anche di quella europea, dei
movimenti migratori che investono il nostro paese e dei tassi di copertura
vaccinale esistenti, appare conveniente, al momento, mantenere
l'obbligatorietà per quelle vaccinazioni che già lo sono,
utilizzando tale esperienza strategica nel promuovere sempre di piú
quelle raccomandate.
Oltre alle iniziative sopra enunciate, va ricercata, peró,
l'individuazione di una procedura ad hoc per far fronte al
problema del rifiuto delle vaccinazioni per motivi ideologici e che, nel
rispetto della esigenza di tutela del bene comune, consenta un confronto
meno emotivo e piú razionale al fine di acquisire soluzioni le meno
traumatiche e le piú accettabili possibile.
A fronte di tali indicazioni positive si ha periodicamente notizia di
iniziative, parlamentari e non, che tendono a compromettere l'attuale
ordinamento in materia di vaccinazioni con l'obiettivo di accelerare
l'abrogazione dell'obbligatorietà.
Queste iniziative generano disorientamento ed ansia nelle famiglie,
complicano il lavoro di coloro che hanno la responsabi lità del
mantenimento della salute pubblica e ritardano quel processo di maturazione
culturale e di presa di coscienza da parte della popolazione che appare
indispensabile per una strategia di adesione volontaria alle pratiche
vaccinali.
Ecco perché, anche se delicato come momento di transizione, il
cambiamento della politica vaccinale che questo disegno di legge si propone
appare pur sempre un passaggio obbligato verso lo spostamento delle
vaccinazioni dall'ambito dei trattamenti impositivi a quello della
consapevole e volontaria adesione della popolazione.
L'articolo 1 sancisce l'obbligo del mantenimento attuale delle
vaccinazioni. L'articolo 2 chiarisce le condizioni di non esecuzione delle
vaccinazioni obbligatorie nelle forme di esenzione e di sospensione.
L'articolo 3 evidenzia il percorso procedurale in materia di esenzione sia
nel caso di accoglimento che di rifiuto.
L'articolo 4 tratta della sospensione temporanea dell'obbligo vaccinale
in seguito a rifiuto della vaccinazione obbligatoria. L'articolo 5 tratta
delle sanzioni-limitazioni nei confronti di coloro ai quali é stata
concessa la sospensione dell'obbligo vaccinale. L'articolo 6 é
consequenziale all'articolo 5 nell'individuare l'intervento del Ministro
della sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) sulle attività non consentite ai non
vaccinati. L'articolo 7 tratta delle procedure relative alla revoca della
sospensione dell'obbligo vaccinale.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Princípi generali)
1. A tutela della salute individuale e di quella collettiva, cosí
come sancito dall'articolo 32 della Costituzione, é mantenuto
l'obbligo della vaccinazione verso quelle malattie infettive, sia
dell'infanzia sia dell'età adulta, cosí come sancito dalle
seguenti leggi: 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1966, n. 51, e successive modificazioni, dalla legge 27
aprile 1981, n. 166 e dalla legge 27 maggio 1991, n. 165.
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Art. 2.
(Condizioni di non esecuzione
1. L'omissione dell'esecuzione di una o piú vaccinazioni
obbligatorie per legge puó essere concessa dalla competente
autorità sanitaria nelle seguenti forme:
a)
esenzione dall'obbligo vaccinale, con carattere definitivo e permanente,
sulla base di controindicazioni di natura sanitaria;
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Art. 3.
(Esenzione dall'obbligo vaccinale)
1. L'esenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ,
ovvero il provvedimento contrario, sono disposti dall'autorità
sanitaria competente entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto motivato
del dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale
(ASL) attestante la presenza o l'assenza di controindicazioni avverso la
vaccinazione. Ove sussista certificazione di medici pediatri o di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale (SSN) che riporti la presenza di
controindicazioni dubbie o inadeguate, la sussistenza delle stesse é
valutata dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta di esenzione che deve essere
inoltrata al Dipartimento di prevenzione dell'ASL di residenza.
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Art. 4.
(Rifiuto di vaccinazione obbligatoria. Sospensione temporanea dell'obbligo
vaccinale)
1. I soggetti che intendono opporre il rifiuto di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) , devono presentare comunicazione scritta al
Dipartimento di prevenzione dell'ASL di residenza del soggetto sottoposto
all'obbligo di vaccinazione.
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Art. 5.
(Sanzioni)
1. I soggetti che hanno ottenuto la sospensione temporanea di cui
all'articolo 4 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso, da
chiunque subito, conseguente alla mancata esecuzione di vaccinazioni
obbligatorie.
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Art. 6.
(Restrizioni di attività nei confronti
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sono individuate e successivamente aggiornate le
attività scolastiche, lavorative, sportive e sociali non consentite
ai soggetti che non sono stati sottoposti ad una o piú vaccinazioni
obbligatorie.
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Art 7.
(Revoca della sospensione
1. In caso di pericolo di diffusione di una malattia infettiva per la
quale sussiste l'obbligo di vaccinazione, su ordinanza emessa, secondo le
circostanze, dal Ministro della sanità o dal Presidente della giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'articolo 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'autorità sanitaria locale dispone,
con effetto immediato, e senza possibilità di appello, la revoca
della sospensione precedentemente concessa e l'immediata esecuzione della
vaccinazione da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASL nei confronti
di tutti i soggetti per i quali era stata attuata la procedura di rifiuto di
vaccinazione obbligatoria contro la malattia in questione.
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