Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4025

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4025


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FILOGRANA, FIRRARELLO, LOIERO e MISSERVILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1999

Nuova regolamentazione dell'attività dei corpi di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate







ONOREVOLI SENATORI. - Si é rilevato che negli ultimi anni alcuni fattori, quali l'accresciuto livello della domanda dei servizi di sorveglianza e della custodia del patrimonio, la progressiva diversificazione delle esigenze della committenza e la possibilità di accedere a tecnologie sempre piú avanzate hanno determinato una rapida evoluzione del settore della vigilanza privata.
Ció ha portato ad una profonda trasformazione della struttura degli istituti di vigilanza i quali hanno via via acquisito i connotati di imprese dalle crescenti dimensioni, che richiedono il ricorso a formule organizzative piú complesse e l'investimento di ingenti capitali.
Queste circostanze hanno evidentemente portato anche un mutamento nelle dinamiche del mercato verso le quali si é ritenuto di dover rivolgere la propria attenzione consapevoli che tale settore comporta inevitabili implicazioni anche in materia di sicurezza pubblica.
In questa prospettiva si é verificato che esistono centri di interesse economico cui fanno capo piú istituti di vigilanza, i quali apparentemente si presentano come entità distinte avendo come titolari delle licenze di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, diverse persone fisiche.
Tali soggetti, anche se sotto un profilo strettamente giuridico sono dotati dei poteri di legale rappresentanza, in realtà pongono in essere una sorta di interposizione fittizia di persona costituendo vere e proprie situazioni di monopolio e condizionando negativamente il mercato dei servizi di vigilanza privata con inevitabili effetti distorsivi della libera concorrenza.
La gravità di tale situazione é dimostrata anche dal fatto che il Ministero dell'interno, il 28 settembre 1998 ha emanato la circolare n. 559/C.314.10089.D(7) recante "Situazioni di monopolio nel settore della vigilanza privata" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1998 - con la quale ha disposto l'avvio di una indagine (che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 1998) da esperire a cura delle prefetture, tesa a ricostruire i rapporti intercorrenti tra gli istituti di vigilanza operanti nelle varie province, con particolare riferimento agli assetti proprietari, verificando nel contempo se i singoli istituti sono controllati da altro soggetto giuridico che si propone sul mercato come unico gruppo di imprese.
A norma della sopra citata circolare, al termine dell'indagine i prefetti devono inviare al Ministro dell'interno un rapporto circa l'esito degli accertamenti esperiti indicando nel dettaglio l'eventuale esistenza di situazioni che risultano restrittive della concorrenza al fine di garantire giusti interventi per la loro eliminazione.
Ad oggi, nonostante l'avvio dell'indagine, non si é ancora a conoscenza dei risultati ottenuti e soprattutto non si conoscono ancora quali iniziative verranno assunte per garantire un equo esercizio dell'attività di vigilanza privata a totale discapito della sicurezza.
Ció dimostra la necessità di un urgente intervento da parte del legislatore il quale ha il dovere di offrire una precisa regolamentazione, peraltro da tempo auspicata, dell'attività dei corpi di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate al fine di garantire una corretta attività in un settore cosí delicato.
Ed é proprio in tale prospettiva che il presente disegno di legge disciplina l'attività dei corpi di vigilanza privata e delle guardie giurate stabilendone competenze e requisiti e prevedendo una dettagliata regolamentazione al fine di rendere facilmente esercitabili queste attività che possono realmente offrire un contributo alla sicurezza pubblica.





DISEGNO DI LEGGE



CAPO I
DEI CORPI DI VIGILANZA PRIVATA



Art. 1.

(Natura giuridica dei corpi
di vigilanza privata)


1. La natura giuridica dei corpi di vigilanza privata costituiti ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei loro agenti é di polizia ausiliaria.
2. I corpi di vigilanza privata sono disciplinati secondo le norme del diritto privato per quanto attiene agli aspetti amministrativi, contrattuali, retributivi, previdenziali ed assicurativi.

Art. 2.

(Attività di vigilanza privata. Competenze)

1. Fatte salve le prerogative delle Forze di polizia dello Stato, le attività di vigilanza fissa, mobile, di scorta alle persone, di trasporto e scorta valori e custodia, di pronto intervento su segnalazione di allarme, la gestione delle centrali di ascolto e ricezione allarme o, comunque, ogni altra forma di vigilanza svolta con modalità tecnologiche, sono di esclusiva competenza dei corpi di vigilanza privata in qualsiasi modo costituiti, qualora siano richieste da enti dello Stato, del parastato, da enti pubblici e privati. Nessun altro soggetto é abilitato a fornire i servizi di sicurezza di cui al presente articolo.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, rientrano, altresí, i servizi antitaccheggio.

Art. 3.

(Rilascio delle concessioni governative
per l'esercizio dei corpi di vigilanza

privata. Rigetto delle istanze)


1. Chi intende esercitare le attività di cui all'articolo 2 deve farne richiesta per ottenere la relativa concessione governativa.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata al prefetto o ai prefetti delle province in cui il richiedente intende operare.
3. La prefettura del luogo ove avrà sede principale il corpo di vigilanza privata che si intende istituire, di concerto con le altre eventuali prefetture competenti per territorio, espletate le istruttorie volte a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente previsti dall'articolo 4, trasmette l'istanza al Ministero dell'interno con proprio parere motivato, accompagnato dagli atti istruttori svolti.
4. Il Ministero dell'interno, considerate le esigenze di ordine, sicurezza, pubblica utilità, nonchè le possibilità occupazionali, la salvaguardia del diritto di libera concorrenza e la osservanza di divieti in materia di cartelli, trust e monopoli, accoglie o rigetta l'istanza con motivato decreto entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
5. In caso di rigetto, puó essere proposto ricorso al Ministro dell'interno avverso i provvedimenti del Ministero, entro trenta giorni dalla notifica del diniego.

Art. 4.

(Requisiti per ottenere le concessioni
governative abilitanti per i corpi

di vigilanza privata)


1. Fatta salva la potestà del Ministero dell'interno in ordine all'accoglimento o al diniego, chi intende ottenere concessione governativa per l'istituzione di un corpo di vigilanza privata, oltre a produrre istanza di rito, deve dimostrare mediante atti certi, allegati alla domanda:

a) di possedere capacità tecniche ed economiche adeguate alla organizzazione ed alla articolazione dell'istituzione di sicurezza che intende attivare;
b) di essere cittadino italiano;
c) di avere raggiunto la maggiore età e di aver adempiuto agli obblighi di leva (o di esserne esente);
d) di non avere riportato condanne per delitto non colposo e di essere esente da carichi pendenti;
e) di essere persona di ottima condotta politica e morale, tanto pubblica che privata;
f) di essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o titolo equipollente.

2. Sono fatte salve le situazioni che non rispondono ai requisiti previsti dal presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Validità delle concessioni governative)

1. Le concessioni governative per l'esercizio dei corpi di vigilanza privata sono valide fino a revoca o sospensione.
2. La revoca o la sospensione delle concessioni di cui al comma 1 sono disposte dal Ministero dell'interno su proposta del prefetto competente territorialmente oppure a seguito di rinuncia formale del titolare della concessione governativa abilitante.
3. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere altresí revocate o sospese in qualsiasi momento per inosservanza all'articolo 9 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero ancora per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 6.

(Impiego del personale operativo. Obblighi)

1. É fatto obbligo ai corpi di vigilanza privata di esercitare le attività di cui all'articolo 2 avvalendosi unicamente ed inderogabilmente del personale operativo posto alle rispettive dipendenze, munito di decreto di nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto d'armi a tariffa ridotta, in uniforme approvata.
2. É fatto divieto ai corpi di vigilanza privata di porre in servizio le guardie particolari giurate con l'uniforme incompleta oppure munite di distintivo al posto della prescritta uniforme.

Art. 7.

(Disciplina e controllo sui corpi
di vigilanza privata e sulle guardie

particolari giurate)


1. Indipendentemente dagli organici di ciascun corpo di vigilanza privata, tali organismi di sicurezza e le guardie particolari giurate da essi dipendenti sono sottoposti alla disciplina ed al controllo dei prefetti e questori competenti per provincia, con riferimento alle sedi operative dei corpi, alle ubicazioni dei servizi ed all'organizzazione dei servizi stessi.
2. I corpi di vigilanza privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, ed i loro agenti hanno l'obbligo di aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
3. Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2, le guardie particolari giurate non possono essere distratte dal loro servizio.

Art. 8.

(Rappresentanze)

1. É consentito ai titolari di concessione governativa o a chi ha la responsabilità le gale dei corpi di vigilanza privata, di richiedere al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture competenti, la nomina di uno o piú rappresentanti con pieni poteri e responsabilità per la gestione di un corpo di vigilanza privata o dei suoi distaccamenti in province diverse.
2. Il rappresentante o i rappresentanti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.
3. Il Ministero dell'interno, acquisito il parere della prefettura o delle prefetture di competenza per territorio, autorizza la nomina o formula diniego con decreto motivato.
4. Il provvedimento del Ministero dell'interno, in caso di diniego, é inappellabile.

Art. 9.

(Regolamenti e gerarchie dei corpi
di vigilanza privata)


1. Per l'azione di comando e disciplina da espletare a carico dei subordinati, i corpi di vigilanza privata si dotano in scala gerarchica ed in progressione, di segni distintivi del grado.
2. Al responsabile operativo, nella qualità di comandante del corpo di vigilanza privata, spetta il massimo grado gerarchico.
3. I segni distintivi del grado sono approvati dai questori, con propri decreti, sentito il parere dei comandi militari territoriali.
4. I criteri per l'attribuzione dei gradi e delle relative carriere sono stabiliti da apposito regolamento interno di ciascun corpo di vigilanza privata. Sono fatte salve le insegne di grado approvate in ciascuna organizzazione di vigilanza e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I regolamenti di cui al comma 4 devono essere sottoposti all'approvazione dei questori competenti per giurisdizione; i regolamenti recano disposizioni concernenti l'assetto organizzativo, le prescrizioni, le disposizioni, gli aspetti disciplinari ed ogni altro aspetto tecnico o di altra specie ri guardante l'organizzazione del corpo di vigilanza privata interessato.
6. Le eventuali modifiche ai regolamenti di cui ai commi 4 e 5 devono essere preventivamente approvate dai questori competenti per territorio.

Art. 10.

(Albo dei corpi di vigilanza privata)

1. É istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale dei corpi di vigilanza privata.
2. Al predetto albo devono iscriversi tutti i corpi di vigilanza privata che operano sul territorio dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La ritardata o mancata iscrizione, nei termini, all'albo dei cui al comma 1, dà luogo alla sospensione o alla revoca della concessione governativa abilitante.
4. La domanda di iscrizione all'albo deve essere formalizzata dal responsabile legale di ciascuna istituzione di vigilanza privata e deve contenere gli estremi del titolo abilitante e delle cariche sociali, l'elenco nominativo dell'organico operativo con la distinzione dei gradi e delle qualifiche, l'indicazione della sede del comando principale, delle sedi distaccate, ed ogni altra notizia in ordine alle dotazioni ed alla potenzialità dei corpi che richiedono l'inserzione. Devono altresí essere analiticamente specificate le eventuali compartecipazioni o interconnessioni con altri corpi di vigilanza privata.
5. Il Ministero dell'interno puó sollevare obiezioni e imporre i relativi correttivi nei casi in cui i requisiti dei corpi di vigilanza privata non risultino conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia; nei casi di conformità é rilasciata la concessione per l'esercizio dei corpi di vigilanza privata, ai sensi dell'articolo 4.
6. Presso le prefetture é istituito l'albo provinciale dei corpi di vigilanza privata . I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di inoltrare agli albi presso le prefetture copia degli atti istituiti di cui al comma 3, inviati al Ministero dell'interno.

CAPO II
GUARDIE PARTICOLARI GIURATE



Art. 11.

(Qualifica e attribuzione di stato)

1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali muniti di decreto di nomina, incardinati nei corpi di vigilanza privata, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e di agente di polizia giudiziaria. La medesima qualifica compete ai titolari delle concessioni governative per l'esercizio dei corpi di vigilanza privata ed ai responsabili legali, purchè muniti di decreto di nomina a guardia particolare giurata, in servizio ed in uniforme.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 competono qualifiche ed attribuzioni proprie dei pubblici ufficiali e degli agenti di polizia giuridica, ai sensi della legislazione vigente.
3. Le qualifiche e le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 sono limitate al servizio svolto ed ai percorsi in itinere, durante gli orari di servizio.
4. Le qualifiche e le attribuzioni di pubblico ufficiale e di agente di polizia giudiziaria operano, altresí, ad ogni effetto di legge, per i soggetti di cui al comma 1, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato.

Art. 12.

(Requisiti delle guardie particolari giurate di ogni ordine e grado appartenenti
ai corpi di vigilanza privata)


1. Al primo comma dell'articolo 138 del citato testo unico approvato con regio de creto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 3º é sostituito dal seguente:

" avere conseguito un titolo di studio delle scuole dell'obbligo;";

b) dopo il numero 7º sono aggiunti i seguenti:

" 7º- bis essere iscritti, dopo aver prestato giuramento, agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi della legislazione vigente in materia;
7º- ter avere superato con profitto il corso di formazione e addestramento per l'appartenenza ai corpi di vigilanza privata".

2. Sono fatte salve le posizioni individuali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Nomina delle guardie particolari giurate
e decreti di approvazione)


1. Le nomine delle guardie particolari giurate e i relativi decreti di approvazione rappresentano atti amministrativi di competenza dei prefetti o, per delega, dei questori, sotto la cui giurisdizione ricade la sede principale del corpo di vigilanza privata richiedente.
2. Le nomine e i decreti di approvazione di cui al comma 1 conseguono alle richieste dei responsabili legali delle concessioni governative dei corpi di vigilanza privata e, ove nulla osti, trovano accoglimento tanto per le guardie da nominare alle dipendenze dei rispettivi corpi quanto per gli stessi titolari e legali rappresentanti dei corpi di vigilanza privata.

Art. 14.

(Giuramento)

1. Le guardie particolari giurate sono immesse in servizio dopo aver ottenuto il de creto di nomina ed aver presentato giuramento innanzi al pretore competente.
2. La formula del giuramento é quella di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
3. Ai fini di cui al presente articolo, si applica l'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 15.

(Uniformi ed equipaggiamento)

1. Ai fini dell'uso delle uniformi e dell'emanzione dei decreti di approvazione delle stesse si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al citato regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Per gli equipaggiamenti speciali ed i mezzi di protezione, nonchè per i mezzi di collegamento, armamento e supporti prescritti per i corpi di vigilanza privata, é istituita un'apposita commissione presso ciascuna prefettura, composta di sei membri dei quali tre individuati tra funzionari di prefettura e questura e tre appartenenti alla categoria dei corpi di vigilanza privata e alle loro associazioni nazionali.
3. La commissione di cui al comma 2 decide in merito alle uniformi ed all'equipaggiamento e ordina l'adeguamento nei casi di carenze.

Art. 16.

(Armi)

1. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono autorizzate a portare le armi in servizio come previsto dalla legislazione vigente e per difesa personale. Esse sono dotate di porto d'armi a tariffa ridotta o di porto d'armi libero.
2. Le armi possono essere portate anche fuori servizio ed in abiti civili, su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 17.

(Sospensione e revoche. Licenziamento
ad espulsione)


1. Quando l'autorità che ha concesso il decreto di nomina ad una guardia lo revoca, deve revocare altresí il relativo porto d'armi.
2. Quando l'autorità che ha concesso il porto d'armi ad una guardia, lo revoca, deve revocare altresí il decreto di nomina a guardia particolare giurata.
3. Quando una guardia viene licenziata od espulsa da un corpo di vigilanza privata, il comando del corpo di vigilanza privata la priva del decreto di nomina e del porto d'armi con l'obbligo di restituirli all'autorità che li aveva concessi entro cinque giorni dall'evento, con rapporto motivato.
4. Quando l'autorità concedente sospende il decreto di nomina o il porto d'armi ad una guardia particolare giurata, puó ordinare che un titolo o l'altro sia custodito presso il corpo di vigilanza privata interessato o presso il commissariato o il distretto di Polizia di Stato competente per giurisdizione ove ha sede principale il corpo di vigilanza privata, fino al termine del provvedimento di sospensione, se non consegue la revoca.
5. Quando l'autorità concedente revoca la concessione governativa ad un corpo di vigilanza privata, tutti gli operativi muniti di decreto di nomina a guardia particolare giurata e di porto d'armi cessano automaticamente dalle funzioni ed hanno l'obbligo di consegnare tempestivamente i predetti titoli alle autorità di Polizia di Stato indicate nel decreto di revoca della concessione.

Art. 18.

(Ritiro delle armi)

1. Quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 17, commi 1, 2 e 3, l'autorità prefettizia o quella di pubblica sicurezza ordina che le armi, di cui sono dotate le guardie particolari giurate per motivi di servizio, vengano consegnate al corpo di appartenenza in deroga alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e succesive modificazioni, che le custodirà in un deposito vigilato, con riserva di riversarle presso armerie autorizzate nel termine di sette giorni dalla consegna.
2. Quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 17, comma 5, l'autorità di pubblica sicurezza ordina che tutte le armi in dotazione agli operativi del disciolto corpo di vigilanza privata, siano consegnate presso una o piú armerie dove sono tenute a disposizione per essere, eventualmente, vendute all'asta.

Art. 19.

(Armi. Dotazioni)

1. Le guardie particolari giurate di qualsiasi ordine e grado, incardinate ai corpi di vigilanza privata, munite del relativo porto d'armi, portano le armi consentite dalla legislazione vigente e ne vengono dotate dai rispettivi comandi dei corpi esclusivamente per quanto concerne i costi d'acquisto. Restano a carico individuale l'onere delle relative denunce, la responsabilità della loro conservazione, il preventivo ritiro presso le armerie autorizzate alle vendite indicate dai rispettivi comandi dei corpi di appartenenza.

Art. 20.

(Atti delle guardie particolari giurate)

1. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 dell'articolo 11, quando procedono autonomamente, nell'ambito del servizio svolto, o in ausilio alle Forze dell'ordine dello Stato, compiono tutti gli atti inerenti alla loro qualifica od ufficio, compresa la compilazione e la sottoscrizione dei verbali di arresto, di riferimento, di sequestro, e si avvalgono delle Forze dell'ordine per gli adempimenti che ne conseguono.

Art. 21.

(Controlli della Polizia di Stato.
Prescrizioni di natura operativa)


1. I questori, sotto le cui giurisdizioni ricadono le sedi ed i comandi operativi dei corpi di vigilanza privata, esercitano direttamente o per il tramite di funzionari della Polizia di Stato, i controlli sia sulla gestione dei corpi sia sulle guardie particolari giurate di appartenenza.
2. I questori possono, altresí, emanare decreti e prescrizioni, modificare gli ordini di servizio emessi dai corpi di vigilanza privata e, comunque, compiere qualsiasi altra legittima azione di censura o avente valore correttivo nei riguardi dei corpi e dei loro agenti.
3. Le guardie particolari giurate ed i corpi di vigilanza privata possono essere chiamati a concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla criminalità organizzata e il controllo del territorio.
4. Le guardie particolari giurate appartenenti ai corpi di vigilanza privata possono altresí essere chiamate a concorrere nelle operazioni di calamità civile e in occasioni di disastri.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, ferme restando la qualifica e le attribuzioni singolarmente rivestite, la qualifica di pubblico ufficiale, nonchè quella di agente di polizia giudiziaria, é estesa alle guardie particolari giurate, impiegate in tali servizi, per tutta la durata della collaborazione, con l'aggiunta della qualifica di pubblica sicurezza.
6. Ai fini economici, nei casi di cui ai commi 3 e 4, le guardie giurate particolari godono del trattamento economico e normativo dovuto, secondo il grado rivestito, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria, a spese del Ministero dell'interno o delle locali prefetture.

Art. 22.

(Formazione ed addestramento
del personale operativo)


1. Il Ministero dell'interno fornisce ai corpi di vigilanza privata, per il tramite dei questori e dei prefetti, un completo programma di studi per la preparazione degli aspiranti a guardia particolare giurata e, ove necessario, i programmi di aggiornamento.
2. Il programma puó essere integrato dai rispettivi corpi di vigilanza privata secondo i singoli scopi organizzativi e le esigenze di massima formazione.
3. Il programma di cui ai commi 1 e 2 deve comprendere tutte le nozioni giuridiche rilevanti, nonchè le altre normative, tecniche e disciplinari, riguardanti l'espletamento dei servizi con particolare riferimento agli aspetti tecnici, tecnologici e di pronto intervento.
4. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei programmi, puó avvalersi della collaborazione di una commissione di esperti composta da esponenti di corpi di vigilanza privata o delle associazioni nazionali di categoria.
5. I programmi ministeriali hanno valore di testo ufficiale e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti i corpi di vigilanza privata autorizzati sul territorio nazionale, per essere integralmente applicati durante i corsi di formazione per i nuovi aspiranti.
6. I questori competenti per territorio vigilano sull'attuazione del presente articolo.

Art. 23.

(Svolgimento dei corsi di formazione
e addestramento)


1. Ai fini della formazione e addestramento degli aspiranti a guardia particolare giurata devono essere osservati i seguenti criteri:

a) compete ai corpi di vigilanza privata la preventiva selezione degli aspiranti;
b) non possono essere avviati ai corsi di formazione gli aspiranti che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali, nonchè a quelle volte ad accertare il livello culturale degli interessati e l'idoneità fisica allo svolgimento di un corso per l'apprendimento delle tecniche di difesa e di attacco;
c) i corsi di formazione non possono avere durata inferiore ai sei mesi;
d) al termine dei corsi di formazione sono sostenuti esami che prevedono prove scritte ed orali.

2. Ciascun corpo di vigilanza private istituisce, per le finalità di cui al presente articolo, una commissione composta da:

a) due ufficiali, uno dei quali con funzione di presidente;
b) un sottuffciale;
c) un graduato inferiore;
d) due guardie, di cui una con almeno tre anni di anzianità di servizio.

3. Un funzionario della Polizia di Stato, delegato dal questore, soprintende ai lavori della commissione di cui al comma 2 e allo svolgimento degli esami.
4. La commissione di cui al comma 2 é tenuta a verbalizzare l'esito degli esami. I relativi verbali, in triplice copia, devono essere depositati presso le questure competenti per territorio entro venti giorni dal termine degli esami.
5. É fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del funzionario della Polizia di Stato di cui al comma 3.
6. Per i corpi di nuova formazione, i programmi di cui all'articolo 22 sono svolti sotto la diretta responsabilità del titolare della concessione governativa per le prime venti unità operative con obbligo di procedere, per le future assunzioni in servizio, conformemente ai dettami del presente articolo.

Art. 24.

(Riqualificazione del personale in servizio)

1. É fatto obbligo a tutti i corpi di vigilanza privata operanti sul territorio della Repubblica di dare dimostrazione di avere riqualificato professionalmente e tecnicamente il personale operativo alle proprie dipendenze o, in mancanza, di riqualificare il predetto personale mediante corsi accelerati per la durata di centocinquanta ore complessive retribuite.
2. L'obbligo di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riqualificazione del personale dovrà avvenire entro i successivi centottanta giorni; esso, dovrà risultare da dichiarazione giurata dei responsabili legali dei corpi di vigilanza privata, da trasmettere alla prefettura di competenza unitamente al programma svolto di cui all'articolo 22 ed agli esiti conseguiti.
3. I questori competenti per territorio vigileranno sul rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 25.

(Esenzioni)

1. I corpi di vigilanza privata sono esentati totalmente dagli obblighi normativi vigenti in materia di collocamento obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo, e sono assoggettati a tali obblighi per la parte di competenza dei ruoli amministrativi, proporzionalmente al numero del solo personale amministrativo dipendente da ogni corpo.

Art. 26.

(Uso dei segnalatori di emergenza)

1. In ordine alla specificità dei corpi di vigilanza privata, é consentita la dotazione e l'uso di lampeggiatori sulle motoradio, ra diomobili, e mezzi blindati di servizio, purchè di colore verde.

Art. 27.

(Rappresentanti di base)

1. In ogni corpo di vigilanza privata, ciascun reparto operativo ufficio, composto da un numero massimo di cinquanta unità ha diritto di nominare un proprio rappresentante; due rappresentanti possono essere nominati dagli appartenenti ai reparti e/o uffici composti da cinquantuno e duecento unità.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno rapporti con le direzioni dei corpi di vigilanza privata, secondo modalità stabilite dalle medesime, per discutere con i componenti delle stesse direzioni in ordine alle problematiche di servizio riguardanti i reparti di appartenenza.
3. Sono fatti salvi i diritti di rappresentanza sindacali.

Art. 28.

(Agevolazioni)

1. In ordine all'utilità collettiva dei servizi svolti dai corpi di vigilanza privata, alle prestazioni da questi rese si applica l'agevolazione fiscale della riduzione dell'aliquota IVA al 9 per cento.
2. Le domande per i rinnovi dei titoli di polizia, del decreto di nomina e del porto d'armi sono esenti da imposte.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata," sono soppresse.

CAPO III
NORME TRANSITORIE



Art. 30.

(Interconnessioni. Divieti)

1. É fatto divieto ai corpi di vigilanza privata di assumere interconnessioni con altri corpi di vigilanza privata, di formare cartelli o monopoli sotto apparenti diverse denominazioni e di operare, comunque, in maniera societaria occulta.
2. I soggetti che trovano nelle condizioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a fondersi, ai sensi delle norme in materia previste dal codice civile ovvero a rinunciare alle partecipazioni o alle interconnessioni.
3. Le concessioni governative per i corpi di vigilanza privata hanno, di norma, un ambito provinciale ma possono essere estese ad altre province, ove risulti nel pubblico interesse e, comunque, dove figuri lo stesso corpo che ha chiesto l'estensione, quale responsabile dell'organizzazione dei servizi nelle altre province interessate, anche tramite rappresentanti appositamente nominati ed approvati.