DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA,
CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FILOGRANA, FIRRARELLO, LOIERO e
MISSERVILLE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1999
Nuova regolamentazione dell'attività dei corpi di vigilanza privata e
delle guardie particolari giurate
ONOREVOLI SENATORI. - Si é rilevato che negli ultimi anni alcuni
fattori, quali l'accresciuto livello della domanda dei servizi di
sorveglianza e della custodia del patrimonio, la progressiva
diversificazione delle esigenze della committenza e la possibilità di
accedere a tecnologie sempre piú avanzate hanno determinato una
rapida evoluzione del settore della vigilanza privata.
Ció ha portato ad una profonda trasformazione della struttura
degli istituti di vigilanza i quali hanno via via acquisito i connotati di
imprese dalle crescenti dimensioni, che richiedono il ricorso a formule
organizzative piú complesse e l'investimento di ingenti capitali.
Queste circostanze hanno evidentemente portato anche un mutamento nelle
dinamiche del mercato verso le quali si é ritenuto di dover rivolgere
la propria attenzione consapevoli che tale settore comporta inevitabili
implicazioni anche in materia di sicurezza pubblica.
In questa prospettiva si é verificato che esistono centri di
interesse economico cui fanno capo piú istituti di vigilanza, i quali
apparentemente si presentano come entità distinte avendo come
titolari delle licenze di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
diverse persone fisiche.
Tali soggetti, anche se sotto un profilo strettamente giuridico sono
dotati dei poteri di legale rappresentanza, in realtà pongono in
essere una sorta di interposizione fittizia di persona costituendo vere e
proprie situazioni di monopolio e condizionando negativamente il mercato dei
servizi di vigilanza privata con inevitabili effetti distorsivi della libera
concorrenza.
La gravità di tale situazione é dimostrata anche dal fatto
che il Ministero dell'interno, il 28 settembre 1998 ha emanato la circolare
n. 559/C.314.10089.D(7) recante "Situazioni di monopolio nel settore della
vigilanza privata" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 23 ottobre 1998 - con la quale ha disposto l'avvio di una indagine (che
avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 1998) da esperire a cura
delle prefetture, tesa a ricostruire i rapporti intercorrenti tra gli
istituti di vigilanza operanti nelle varie province, con particolare
riferimento agli assetti proprietari, verificando nel contempo se i singoli
istituti sono controllati da altro soggetto giuridico che si propone sul
mercato come unico gruppo di imprese.
A norma della sopra citata circolare, al termine dell'indagine i prefetti
devono inviare al Ministro dell'interno un rapporto circa l'esito degli
accertamenti esperiti indicando nel dettaglio l'eventuale esistenza di
situazioni che risultano restrittive della concorrenza al fine di garantire
giusti interventi per la loro eliminazione.
Ad oggi, nonostante l'avvio dell'indagine, non si é ancora a
conoscenza dei risultati ottenuti e soprattutto non si conoscono ancora
quali iniziative verranno assunte per garantire un equo esercizio
dell'attività di vigilanza privata a totale discapito della
sicurezza.
Ció dimostra la necessità di un urgente intervento da parte
del legislatore il quale ha il dovere di offrire una precisa
regolamentazione, peraltro da tempo auspicata, dell'attività dei
corpi di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate al fine di
garantire una corretta attività in un settore cosí delicato.
Ed é proprio in tale prospettiva che il presente disegno di legge
disciplina l'attività dei corpi di vigilanza privata e delle guardie
giurate stabilendone competenze e requisiti e prevedendo una dettagliata
regolamentazione al fine di rendere facilmente esercitabili queste
attività che possono realmente offrire un contributo alla sicurezza
pubblica.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
Art. 1.
(Natura giuridica dei corpi
1. La natura giuridica dei corpi di vigilanza privata costituiti ai sensi
dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei loro agenti
é di polizia ausiliaria.
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Art. 2.
(Attività di vigilanza privata. Competenze)
1. Fatte salve le prerogative delle Forze di polizia dello Stato, le
attività di vigilanza fissa, mobile, di scorta alle persone, di
trasporto e scorta valori e custodia, di pronto intervento su segnalazione
di allarme, la gestione delle centrali di ascolto e ricezione allarme o,
comunque, ogni altra forma di vigilanza svolta con modalità
tecnologiche, sono di esclusiva competenza dei corpi di vigilanza privata in
qualsiasi modo costituiti, qualora siano richieste da enti dello Stato, del
parastato, da enti pubblici e privati. Nessun altro soggetto é
abilitato a fornire i servizi di sicurezza di cui al presente articolo.
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Art. 3.
(Rilascio delle concessioni governative
1. Chi intende esercitare le attività di cui all'articolo 2 deve
farne richiesta per ottenere la relativa concessione governativa.
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Art. 4.
(Requisiti per ottenere le concessioni
1. Fatta salva la potestà del Ministero dell'interno in ordine
all'accoglimento o al diniego, chi intende ottenere concessione governativa
per l'istituzione di un corpo di vigilanza privata, oltre a produrre istanza
di rito, deve dimostrare mediante atti certi, allegati alla domanda:
a)
di possedere capacità tecniche ed economiche adeguate alla
organizzazione ed alla articolazione dell'istituzione di sicurezza che
intende attivare;
2. Sono fatte salve le situazioni che non rispondono ai requisiti
previsti dal presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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Art. 5.
(Validità delle concessioni governative)
1. Le concessioni governative per l'esercizio dei corpi di vigilanza
privata sono valide fino a revoca o sospensione.
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Art. 6.
(Impiego del personale operativo. Obblighi)
1. É fatto obbligo ai corpi di vigilanza privata di esercitare le
attività di cui all'articolo 2 avvalendosi unicamente ed
inderogabilmente del personale operativo posto alle rispettive dipendenze,
munito di decreto di nomina a guardia particolare giurata e del relativo
porto d'armi a tariffa ridotta, in uniforme approvata.
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Art. 7.
(Disciplina e controllo sui corpi
1. Indipendentemente dagli organici di ciascun corpo di vigilanza
privata, tali organismi di sicurezza e le guardie particolari giurate da
essi dipendenti sono sottoposti alla disciplina ed al controllo dei prefetti
e questori competenti per provincia, con riferimento alle sedi operative dei
corpi, alle ubicazioni dei servizi ed all'organizzazione dei servizi stessi.
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Art. 8.
(Rappresentanze)
1. É consentito ai titolari di concessione governativa o a chi ha
la responsabilità le gale dei corpi di vigilanza privata, di
richiedere al Ministero dell'interno per il tramite delle prefetture
competenti, la nomina di uno o piú rappresentanti con pieni poteri e
responsabilità per la gestione di un corpo di vigilanza privata o dei
suoi distaccamenti in province diverse.
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Art. 9.
(Regolamenti e gerarchie dei corpi
1. Per l'azione di comando e disciplina da espletare a carico dei
subordinati, i corpi di vigilanza privata si dotano in scala gerarchica ed
in progressione, di segni distintivi del grado.
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Art. 10.
(Albo dei corpi di vigilanza privata)
1. É istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale
dei corpi di vigilanza privata.
GUARDIE PARTICOLARI GIURATE
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Art. 11.
(Qualifica e attribuzione di stato)
1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli
ufficiali muniti di decreto di nomina, incardinati nei corpi di vigilanza
privata, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e di agente di polizia
giudiziaria. La medesima qualifica compete ai titolari delle concessioni
governative per l'esercizio dei corpi di vigilanza privata ed ai
responsabili legali, purchè muniti di decreto di nomina a guardia
particolare giurata, in servizio ed in uniforme.
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Art. 12.
(Requisiti delle guardie particolari giurate di ogni ordine e grado
appartenenti
1. Al primo comma dell'articolo 138 del citato testo unico approvato con
regio de creto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il numero 3º é sostituito dal seguente:
" 3º
avere conseguito un titolo di studio delle scuole dell'obbligo;";
b)
dopo il numero 7º sono aggiunti i seguenti:
" 7º- bis essere iscritti, dopo aver prestato
giuramento, agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi della
legislazione vigente in materia;
2. Sono fatte salve le posizioni individuali esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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Art. 13.
(Nomina delle guardie particolari giurate
1. Le nomine delle guardie particolari giurate e i relativi decreti di
approvazione rappresentano atti amministrativi di competenza dei prefetti o,
per delega, dei questori, sotto la cui giurisdizione ricade la sede
principale del corpo di vigilanza privata richiedente.
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Art. 14.
(Giuramento)
1. Le guardie particolari giurate sono immesse in servizio dopo aver
ottenuto il de creto di nomina ed aver presentato giuramento innanzi al
pretore competente.
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Art. 15.
(Uniformi ed equipaggiamento)
1. Ai fini dell'uso delle uniformi e dell'emanzione dei decreti di
approvazione delle stesse si applicano le disposizioni di cui al testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al citato regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
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Art. 16.
(Armi)
1. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 dell'articolo 11 sono
autorizzate a portare le armi in servizio come previsto dalla legislazione
vigente e per difesa personale. Esse sono dotate di porto d'armi a tariffa
ridotta o di porto d'armi libero.
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Art. 17.
(Sospensione e revoche. Licenziamento
1. Quando l'autorità che ha concesso il decreto di nomina ad una
guardia lo revoca, deve revocare altresí il relativo porto d'armi.
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Art. 18.
(Ritiro delle armi)
1. Quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 17, commi 1, 2 e
3, l'autorità prefettizia o quella di pubblica sicurezza ordina che
le armi, di cui sono dotate le guardie particolari giurate per motivi di
servizio, vengano consegnate al corpo di appartenenza in deroga alla legge
18 aprile 1975, n. 110, e succesive modificazioni, che le custodirà
in un deposito vigilato, con riserva di riversarle presso armerie
autorizzate nel termine di sette giorni dalla consegna.
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Art. 19.
(Armi. Dotazioni)
1. Le guardie particolari giurate di qualsiasi ordine e grado,
incardinate ai corpi di vigilanza privata, munite del relativo porto d'armi,
portano le armi consentite dalla legislazione vigente e ne vengono dotate
dai rispettivi comandi dei corpi esclusivamente per quanto concerne i costi
d'acquisto. Restano a carico individuale l'onere delle relative denunce, la
responsabilità della loro conservazione, il preventivo ritiro presso
le armerie autorizzate alle vendite indicate dai rispettivi comandi dei
corpi di appartenenza.
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Art. 20.
(Atti delle guardie particolari giurate)
1. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 dell'articolo 11,
quando procedono autonomamente, nell'ambito del servizio svolto, o in
ausilio alle Forze dell'ordine dello Stato, compiono tutti gli atti inerenti
alla loro qualifica od ufficio, compresa la compilazione e la sottoscrizione
dei verbali di arresto, di riferimento, di sequestro, e si avvalgono delle
Forze dell'ordine per gli adempimenti che ne conseguono.
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Art. 21.
(Controlli della Polizia di Stato.
1. I questori, sotto le cui giurisdizioni ricadono le sedi ed i comandi
operativi dei corpi di vigilanza privata, esercitano direttamente o per il
tramite di funzionari della Polizia di Stato, i controlli sia sulla gestione
dei corpi sia sulle guardie particolari giurate di appartenenza.
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Art. 22.
(Formazione ed addestramento
1. Il Ministero dell'interno fornisce ai corpi di vigilanza privata, per
il tramite dei questori e dei prefetti, un completo programma di studi per
la preparazione degli aspiranti a guardia particolare giurata e, ove
necessario, i programmi di aggiornamento.
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Art. 23.
(Svolgimento dei corsi di formazione
1. Ai fini della formazione e addestramento degli aspiranti a guardia
particolare giurata devono essere osservati i seguenti criteri:
a) compete ai corpi di vigilanza privata la preventiva selezione
degli aspiranti;
2. Ciascun corpo di vigilanza private istituisce, per le finalità
di cui al presente articolo, una commissione composta da:
a)
due ufficiali, uno dei quali con funzione di presidente;
3. Un funzionario della Polizia di Stato, delegato dal questore,
soprintende ai lavori della commissione di cui al comma 2 e allo svolgimento
degli esami.
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Art. 24.
(Riqualificazione del personale in servizio)
1. É fatto obbligo a tutti i corpi di vigilanza privata operanti
sul territorio della Repubblica di dare dimostrazione di avere riqualificato
professionalmente e tecnicamente il personale operativo alle proprie
dipendenze o, in mancanza, di riqualificare il predetto personale mediante
corsi accelerati per la durata di centocinquanta ore complessive retribuite.
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Art. 25.
(Esenzioni)
1. I corpi di vigilanza privata sono esentati totalmente dagli obblighi
normativi vigenti in materia di collocamento obbligatorio per quanto
riguarda l'organico operativo, e sono assoggettati a tali obblighi per la
parte di competenza dei ruoli amministrativi, proporzionalmente al numero
del solo personale amministrativo dipendente da ogni corpo.
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Art. 26.
(Uso dei segnalatori di emergenza)
1. In ordine alla specificità dei corpi di vigilanza privata,
é consentita la dotazione e l'uso di lampeggiatori sulle motoradio,
ra diomobili, e mezzi blindati di servizio, purchè di colore verde.
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Art. 27.
(Rappresentanti di base)
1. In ogni corpo di vigilanza privata, ciascun reparto operativo ufficio,
composto da un numero massimo di cinquanta unità ha diritto di
nominare un proprio rappresentante; due rappresentanti possono essere
nominati dagli appartenenti ai reparti e/o uffici composti da cinquantuno e
duecento unità.
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Art. 28.
(Agevolazioni)
1. In ordine all'utilità collettiva dei servizi svolti dai corpi
di vigilanza privata, alle prestazioni da questi rese si applica
l'agevolazione fiscale della riduzione dell'aliquota IVA al 9 per cento.
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Art. 29.
(Abrogazioni)
1. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "quando non rivestono la
qualità di guardia particolare giurata," sono soppresse.
NORME TRANSITORIE
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Art. 30.
(Interconnessioni. Divieti)
1. É fatto divieto ai corpi di vigilanza privata di assumere
interconnessioni con altri corpi di vigilanza privata, di formare cartelli o
monopoli sotto apparenti diverse denominazioni e di operare, comunque, in
maniera societaria occulta.
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